Art. 77 — Ambito e modalità d'applicazione

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Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta' controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso per cassazione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 24 ottobre 1989

Corte costituzionale

41 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 230/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Va ribadito che la estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 e segg. l. 24 novembre 1981, n. 689 non è realizzabile con una pronuncia della Corte costituzionale, ma solo attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante una pluralità di scelte discrezionali rimesse alla valutazione del legislatore. Non può essere quindi condivisa l'affermazione secondo cui la semplice eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 681/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 279/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 233/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. n. 350/1985 e, da ultimo, O. n. 89/90.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 148/1984, 292/1985, 350/1985 e O. nn. 106/1986 e 267/1986.

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 498 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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