Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso

con ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Legnano nei

procedimenti penali riuniti a carico di Schipani Giuseppe iscritta al

n. 408 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Legnano, con ordinanza del 21 marzo

1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude

la possibilità di dichiarare estinto un reato punito con la sola

multa, previa applicazione, su richiesta dell'imputato, della sanzione

sostitutiva della "pena pecuniaria di pari importo";

b) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento

all'art. 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui impedisce al

giudice di applicare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato

e di pronunciare conseguentemente l'estinzione del reato quando il

pubblico ministero di udienza abbia espresso parere sfavorevole;

considerato che la questione sub a) è stata dichiarata

inammissibile con la sentenza n. 148 del 1984, in quanto la

"risoluzione del problema prospettato non rientra nei poteri di questa

Corte ma spetta al legislatore";

e che la questione sub b) è stata già decisa dalla Corte con la

sentenza n. 120 del 1984, che l'ha dichiarata non fondata "nei sensi di

cui in motivazione", ed è poi stata dichiarata manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 203 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della costituzione, dal

Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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