Art. 77 — Ambito e modalità d'applicazione

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta' controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso per cassazione.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

5

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Testo vigente dal 24 ottobre 1989

Corte costituzionale

41 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 230/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Va ribadito che la estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 e segg. l. 24 novembre 1981, n. 689 non è realizzabile con una pronuncia della Corte costituzionale, ma solo attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante una pluralità di scelte discrezionali rimesse alla valutazione del legislatore. Non può essere quindi condivisa l'affermazione secondo cui la semplice eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 681/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 279/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 233/1990

    Questione inammissibile
    8 maggio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. n. 350/1985 e, da ultimo, O. n. 89/90.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 148/1984, 292/1985, 350/1985 e O. nn. 106/1986 e 267/1986.

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 498 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 24 ottobre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art77 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari