Corte costituzionale

Ordinanza n. 581/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Saronno nel

procedimento penale a carico di Pezzaglia Caterina, iscritta al n.

232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Saronno, con ordinanza dell'8 febbraio

1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, "nella parte in cui esclude l'applicabilità del

provvedimento previsto dall'art. 77 a chi già ne ha beneficiato,

quando il reato per cui l'imputato è nuovamente citato a giudizio

sia legato con il vincolo della continuazione a quello per cui il

provvedimento previsto dall'art. 77 è stato applicato";

Considerato che questa Corte con sentenza n. 267 del 1987 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge

24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude la

reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa

legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con

il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha

beneficiato del provvedimento";

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (cfr. sentenza n. 577 del 1987,

ordinanze n. 486 del 1987 e n. 333 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, "nella

parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto

dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di

reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i

quali egli ha beneficiato del provvedimento", questione sollevata dal

Pretore di Saronno con ordinanza dell'8 febbraio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari