Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e

78 legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi

con ordinanze emesse il 1 dicembre 1982 dal Pretore di Fermo, il 20

gennaio 1983 dal Pretore di Dolo, il 17 gennaio 1983 dal Pretore di

Genova, il 24 marzo 1983 dal Pretore di Oristano, il 12 aprile 1983 dal

Pretore di Adria, il 4 marzo 1983 dal Pretore di Gubbio, il 6 maggio

1983 dal Pretore di La Spezia (n. 2 ordd.), il 31 gennaio 1983 dal

Pretore di Milano, il 30 settembre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 17

ottobre 1983 dal Pretore di Poggibonsi, il 29 settembre 1983 dal

Pretore di Arezzo, il 28 ottobre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 29

novembre 1983 dal Pretore di Assisi, il 1 dicembre 1983 dal Pretore di

Rovereto, il 15 novembre 1983 dal Pretore di Assisi, il 31 ottobre 1983

dal Pretore di Poggibonsi, il 21 ottobre 1983 dal Pretore di Bergamo,

l'11 novembre 1983 dal Pretore di Gubbio, il 22 novembre 1983 dal

Pretore di Vigevano, il 30 gennaio 1984 dal Pretore di Poggibonsi, il

31 gennaio 1984 dal Pretore di Assisi, il 27 gennaio 1984 dal Tribunale

di Modena, il 14 febbraio 1984 dal Pretore di La Spezia (n. 2 ordd.),

il 13 marzo 1984 dal Pretore di La Spezia, il 28 aprile 1984 dal

Pretore di Livorno, il 5 marzo 1984 dal Pretore di Poggibonsi, il 26

marzo 1984 dal Pretore di Frattamaggiore (n. 2 ordd.), il 17 aprile

1984 dal Pretore di La Spezia, il 7 maggio 1984 dal Pretore di

Poggibonsi, il 27 aprile 1984 dal Pretore di Asti, il 10 maggio 1984

dal Pretore di Narni (n. 2 ordd.), il 14 maggio 1984 dal Pretore di

Frattamaggiore, il 25 maggio 1984 dal Pretore di La Spezia, il 21

maggio 1984 dal Pretore di Poggibonsi, il 28 maggio 1984 dal Pretore di

Frattamaggiore, il 10 aprile 1984 dal Pretore di Adria, il 25 ottobre

1983 dal Pretore di Adria, il 22 maggio 1984 dal Tribunale di La

Spezia, il 15 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto, il 24

marzo 1984 dalla Corte di cassazione (n. 2 ordd.), il 14 giugno 1984

dal Pretore di Dolo, il 28 gennaio 1984 dal Pretore di Pergine

Valsugana, il 23 ottobre 1984 dal Pretore di Chioggia (n. 2 ordd.), il

26 ottobre 1984 dal Pretore di La Spezia, il 5 novembre 1984 dal

Pretore di Castel Baronia, il 27 novembre 1984 dal Pretore di La

Spezia, il 17 novembre 1984 dal Pretore di Mirabella Eclano, iscritte

rispettivamente ai nn. 68, 220, 309, 492, 498, 527, 562, 563, 571, 981,

991, 1026, 1052 del registro ordinanze 1983, 2, 44, 46, 60, 72, 162,

281, 321, 356, 418, 467, 468, 499, 518, 522, 560, 561, 832, 867, 868,

890, 891, 892, 894, 944, 960, 961, 995, 1008, 1089, 1145, 1146, 1174,

1204, 1281, 1282, 1308 del registro ordinanze 1984, 15, 21 e 139 del

registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 184, 232, 239, 301, 308, 322 del 1983, 4, 102, 88, 95,

155, 141, 162, 204, 245, 252, 266, 231, 273, 307, 354 del 1984, 7 bis,

2 bis, 13 bis, 19 bis, 34 bis, 32 bis, 25 bis, 56 bis, 59 bis, 65 bis,

74 bis, 113 bis, 119 bis, 125 bis e 143 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con le cinquantatré ordinanze riportate in epigrafe, le

Autorità giudiziarie ivi indicate hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981

n. 689 (anche in riferimento all'art. 53 della stessa legge), in quanto

non consente l'applicabilità delle sanzioni sostitutive su richiesta

dell'imputato quando per il reato è prevista una pena detentiva

congiunta a quella pecuniaria. Tutte le ordinanze fanno riferimento

all'art. 3 Cost., ma talune anche all'art. 24 o all'art. 27 Cost..

