Art. 80 — Esclusioni soggettive

Il provvedimento di cui all'articolo 77 non puo' essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha gia' beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.25

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato del provvedimento."

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

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Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Testo vigente dal 24 ottobre 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 267/1987

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1987

    Ai fini della configurazione del reato continuato e della applicazione dei conseguenti benefici, il riconoscimento della sussistenza del nesso di continuita` tra reati collegati dalla unicita` del disegno criminoso, non puo` farsi dipendere da circostanze meramente occasionali ne` l'applicazione dell'istituto puo` essere impedita dal giudicato o da una situazione processuale, quale quella del giudizio avvenuto in tempi diversi: e, a quest'ultimo riguardo, il caso riguardante piu` fatti legati da nesso di continuita` con altri puniti precedentemente con sentenza, non puo` essere trattato divesamente dal caso in cui la continuazione venga accertata con unica sentenza. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude la reiterabilita` del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge, quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia` ha beneficiato del provvedimento. - cfr. S.nn. 108/1973, 86/1970, 115/1987. - v. S.n. 120/1984 e 148/1984.

    Art. 80 Modifiche al sistema penale · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 53 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 581/1988

    Questione inammissibile
    19 maggio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, "nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di…

    Art. 3 cost. · Art. 80 Modifiche al sistema penale · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1987 al 24 ottobre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art80 · fonte del testo

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