Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 53,

comma primo e 77, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981

n. 689 (Modifiche al sistema penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Mohamed Mokhtar iscritta al n. 59 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 dell'anno 1982;

2) ordinanze emesse il 19 e 26 marzo 1982 dal Pretore di Reggio

Calabria nel procedimento penale a carico di Buontempone Domenico e

Barrile Giuseppe iscritte ai nn. 329 e 330 del registro ordinanze 1982

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290 e 297

dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa l'11 marzo 1982 dal Pretore di Pontassive nel

procedimento penale a carico di Farneti Marino iscritta al 382 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 317 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 26 marzo 1982 dal Pretore di Cuneo nel

procedimento penale a carico di Petrini Giuseppe ed altro iscritta al

n. 481 del registro delle ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982;

5) ordinanza emessa l'8 giugno 1982 dal Pretore di Chioggia nel

procedimento penale a carico di Vianello Clorindo iscritta al n. 598

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 2 luglio 1982 dal Pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Cataneo Salvatore iscritta al n. 706

dal registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

7) ordinanza emessa il 24 giugno 1982 dal Pretore di Palmi nel

procedimento penale a carico di Tedesco Giuseppe iscritta al n. 732

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 dell'anno 1983;

8) ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Saitta Teodoro iscritta al n. 863 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 108 dell'anno 1983;

9) quattro ordinanze emesse l'8 e 14 ottobre 1982 dal Pretore di

Roma nei procedimenti penali a carico di Sette Giulio ed altro,

Sermoneta Alberto ed altri, Costanzo Agostino ed altri, Gagliardi

Claudio ed altri, iscritte ai nn. 864, 865, 866, 867 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 149 e 163 dell'anno 1983;

10) due ordinanze emesse il 17 giugno e 15 novembre 1982 dal

Pretore di Moncalieri nei procedimenti penali a carico di Riatto Luigi

e Giordano Filomena iscritta ai nn. 869 e 994 del registro ordinanze

1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 114 e

149 dell'anno 1983;

11) ordinanza emessa il 18 novembre 1982 dal Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Crunelli Michela ed altro iscritta al

n. 931 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Pretore di Parma nei

procedimenti penali a carico di Nicoli Umberto iscritta al n. 942 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 121 dell'anno 1983;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato generale dello Stato Luigi Siconolfi per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 15 dicembre 1981 (ord. 59/1982) il Pretore di Bologna

dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, 77, primo

e secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689, sollevata

subordinatamente dalla difesa, in relazione all'art. 3 Cost., nel

processo penale contro cittadino algerino imputato del reato di cui

all'art. 496 cod. pen.

La difesa, infatti, nei termini previsti dall'art. 77 della legge,

e cioè prima che fossero compiute le formalità di apertura del

dibattimento, aveva chiesto che il Pretore ritenesse innanzitutto

applicabile all'imputato, nel caso di specie, la pena della multa,

astrattamente comminata dall'art. 496 cod pen. in alternativa alla pena

detentiva; che, dopo di ciò, decidesse di sostituire alla multa

analoga misura pecuniaria alternativa, conseguentemente dichiarando

l'estinzione del reato. Se, però, il Pretore non avesse ritenuto di

addivenire in via interpretativa alla richiesta sollevava la difesa la

detta questione incidentale tendente ad ottenere il riconoscimento

dell'illegittimità costituzionale del citato art. 77 della legge,

nella parte in cui non prevede applicazione di sanzione sostitutiva

anche per l'ipotesi in cui sia comminata dal legislatore, per il reato

per cui si procede, pena pecuniaria, da sola o in alternativa a quella

detentiva, quando il giudice comunque decida di applicare la prima.

Il Pretore rilevava nell'ordinanza che il fatto di specie era

effettivamente di modesta entità, per cui pena adeguata sarebbe stata

senz'altro la pena pecuniaria nel suo minimo; che, però, esplicito e

tassativo essendo il disposto di cui all'art. 53 della legge, che

riserva esclusivamente alla pena detentiva la possibilità di

sostituzione con sanzioni alternative, egli avrebbe dovuto respingere

la richiesta; mentre avrebbe potuto accoglierla se il fatto commesso o

il reato stesso fossero stati più gravi, e si fosse dovuta perciò

applicare la pena detentiva.

Tutto ciò integra - secondo il Pretore - una disciplina

irragionevole, perché discriminatrice proprio nei confronti di chi ha

tenuto comportamento di più lieve disvalore, e perciò contrastante

col disposto di cui all'art. 3 Cost.

Le altre sedici ordinanze di vari Pretori, pure richiamate in

epigrafe, propongono tutte analoghe questioni, sia perché - come nel

caso ora riportato - si tratta di ipotesi per le quali la pena

pecuniaria è comminata in alternativa a quella detentiva, ma il

Pretore ritiene adeguata l'irrogazione della prima

(Ordinanze nn. 481, 598, 864, 865, 866, 867, 869, 944/82), sia perché

si tratta di fattispecie per le quali già in astratto il legislatore

ha previsto la sola pena pecuniaria (Ordinanze nn. 329, 330, 382, 706,

732, 863, 931, 942/82) : per tutte la motivazione è sempre quella

stessa adottata dal Pretore di Bologna.

Tuttavia, mentre alcuni giudici si limitano ad impugnare il solo

art. 77, primo e secondo comma della legge (Ordinanze nn. 329, 330,

382, 481, 931, 944 e 942/82), le altre ordinanze impugnano, invece,

direttamente o per relationem coll'art. 77, anche l'art. 53 primo comma

della legge stessa.

Qualche Pretore, però, ha ritenuto d'investire direttamente o

indirettamente anche altri articoli della legge.

Così il Pretore di Livorno che, colle ordinanze nn. 863 e 931

impugna anche l'art. 81 della legge: disposizione che, a suo dire -

rifletterebbe ulteriormente la denunciata discriminazione attuata

dall'art. 77, in quanto prescrive l'iscrizione nel casellario della

sentenza estintiva al solo fine di precluderne l'ulteriore

applicazione.

Così il Pretore di Parma (ord. 942/82) che, investendo l'art. 77,

non limita la relazione all'art. 53 ma vi coinvolge anche l'art. 32

secondo comma che - com'è noto - esclude dalla depenalizzazione tutte

quelle violazioni che, pur essendo punite colla sola pena pecuniaria

nella ipotesi semplice, sono punibili con pena detentiva anche

alternativa nelle ipotesi aggravate.

Due giudici, infine, hanno richiamato, oltre all'art. 3 Cost.,

comune a tutte le ordinanze, anche altri parametri.

Il Pretore di Roma, infatti, nelle ordinanze 864, 865, 866 e 867/82

fa riferimento anche all'art. 24 Cost., in quanto la denunziata

situazione limiterebbe e condizionerebbe la funzione del difensore

costretto, per ottenere la sentenza estintiva, a chiedere l'irrogazione

di pena detentiva anche dove la tenuità del fatto comporterebbe

l'applicazione della sanzione pecuniaria alternativa. Mentre il Pretore

di Pontassieve, coll'ordinanza 382/82, ravvisa contrasto anche nei

riguardi dell'art. 27 Cost.

Se è vero, infatti, - sostiene il magistrato - che il trattamento

penale deve tendere alla rieducazione del condannato - e che le

sanzioni sostitutive sono finalizzate a favorirne il reinserimento

sociale, sarebbe irrazionale che siffatta funzione venga negata proprio

nell'ipotesi delle più lievi violazioni: e ciò tanto più ora che

proprio la legge in esame ha reintrodotto l'istituto della conversione

delle pene pecuniarie.

Fatta eccezione per le questioni sollevate con le ordinanze nn.

864, 942 e 944/82, si è costituito in tutti gli altri giudizi il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Questa, nei rispettivi atti d'intervento tutti ispirati alle stesse

argomentazioni, chiede dichiararsi l'infondatezza per tutte le

questioni proposte.

Secondo l'Avvocatura, infatti, le conseguenze lamentate dai giudici

rimettenti sono dovute ad un'interpretazione meramente letterale. Ma

poiché si tratta di conseguenze assurde ed "absurda sunt vitanda", è

necessario ricorrere ad altri strumenti ermeneutici, vale a dire ad

un'interpretazione estensiva o magari addirittura analogica: per la

quale ultima non sussisterebbero nella specie i divieti delle preleggi,

posto che non si tratterebbe di norme incriminatrici, e nemmeno di

leggi eccezionali. Esse, infatti, lungi dal rappresentare deroga alle

direttive generali, si ispirano, anzi, ai più moderni principi

dell'ordinamento.

Sulla base di tale interpretazione, l'art. 77 primo comma della

legge - ad avviso dell'Avvocatura Generale - risulta applicabile anche

nei casi tutti denunciati: unica differenza sarà che il giudice non

potrà in realtà applicare una vera e propria sanzione sostitutiva, ma

infliggerà semplicemente la stessa sanzione pecuniaria prevista per il

reato ascritto all'imputato, facendo salve, però, le favorevoli

conseguenze indicate dall'art. 77 della legge. Secondo l'Avvocatura,

infatti, queste non tanto si ricollegano all'adozione di una misura

sostitutiva, quanto invece alla manifesta volontà dell'imputato di

sottomettersi ad essa. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze in epigrafe si

riferiscono tutte allo stesso problema della sostituibilità della pena

pecuniaria. Tanto nell'ipotesi in cui questa è comminata dalla norma

penale alternativamente a quella detentiva, ma il giudice decida di

applicare la pena pecuniaria, quanto per i casi in cui questa è

prevista da sola. I giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza. Resta, perciò, escluso dalla presente decisione

ogni riferimento alle ipotesi in cui la legge commina congiuntamente le

due specie di pene, trattandosi di problema che non è stato sollevato

e che, comunque, per quanto talvolta accomunato dalla giurisprudenza a

quello dei casi qui contemplati, presenta, in realtà, profili diversi.

2. - Devono essere ora esaminate alcune questioni assolutamente

preliminari di ammissibilità in punto di rilevanza.

Così, il Pretore di Pontassieve (ord. 382/82) non riferisce sul

momento in cui l'imputato ha avanzato la richiesta di procedura ex art.

77 della legge, mentre dà atto del parere espresso dal Pubblico

Ministero al dibattimento, in guisa da far dubitare che anche la

richiesta sia stata presentata nella stessa fase processuale. Mancano,

comunque, elementi certi, per poter valutare il favorevole giudizio di

rilevanza espresso dal Pretore.

Dalle ordinanze dei Pretori di Palmi (n. 732/82), Livorno (nn.

931/82 e 863/83) e Parma (n. 942/82) risulta, invece, che la difesa non

ha nemmeno chiesto l'applicazione della procedura in parola, e non

sarebbe pi nei termini per poterlo fare, quand'anche la questione

sollevata fosse accolta, perché i procedimenti sono gia 'pervenuti

alla fase del dibattimento.

Il Pretore di Cuneo (n. 481/82), dato atto che l'imputato, istante

per la procedura ex art. 77 della legge, è tratto a giudizio per il

delitto di cui all'art. 590 cod. pen. (lesioni colpose), afferma che la

richiesta procedura "potrebbe essere negata ove venisse ritenuta la

violazione specifica di norme antinfortunistiche...", e ciò a causa

dell'esclusione oggettiva prevista, ex art. 60, primo comma, della

legge. Soggiunge, però, il Pretore, che l'imputato "potrebbe al limite

essere - in ipotesi - ritenuto responsabile per colpa generica" e che

"pertanto, stante le invocate attenuanti previste dagli artt. 62 n. 6,

62-bis cod. pen., potrebbe essergli irrogata la condanna ad una pena

pecuniaria...". Dal che si evince che, allo stato, il Pretore non solo

non ha preso alcuna determinazione in ordine all'inflizione di una pena

pecuniaria, ma non sa nemmeno se, in definitiva, non sia per ricorrere

nella specie una causa di esclusione oggettiva della procedura.

Analogamente il Pretore di Roma nelle quattro ordinanze nn. 864,

865, 866 e 867/82, che riguardano reati per i quali la pena pecuniaria

è prevista in via alternativa a quella detentiva, si limita ad

affermare che, in ipotesi, avrebbe anche potuto applicare la sola

multa. Ma è evidente che la rilevanza si concreta soltanto nel

momento in cui il magistrato, tenuto conto degli elementi della

fattispecie storica così come risultanti dagli atti, ritiene che si

debba senz'altro applicare la pena pecuniaria.

In tutti i casi suesposti, la questione sollevata va dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza o di motivazione sulla

rilevanza.

