Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53,

e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema

penale) e 25 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle

direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo

smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319

relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il

15 marzo 1985 dal pretore di Santhià nel procedimento penale a carico

di Guala Luigi iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256-bis

dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio 8 ottobre 1986 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

ritenuto che il Pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe ha

promosso questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 60, 77, 53 e segg. l. 24 novembre 1981 n. 689 e 25 d.P.R. 10

settembre 1982 n. 915 nella parte in cui viene ammesso al beneficio

della sanzione sostitutiva ex artt. 77, 53 e segg. l. 689/81 chi abbia

commesso il reato di discarica vietata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che, al riguardo, il pretore rileva come i reati d'inquinamento,

per il tipo di interessi che ledono, sono considerati con particolare

rigore dal legislatore, tanto risultando segnatamente dall'art. 60 l.

24 novembre 1981 n. 689 che esclude l'applicabilità di sanzioni

sostitutive (d'ufficio o a richiesta dell'imputato) per chi incorra

nelle violazioni di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20 l. 13 luglio

1966 n. 615 (legge cd. antismog) e e degli artt. 21 e 22 l. 10 maggio

1976 n. 319 (legge Merli);

che alla luce di tali considerazioni il giudice a quo non riesce a

comprendere come mai il legislatore del d.P.R. 915/82, nel

disciplinare una materia del tutto analoga a quella delle leggi 615/66

e 319/76, volta alla protezione degli stessi rilevanti interessi

(tutela dell'ambiente e della salute), non abbia esteso, anche ai reati

in esso contenuti, la esclusione del beneficio delle sanzioni

sostitutive;

che in tal modo si verrebbe a determinare un'ingiustificata

disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra chi

inquina mediante emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle

acque e nel suolo (per i quali illeciti è esclusa l'applicazione della

sanzione sostitutiva) e chi invece inquina mediante stoccaggio sul

terreno di rifiuti solidi urbani (che fruisce di tale beneficio).

Considerato che con costante giurisprudenza di questa Corte

iniziative dirette a sollecitare pronunzie additive in materia penale,

quale quella in oggetto, sono state ritenute inammissibili, sicché

appare manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata a tal fine dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 60, 77, 53 e segg. della legge

24 novembre 1981 n. 689 e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915,

promossa dal pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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