Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1987

Altra decisione · depositata il 28/07/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60, ultimo

comma, 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Pretore di Palestrina

nel procedimento penale a carico di Carollo Stefano, iscritta al n.

38 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di

Napoli-Barra nei procedimenti penali riuniti a carico di Torino

Antonietta ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno

1983;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel

procedimento penale a carico di Rughetti Francesco ed altri, iscritta

al n. 761 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica

n. 46 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel

procedimento penale a carico di Mannaioli Ferrantino, iscritta al n.

762 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

5) ordinanza emessa il 21 giugno 1983 dal Pretore di Orvieto nel

procedimento penale a carico di Capucci Iolanda ed altro, iscritta al

n. 1056 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Brunico nel

procedimento penale a carico di Irsara Francesco, iscritta al n. 820

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 307 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 13

ottobre 1982, il Pretore di Napoli-Barra, con ordinanza

del 16 dicembre 1982, il Pretore di Orvieto, con tre ordinanze del 5

maggio 1983, del 24 maggio 1983 e del 21 giugno

1983, ed il Pretore di Brunico, con ordinanza del 28 febbraio 1984,

tutte emesse in procedimenti penali nel corso dei

quali era stato contestato agli imputati il reato di cui all'art. 17

lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, hanno denunciato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia

urbanistica ed edilizia anche quando le violazioni contestate siano

di modesta entità, non comportino alcuna compromissione dell'assetto

territoriale o siano conformi agli strumenti urbanistici generali ed

agli interessi ambientali;

che il Pretore di Palestrina, con la detta ordinanza del 13

ottobre 1982, ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità

degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte

in cui condizionano al parere favorevole del pubblico ministero

l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto un'identica

questione, vanno riuniti;

Considerato, altresì, quanto alla prima questione, che, dopo la

pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la

legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, come

modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298,

stabilisce, con riguardo alle opere ultimate entro il 31 ottobre

1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di

cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive

modificazioni, ed all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli

di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli

13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n.

1086";

che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di

contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai

giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa

sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v.,

analogamente, ordinanze nn. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del

1985, n. 117 del 1985);

e che identica decisione va adottata anche con riferimento alla

seconda questione - peraltro, già dichiarata non fondata dalla Corte

con la sentenza n. 120 del 1984 - in quanto proposta dal Pretore di

Palestrina solo in via subordinata all'accoglimento della prima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Palestrina, di

Napoli-Barra, di Orvieto e di Brunico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari