Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e

78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal Pretore di Latina nei

procedimenti penali riuniti a carico di Franceschini Enzo ed altri,

iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 3 giugno 1983 dal Pretore di Saronno nel

procedimento penale a carico di Percassi Giancarlo, iscritta al n. 862

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Latina, con ordinanza del 19 novembre

1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui subordinano l'applicazione della sanzione

sostitutiva su richiesta dell'imputato al parere favorevole del

pubblico ministero (nella specie, di udienza);

e che una questione sostanzialmente identica è stata sollevata

anche dal Pretore di Saronno, con ordinanza del 3 giugno 1983,

denunciando, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 101, secondo

comma, Cost., l'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte in cui prevede che il parere favorevole del pubblico ministero

(nella specie, di udienza) costituisce presupposto necessario per

l'applicazione della sanzione sostitutiva;

ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, tutte

attinenti al potere di "veto" che sarebbe attribuito al pubblico

ministero di udienza circa l'applicabilità da parte del giudice della

sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, i giudizi vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 1984, ha

dichiarato non fondata la proposta questione "nei sensi di cui in

motivazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n.

689, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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