Corte costituzionale

Ordinanza n. 638/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di Asolo nel procedimento

penale a carico di Giromella Giuliano, iscritta al n. 166 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 86, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nella parte in cui - a suo avviso - renderebbe

inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela,

oppure, qualora invece le si ritenga applicabili, nella parte in cui

- sempre a suo avviso - aggraverebbe la posizione della parte civile,

in quanto il giudice dovrebbe limitarsi ad una generica condanna al

risarcimento del danno, e al più alla concessione di una

provvisionale, non potendo proseguire il giudizio per l'accertamento

della integrale consistenza del danno: situazioni che - secondo

l'ordinanza - violerebbero gli articoli 3, 24 e 25 Cost.

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile già

per il modo in cui viene proposta in quanto, prospettando

l'illegittimità in via alternativa, non viene individuato il thema

decidendi, come invece si esige per costante giurisprudenza di questa

Corte (cfr. da ultimo sent. 28 gennaio 1983 n. 30), determinandosi

un'ambivalenza della questione che non può essere superata in questa

sede;

che a tale pronuncia, pertanto, devesi allo stato addivenire,

prescindendo dalla pure manifesta infondatezza della questione,

innanzitutto perché il pretore non dice donde abbia attinto la

strana interpetrazione dell'inapplicabilità delle sanzioni

sostitutive quando si proceda a querela di parte: tesi smentita dal

dato testuale proprio in tema di lesioni colpose, dato che l'art. 60

della legge impugnata esclude soltanto i reati di lesioni colpose,

previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 590, limitatamente ai

fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degl'infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e sempre

che abbiano prodotto le gravi conseguenze ivi richiamate: fatti che

peraltro integrano proprio le ipotesi per le quali si procede

d'ufficio;

che conseguentemente in ogni altro caso di lesioni colpose,

ricorrendo le condizioni di cui all'art. 53 della legge, le sanzioni

sostitutive sono evidentemente applicabili, pur potendosi procedere

per detti reati soltanto a querela di parte, come espressamente

dispone l'u.p. dell'art. 590 cod. pen.;

che d'altronde anche la seconda alternativa d'illegittimità

sarebbe manifestamente infondata perché l'interesse della parte

civile non può mai compromettere i diritti di difesa dell'imputato

nel processo penale: tanto più poi che la condanna generica al

risarcimento del danno e la concessione di una provvisionale è

quanto frequentemente si verifica senza che sia stato mai considerato

compromissorio dei diritti della parte civile. La quale inserisce

eccezionalmente l'azione civile nel processo penale, senza però

poter pretendere di alternare il corso previsto dalla legge

processuale penale, dato che a sua disposizione c'è sempre

l'autonoma e principale azione civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di

Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3, 24 e

25 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:638 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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