Corte costituzionale

Ordinanza n. 637/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 aprile 1985 dal Pretore di

Napoli-Barra nei procedimenti penali riuniti a carico di Pagnozzi

Paolo ed altri, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Brunico nel

procedimento penale a carico di Irsara Francesco, iscritta al n. 826

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Napoli-Barra, con ord. 18 aprile 1985 e

il Pretore di Brunico, con ord. 26 agosto 1987, sollevavano questione

di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della

legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude tutti i

reati previsti da leggi in materia edilizia ed urbanistica

dall'applicabilità di sanzioni sostitutive, e ciò con riferimento

agli articoli 3 e 27 della Costituzione;

che la questione viene sollevata dai due giudici in relazione ai

fatti delle specie loro sottoposte, nelle quali le violazioni si

riferiscono ad aree irrisorie (mq 16 a Napoli, mq 6 a Brunico), sì

che i rimettenti lamentano che non vi sia nella legge alcuna

discriminazione per ipotesi di così scarso rilievo anche sociale,

per le quali si sarebbe dovuto ammettere la possibilità di applicare

sanzioni sostitutive;

Considerato che i giudici rimettenti non hanno tenuto conto che i

due sono imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b, della legge

28 gennaio 1977 n. 10, il quale comporta la pena edittale congiunta

dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da lire 10 milioni a lire

100 milioni;

che, in tali ipotesi, questa Corte, con sent. n. 330 del 1985 e

numerose successive ordinanze, ha escluso la possibilità di

applicare sanzioni sostitutive, per cui la questione proposta è

manifestamente inammissibile indipendentemente dalle esclusioni

oggettive di cui all'art. 60 della legge impugnata,

che i giudizi proposti dalle due ordinanze possono essere

riuniti, essendo stata sollevata identica questione, in riferimento

agli stessi parametri;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

sollevata dal Pretore di Napoli-Barra con ord. 18 aprile 1985 (n.

544/85 reg.ord.), e dal Pretore di Brunico con ord. 26 agosto 1987

(n. 826/87 reg. ord.), con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:637 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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