3. - In effetti, nel merito una volta che il legislatore ha deciso

di introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il

ricorso a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la

differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più

grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che tocca

a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione,

se questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita,

con pena pecuniaria.

Proprio per questa apparente ovvietà della discriminazione, una

parte più recente della giurisprudenza, tuttavia non prevalente, ha

ritenuto di poter risolvere il problema sul piano interpretativo: e la

stessa Avvocatura si è mostrata favorevole a siffatto indirizzo. A,

perciò, opportuno prendere innanzitutto in esame queste posizioni,

giacché se davvero la questione trovasse adeguata soluzione in sede

ermeneutica dovrebbe escludersi la fondatezza di un problema di

legittimità costituzionale.

Va subito rilevata intanto la contraddittorietà delle ragioni su

cui giurisprudenza di merito e quella di legittimità fondano la

rispettiva tesi interpretativa. La prima, infatti, propende a ritenere

che, a differenza del procedimento di cui all'art. 53, quello ex art.

77 della legge porterebbe a sanzioni sostitutive di natura

amministrativa contenute in una sentenza di proscioglimento. Ciò

comporterebbe la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con una

analoga sanzione di natura amministrativa, mentre altrettanto non

sarebbe praticabile nell'altra procedura dove si dovrebbe sostituire la

pena pecuniaria con se stessa.

Ma se la tesi fosse esatta, non si capirebbe come alla stessa

conclusione pervenga tuttavia la Corte di Cassazione che assegna,

invece, alla sentenza estintiva natura di sostanziale condanna ad

effetti limitati, e alla sanzione sostitutiva identico carattere penale

di quella sostituita.

Vero è che il giudice di legittimità si è finora occupato

esclusivamente dell'ipotesi della pena pecuniaria comminata

"congiuntamente" a quella detentiva: situazione che - come già si è

rilevato - non è in tutto assimilabile a quella in esame. Si danno,

infatti, decisioni che, pur partendo dalla comune esatta osservazione

secondo cui anche in quel caso la procedura ex art. 77 è applicabile

(e lo è sicuramente nei limiti della pena detentiva), pervengono però

poi alla conclusione che ciò non riguarda la pena pecuniaria di cui il

legislatore non consente la sostituibilità. Se ne deduce, perciò, che

la pena pecuniaria, pur estinguendosi quella detentiva, vada tuttavia

inflitta come tale, oppure - secondo altre decisioni - che non debba

essere irrogata ritenendosi

(non si sa bene come) assorbita nella pena detentiva sostituita.

Non manca, però, l'indirizzo secondo cui si sostiene che la pena

pecuniaria debba essere conguagliata - secondo i principi - a quella

detentiva congiunta seguendone la sorte. Il che comporta che, se la

pena detentiva viene sostituita colla libertà controllata, anche la

pena pecuniaria dovrebbe commutarsi in uguale sanzione sostitutiva.

Secondo la Corte di Cassazione non vi sarebbe in ciò pregiudizio, dato

che quest'ultima sanzione non è detentiva. Essa, però, è certamente

e notevolmente limitativa della libertà personale, talché non appare

certo vantaggiosa a fronte di una pena pecuniaria che non investe in

alcun modo la libertà.

Si è riportato anche quest'ultimo indirizzo giacché sono proprio

le decisioni che lo contemplano a sostenere - benché non fossero

chiamate a deciderlo - che il principio di cui s'e detto sarebbe

estensibile anche ai casi in cui la pena pecuniaria è comminata da

sola o in alternativa alla pena detentiva. Ovviamente in queste ultime

ipotesi la pena pecuniaria verrebbe sostituita con identica sanzione

penale, ma l'imputato godrebbe dell'estinzione del reato.

I punti su cui il detto indirizzo giurisprudenziale fonda il suo

assunto sono due.

Il primo riguarda l'art. 60 della legge, ed è un motivo che viene

ripetuto in più decisioni. Questo articolo - si dice - elenca

tassativamente i reati esclusi dall'applicabilità della procedura che

comporta misure sostitutive. Ebbene, poiché fra questi vi sono reati

puniti in astratto, congiuntamente o alternativamente, con pene

pecuniarie, vuol dire - si conclude - che anche questa può essere

sostituita; se così non fosse, il legislatore non si sarebbe

preoccupato di includere quei reati fra le ipotesi di esclusione

oggettiva.

