Art. 79 — Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento

Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

5

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Testo vigente dal 24 ottobre 1989

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 509/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    La questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata inammissibile perche` sostanziantesi nella richiesta di un non consentito intervento additivo implicante scelte discrezionali, va dichiarata manifestamente inammissibile se non siano dedotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione - dichiarata inammissibile con precedente sent. n. 279/1987 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e relativa agli artt. 53, 54, 77 e 79 della L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per i reati militari che alla stregua degli artt.31 e 32 cod. proc. pen. rientrerebbero nella competenza pretorile, non consentono l'applicazione delle sanzioni sostitutive ove il fatto sia commesso da militare maggiorenne).

    Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 79 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 279/1987

    Questione inammissibile
    23 luglio 1987

    Alla (richiesta di automatica) estensione della possibilita` di applicare le sanzioni sostitutive (delle pene detentive brevi) ai reati militari "rientranti nella astratta competenza del pretore", commessi da militari maggiorenni, non e` dato pervenire attraverso un intervento additivo della Corte: non consentito, nella specie, dati problemi e difficolta` di non agevole soluzione, relativi sia alla individuazione della categoria dei reati per i quali e` consentita l'applicazione delle sanzioni sia alla stessa operativita` di queste non sempre adeguabili allo 'status' di militare. La soluzione di detti problemi, in ogni caso, comporta l'apprestamento di un'apposita disciplina che, implicando una pluralita` di scelte discrezionali e previsioni anche di natura organizzativa, ricade, dunque, nella competenza del legislatore; cui deve essere, tuttavia, segnalata l'ormai indifferibile esigenza di colmare la lacuna con una piu` adeguata normativa della materia. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 Cost.). - S. nn. 141/1984, 234/1984, 242/1984, 294/1984; 292/1985, 350/1985; 14/1986.

    Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale · Art. 55 Modifiche al sistema penale · Art. 59 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 280/1987

    Questione inammissibile
    23 luglio 1987

    È manifestamente inammissibile - essendo identica nei termini e nelle situazioni a quella gia` presa in esame e decisa con sentenza (di pari data) di inammissibilita` - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e denunciati nella parte in cui escludono l'applicabilita` di sanzioni sostitutive ai reati militari, compresi nella competenza del pretore, commessi da militari maggiorenni. - S. n. 279/1987.

    Art. 170 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 168 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 169 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 24 ottobre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art79 · fonte del testo

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