Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dalla Corte d'Appello di

Palermo, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza emessa

il 12 dicembre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77

della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie;

Considerato che questa Corte ha dichiarato inammissibile identica

questione con sentenza n. 148 del 1984;

che il giudice a quo non adduce nuovi argomenti rispetto a

quelli già presi in esame nella citata decisione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689,

promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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