Ma l'equivoco di siffatto assunto è evidente.

Il legislatore doveva necessariamente annoverare quei reati

nell'elenco delle esclusioni perché altrimenti il giudice avrebbe

comunque potuto estinguere e sostituire la pena detentiva. La

giurisprudenza della Cassazione è concorde, infatti, nel ritenere che,

anche nel caso delle pene congiunte, la pena detentiva ben può essere

sostituita, e quindi tanto più se si tratta di previsione alternativa:

i contrasti sopravvengono nella seconda parte, quando si tratta di

decidere la sorte da attribuire alla pena pecuniaria congiunta.

II ragionamento della Corte di Cassazione sarebbe stato convincente

se avesse potuto indicare un solo caso in cui il legislatore ha

annoverato, fra i reati esclusi dalla procedura ex art. 77 della legge,

una fattispecie punita esclusivamente con pena pecuniaria.

Il secondo punto, che acquista un qualche significato soltanto se

appoggiato al primo, consiste nel rilievo secondo cui, in definitiva,

dal disegno generale della legge emergerebbe che il legislatore avrebbe

inteso disporre la possibilità della procedura ex art. 77 per ogni

reato di competenza del Pretore, "qualunque sia la previsione punitiva

astratta", salvo per quelli che espressamente sono stati esclusi.

Sta di fatto, però, che il Capo III della legge, nel quale è

inclusa la Sezione seconda concernente le sanzioni sostitutive in

esame, s'intitola a chiare lettere "Sanzioni sostitutive delle pene

detentive brevi". Mentre poi non esiste articolo, comma od inciso da

cui sia lecito arguire quanto si pretende. Di pena pecuniaria il

legislatore parla esclusivamente nell'ultimo inciso del primo comma

dell'art. 53 per indicarla, sotto le condizioni ivi previste,

unicamente come misura sostitutiva della pena detentiva.

Vero è che - secondo le decisioni che si vanno esaminando - la

perentoria indicazione dell'art. 53 non rappresenterebbe un ostacolo,

in quanto il legislatore si sarebbe riferito "all'ipotesi punitiva più

grave come criterio discretivo unico per l'applicabilità

dell'istituto", senza con ciò voler escludere da esso la pena

pecuniaria. Ma si tratta ancora una volta di affermazione che avrebbe

potuto trovare qualche validità soltanto col supporto dell'argomento

indicato al punto primo: ma, una volta dimostrata l'incosistenza di

quello, l'assunto rimane vigorosamente resistito dal dato testuale

inequivoco.

Né sembra il caso di ricorrere a opinabili analogie con

l'eterogeneo istituto della sospensione condizionale della pena, dato

che i criteri di ragguaglio fra le due pene di specie diversa sono

previsti anche dalla legge in parola: ma lo sono all'art. 53, secondo

comma, secondo inciso, là dove appunto è contemplata la sostituzione

della pena pecuniaria a quella detentiva. Ed è entro tali limiti che

quelle norme comuni si estendono dalla I alla II Sezione del Capo III.

Del resto, più recenti sentenze della Corte di Cassazione, pur

correttamente affermando che l'art. 77 è applicabile anche alle

ipotesi di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, hanno tuttavia

ben precisato che "la sostituzione non può essere però applicata alla

sanzione pecuniaria" "in quanto multa e ammenda" non sono per sé

soggette a sostituzione".

4. - Senza ricorrere a tali discutibili argomenti, una parte della

dottrina (autorevole ma non prevalente) insiste tuttavia nella

possibilità di superare, attraverso un'interpretazione estensiva, le

conseguenze paradossali di una lettura meramente letterale dell'art. 77

della legge.

Secondo tale assunto che, come si è detto, è condiviso

dall'Avvocatura il legislatore avrebbe regolato l'ipotesi più grave

sottintendendo l'altra.

In altri termini, la legge avrebbe detto meno di quanto intendeva,

ricomprendendo tacitamente il meno in un più ampio esplicitato

concetto. Attraverso il cosidetto argomento" a fortiori", di cui viene

utilizzato l'aspetto "a majori ad minus", il senso della legge si

estende così dal caso espresso ad altro inespresso.

