Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e

126 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1982 dal

Pretore di Piazza Armerina, il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Salò,

il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Piazza Armerina (n. 2 ord.), l'11

gennaio 1983 dal Pretore di Portogruaro, il 5 maggio 1983 e il 16

maggio 1983 dal Pretore di Oristano (n. 2 ord.), il 24 marzo 1983 dal

Pretore di Tione, il 19 maggio 1983 dal Pretore di Dolo, il 23 maggio

1983 dal Pretore di Legnano, il 22 settembre 1983 dal Pretore di

Roma, il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Portoferraio, il 23 luglio

1985 dal Pretore di Pergine Valsugana e il 18 settembre 1985 dal

Tribunale di Caltanissetta, iscritte rispettivamente ai nn. 78, 97,

141, 142, 341, 615, 616, 617, 699 e 705 del Registro ordinanze 1983,

ai nn. 245 e 836 del registro ordinanze 1984, al n. 766 del registro

ordinanze 1985 e al n. 398 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 184, 198 e 253

dell'anno 1983, nn. 11, 32, 39, 231, e 321 dell'anno 1984, nn. 15 e

41 della prima s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice

Relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina con ordinanza emessa il

10 dicembre 1982 (reg. ord. nn. 78, 141 e 142/83), quello di Salò

con ordinanza emessa il 6 dicembre 1982 (n. 97/83), quello di

Portogruaro con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983 (n. 341/83),

quello di Oristano con ordinanze emesse il 5 e 16 maggio 1983 (nn.

615, 616/83), quello di Tione con ordinanza emessa il 24 marzo 1983

(n. 617/83), quello di Dolo con ordinanza emessa il 19 maggio 1983

(n. 699/83), quello di Legnano con ordinanza emessa il 23 maggio 1983

(n. 705/83), quello di Roma con ordinanza emessa il 22 settembre 1983

(n. 245/84), quello di Portoferraio con ordinanza emessa il 18

gennaio 1984 (n. 836/84), quello di Pergine Valsugana con ordinanza

emessa il 23 luglio 1985 (n. 776/1985) e il Tribunale di

Caltanissetta con ordinanza emessa il 18 settembre 1985 (n. 398/86),

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.77

della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette

a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con

pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Considerato che tale questione, è stata già dichiarata

inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350 del 1985 e

manifestamente inammissibile, da ultimo, con ordinanza n. 267 del

1986.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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