Ma l'interpretazione estensiva altro non è che uno dei risultati

ai quali si perviene attraverso l'interpretazione teleologica della

norma: l'interpretazione appunto per la quale, superando quella

meramente letterale o lessicale - come si suggerisce nella specie dalla

dottrina, - si tien conto dello" scopo" della norma per la ricerca

della sua "ratio", senza peraltro abbandonare altri elementi della

ricerca, come quello "storico" o quello "razionale sistematico". Ciò

significa che l'estensione del significato della norma è arbitrario se

non corre sul binario teleologico e, perciò, nell'ambito della sua

ratio.

Ma proprio lo scopo della norma e la sua stessa ratio indicano

chiaramente che il legislatore, lungi dal sottintendere la pena

pecuniaria nella procedura per le sanzioni sostitutive (tanto d'ufficio

quanto a richiesta dell'imputato), ha inteso invece manifestamente di

escluderla. Suo scopo, infatti, è stato quello di apprestare misure

alternative alle pene detentive brevi, ritenute portatrici, sul piano

criminogeno, su quello rieducativo e su quello stesso

dell'organizzazione penitenziaria, di quei mali di cui diffusamente si

legge nei lavori preparatori: mali che peraltro non trovano compenso

nemmeno sul piano della prevenzione generale, attesa la scarsa

intimidazione inerente alla brevità dell'afflizione minacciata.

Al contrario, non ha ritenuto il legislatore che la pena pecunaria

meritasse la stessa sfiducia in relazione al recupero sociale del reo,

né, che rappresentasse cagione di rilevante aggravio al carico

processuale degli uffici giudiziari: il tutto nel quadro di una attuale

generale tendenza di politica criminale ad un più ampio ricorso

preferenziale (e non soltanto in Italia) alla pena pecuniaria piuttosto

che a quella detentiva, nei confronti di una certa fascia di

criminalità.

Del resto, il problema nemmeno riguarderebbe la pena dell'ammenda

per la quale esiste un'autentica causa di estinzione (l'oblazione: art.

162 cod. pen.), rimessa esclusivamente alla volontà dell'imputato, e

ben più incisiva di quanto non sia quella prevista dall'art. 77 della

legge.

La multa, d'altra parte, non ha effetto afflittivo diverso da una

sanzione amministrativa, non impone il dibattimento giacché può

essere irrogata per decreto, e non impedisce successive concessioni

della sospensione condizionale della pena. In presenza di tali

caratteri positivi, il legislatore deve avere altresì considerato che

la sostituzione di una pena pecuniaria avrebbe potuto risultare

addirittura pregiudizievole a causa della definitiva preclusione della

possibilità di ottenere, successivamente, la sostituzione di eventuale

pena detentiva breve (art. 80). Pregiudizio quest'ultimo assolutamente

non compensato da una atipica formula di estinzione di un reato punito

con la multa, che la stessa Cassazione ha valutato, in numerose

decisioni, in termini di sostanziale condanna ad effetti limitati

In tali condizioni, l'interpretazione estensiva della norma di cui

all'art. 77 della legge in guisa da ricomprendervi anche la

sostituzione della pena pecuniaria (multa), si sostanzierebbe in

un'aperta violazione della norma e della sua ratio.

5. - L'Avvocatura dello Stato, però, propone anche un eventuale

ricorso all'interpretazione analogica: ricorso, per verità, di regola

assai problematico in materia penale, solo che si consideri che l'art.

12 delle preleggi lo suggerisce al giudice proprio per colmare spazi

vuoti, nei quali non gli è dato rintracciare disposizioni che gli

consentano la risoluzione del caso concreto. Non senza ragione, infatti

il successivo art. 14 pone il divieto di quel procedimento per le norme

penali, e l'art. 1 cod. pen. lo ribadisce nel principio di legalità

che l'art. 25 secondo comma Cost. costituzionalizza.

Ciononostante, come esattamente ricorda l'Avvocatura dello Stato,

per riconoscimento ormai prevalente della dottrina penalistica il

divieto deve intendersi limitato alle norme penali incriminatrici: non

a quelle integratrici né alle scriminanti: e qui effettivamente non

siamo in presenza di norma incriminatrice. Senonché, il citato art. 14

non limita il divieto di analogia alle leggi penali, ma lo estende

anche a quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.

Ad avviso della Corte è proprio questo l'ostacolo che si frappone

all'utilizzazione dell'analogia nel caso in esame.

L'Avvocatura, nell'intento di aggirarlo, afferma che le

disposizioni di cui all'art. 77 della legge, "lungi dal costituire

deviazioni dalle direttive dell'ordinamento giuridico, sono esse stesse

espressioni di principi generali".

Ora, che l'ordinamento si vada effettivamente aprendo a nuove

regole, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, non può

essere negato. Ma che queste, per ora appena entrate non senza

contrasti, e tuttora con gravi incertezze sulla loro natura e sul loro

inquadramento sistematico, siano di già assurte a principi generali

dell'ordinamento, è affermazione ancora tutta da dimostrare.

Appare, invece, evidente che quelle disposizioni si propongono,

almeno per ora, come "eccezione" ai principi consolidati del corpus

delle leggi penali. I1 diritto sostanziale esige, secondo i suoi

principi essenziali ancora fermi, che il giudice sia tenuto di regola

ad irrogare la pena esclusivamente nella specie astrattamente comminata

dalla norma incriminatrice. I1 diritto processuale, per parte sua,

esclude che, di norma, nell'istruttoria o negli atti preliminari si

possa pronunziare condanna a sanzioni penali, salvo il caso del

procedimento monitorio, che peraltro non esclude ma differisce il

dibattimento in caso di opposizione.

Ebbene, come è appunto eccezionale il procedimento per decreto

rispetto alle regole generali, così evidentemente sono, almeno per

ora, eccezionali le disposizioni di cui agli artt. 53 e 77 della legge

che, in deroga agli anzidetti principi, consentono, in quei casi

particolari che fanno appunto eccezione, la sostituzione delle pene

edittali con altre sanzioni e una sostanziale pronunzia di condanna

penale, con effetti limitati, senza giudizio dibattimentale.

Anche sotto questo profilo, dunque, non appare possibile il ricorso

ad attività interpretative per risolvere la questione sollevata.

6. - Ciò posto, deve ora verificarsi se sia possibile alla Corte

procedere alla declaratoria d'illegittimità, auspicata dai giudici

remittenti.

Sembra evidente però che, trattandosi di una pretesa lacuna delle

norme impugnate, la semplice declaratoria che si limitasse a dare atto

che quella carenza legislativa determinerebbe la denunziata situazione

di disuguaglianza, non produrrebbe alcun effetto se non si indicasse al

giudice, nel contempo, in qual modo sia possibile ovviarvi nel rispetto

dei principi costituzionali.

Senonché, è proprio una siffatta ricerca, che dovrebbe portare ad

una sentenza "additiva", a porre in crisi la stessa possibilità di

addivenire alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle

norme impugnate.

Ed infatti, poiché non esiste nell'ordinamento sostanziale penale

una sanzione che, nella scala dei valori, si ponga al disotto della

pena pecuniaria, alla Corte non resterebbe che la seguente alternativa:

o sostituire la pena pecuniaria con identica misura di carattere penale

- come l'avvocatura suggerisce - oppure ricorrere a misure estranee

all'ordinamento giuridico-penale, sostituendo la pena pecuniaria con

una analoga sanzione amministrativa. Ma in ambo i casi si avrebbe una

sostanziale innovazione al sistema delineato dal legislatore in materia

di sanzioni sostitutive. Il sistema, infatti, prevede la sostituzione

delle pene detentive brevi con altre sanzioni, della stessa natura, ma

di carattere diverso, come dimostra la sostituzione con la libertà

controllata o con la pena pecuniaria della reclusione o dell'arresto

(e, per la procedura ex art. 53, anche la sostituzione con la

semidetenzione). Si è visto, invece, che, utilizzando la prima ipotesi

dell'alternativa, la sostituzione avverrebbe mediante sanzione

assolutamente identica, sia per natura che per carattere, mentre

ricorrendo all'altra ipotesi si introdurrebbe una misura di natura

assolutamente diversa (amministrativa), che il legislatore non ha mai

ipotizzato come sanzione sostitutiva. In altri termini, qualunque fosse

per essere la strada prescelta, la Corte dovrebbe ricorrere ad una

regola che non trova alcun riscontro nel sistema, e che si

risolverebbe, perciò, in un atto creativo.

Né le difficoltà finirebbero colla scelta di una diversa

sanzione, giacché dovrebbe anche essere stabilito il limite oltre il

quale l'operatività della sostituzione non sarebbe lecita. A meno che

non si ritenesse che la sostituzione della pena pecuniaria debba essere

ammessa senza alcun limite: ma anche questa rappresenterebbe una scelta

creativa, visto che, invece, il sistema delineato dal legislatore non

ammette il ricorso a misure sostitutive quando la pena superi un certo

limite, discrezionalmente indicato nell'ambito del concetto di

"brevità".

Ebbene, tornando a questo limite, sarebbe illusorio, e solo

apparentemente rispettoso di un parametro già esistente nella

disciplina della legge, ancorarlo a quello di un mese di pena detentiva

previsto dall'art. 53, comma primo, ultimo inciso, con il ragguaglio di

cui all'art. 135 cod. pen. Infatti, quel parametro, proprio perché si

riferirebbe al rapporto pena pecunaria rispetto a se stessa, perderebbe

il significato ed il valore che il legislatore ha inteso attribuirgli

in quella ben diversa relazione. Basti considerare che un siffatto

ragguaglio darebbe per risultato un limite operativo della possibilità

di sostituire la pena pecuniaria rappresentato da L. 750 mila, per

rendersi conto della sua inadeguatezza.

Vero è che soltanto il legislatore potrebbe compiutamente e

liberamente disciplinare l'introduzione nell'ordinamento della

prospettata sostituzione. E ciò stabilendo innanzitutto quale debba

essere la misura da adottarsi in sostituzione della pena pecuniaria e

precisandone la natura. Il problema della natura è fondamentale, in

quanto se la sostituzione venisse ammessa con identica sanzione

pecuniaria di natura penale, bisognerebbe anche regolare le modalità

della sua esecuzione, chiarendo se ad essa si applica l'art. 586 cod.

proc. pen. nel testo modificato dall'art. 106 della legge in esame

(come prescrive l'art. 71 della legge per le pene pecuniarie

sostituite a quelle detentive ex art. 35), oppure se, anche per queste

sostituzioni, debba valere, in caso d'inadempienza, il rigore della

fattispecie di cui all'art. 83 della legge. Ma soprattutto sarebbe

libero il legislatore di usare del suo potere discrezionale per fissare

il limite entro cui la sostituzione può operare, tenendo conto, da una

parte, del potere d'acquisto attuale della lira italiana e, dall'altra,

del rapporto afflittivo ben diverso fra pene detentive e pecuniarie.

Appare ormai evidente a questo punto che le questioni sollevate non

possono essere ammesse, perché l'eventuale risoluzione del problema

prospettato non rientra nei poteri di questa Corte ma spetta al

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile per difetto di rilevanza

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo e

secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di

Pontassieve con ord. 11 marzo 1982 (n. 382/82), dal Pretore di Cuneo

con ord. 20 marzo 1982 (n. 481/82), dal Pretore di Roma con le tre

ordinanze, 8 ottobre 1982, (nn. 865, 866 e 867/82) nonché con ord. 14

ottobre 1982 (n. 864/82), dal Pretore di Livorno con le ordinanze 21

ottobre e 18 novembre 1982 (nn. 863 e 931/82) e dal Pretore di Parma

con ord. 29 ottobre 1982

(n. 942/82), ma dai Pretori di Roma, Parma e Livorno

(limitatamente all'ord. n. 863/83) anche nei confronti dell'art. 53

della legge, ed inoltre per questi ultimi due anche nei riguardi

dell'art. 32 quanto al primo, e 81 quanto al secondo, per contrasto con

l'art. 3 Cost., ma per il Pretore di Pontassieve anche con l'art. 27, e

per il Pretore di Roma anche con l'art. 24.

Dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Bologna con ord. 15 dicembre

1981 (n. 59/82), dal Pretore di Chioggia con ord. 8 giugno 1982 (n.

598/82), dal Pretore di Ginosa con ord. 2 luglio 1982 (n. 706/82) e dal

Pretore di Moncalieri con ord. 17 giugno 1982 (n. 869/82) degli artt.

53 e 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché dal Pretore di

Reggio Calabria con le ord. 19 e 26 marzo 1982 (nn. 329 e 330/82) e

dal Pretore di Moncalieri con ord. 15 novembre 1982 (n. 944/82)

limitatamente al solo art. 77, tutti per contrasto coll'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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