Per i giudici rimettenti la particolare procedura in esame è

riservata esclusivamente agli autori di reati previsti con la sola pena

detentiva. In particolare, le Sezioni Unite penali della Corte di

Cassazione, nelle due ordinanze datate 24 marzo 1984, nn. 1145 e 1146,

hanno correttamente rilevato che la limitata area di applicazione

dell'art. 77 della legge si desume sia dal dato testuale che dalla

collocazione sistematica della norma: indicazioni queste assolutamente

preclusive di qualsiasi possibilità di sostituire la pena pecuniaria.

Ma poiché - ad avviso delle Sezioni Unite - il meccanismo delle

sanzioni sostitutive, attraverso cui si consegue l'effetto estintivo

del reato, deve necessariamente investire integralmente la pena

principale nella sua composita ma unitaria struttura, l'art. 77 è

inapplicabile anche ai reati puniti con pena detentiva congiunta a

quella pecuniaria "per la semplice ragione che la pena pecuniaria

(componente essenziale della sanzione complessa) non è sostituibile".

2. - Le stesse Sezioni Unite penali, così come altri giudici dei

cinquantatré rimettenti, si davano poi carico di prendere in esame le

tre soluzioni proposte da una certa parte della dottrina e della

giurisprudenza nell'intento di superare le referite difficoltà

attraverso la via interpretativa: tutte, però, venivano definite prive

di pregio giuridico.

Disattesa subito, intanto, la tesi di chi ritiene che, nel caso di

pena congiunta, il giudice debba semplicemente astenersi dall'irrogare

la pena pecuniaria; sia perché - si sostiene - ciò presume

apoditticamente che i reati a pena congiunta sieno ricompresi nella

previsione normativa, sia perché poi ciò comporterebbe soprattutto

violazione del principio di legalità e obbligatorietà della pena,

sulla indimostrata presunzione di una rinunzia del legislatore

all'applicazione di quella pecuniaria.

Nemmeno, però, - sempre ad autorevole avviso delle Sezioni Unite

penali - può essere condivisa la tesi che sostiene una regolare

applicazione della pena pecuniaria principale da affiancarsi alle

sanzioni sostitutive di quella detentiva. Per tal modo, infatti, si

verrebbe a dar vita ad un contraddittorio provvedimento del giudice che

contestualmente dichiarerebbe la estinzione del reato e tuttavia

condannerebbe a pena pecuniaria per un reato estinto: per di più

determinerebbe ulteriori situazioni abnormi, come l'irrogazione di una

condanna in fase istruttoria o predibattimentale e l'ineseguibilità

della pena pecuniaria che resterebbe, comunque, travolta

dall'estinzione del reato.

La Corte di cassazione, però, non è favorevole nemmeno al

proposto ragguaglio (sia pure ai soli fini della sostituzione) della

pena pecuniaria a quella detentiva sulla base dell'art. 135 cod. pen.,

da cui procedere poi alla sostituzione dell'unica pena detentiva così

ottenuta. Ritiene, infatti, la Corte di cassazione che quel ragguaglio

sia operabile esclusivamente rispetto agli effetti previsti dal

legislatore: si tratterebbe, cioè, di una fictio iuris cui

l'interprete non può fare ricorso senza un riferimento normativo che

la giustifichi. Esclusa, quindi, la possibilità di risolvere la

questione in via interpretativa, ritengono le Sezioni Unite che una

siffatta situazione determini una disparità di trattamento fra coloro

che possono beneficiare della sostituzione e quelli che ne sono privati

per il solo fatto della presenza congiunta di una modesta pena

pecuniaria, dato che per ambo le situazioni vale la ratio che domina

l'istituto: evitare la sanzione detentiva di breve durata.

Per verità, questa motivazione in punto di non manifesta

infondatezza della sollevata questione è integrata dai rilievi dei

giudici di merito i quali, comparando una serie di reati, dimostrano

che la presenza di una modesta pena pecuniaria congiunta a quella

detentiva non è significativa di maggior gravità del reato rispetto a

quelli puniti con sola pena detentiva: l'aggiunta, infatti, di una

sanzione pecuniaria sottolinea di norma soltanto un certo carattere

dell'offesa, ispirata anche da motivi di lucro.

3. - Le ordinanze successive alla sentenza n. 148/1984 di questa

Corte, poi, (cfr. fra le altre, quelle del Pretore di Chioggia)

rilevando che la maggioranza della magistratura di merito, ed ora anche

le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, si sono trovate

concordi con la linea interpretativa della Corte costituzionale in

punto di sostituibilità della pena pecuniaria, fanno osservare che

questa Corte non si è invece, finora espressa riguardo alla questione

ora sollevata, essendo stata questa esplicitamente esclusa dall'ambito

di quella sentenza.

Come si è accennato, alcuni giudici fanno anche riferimento

all'art. 27 Cost., lamentando, nei casi di specie, la violazione delle

finalità rieducative della pena a causa della mancata previsione della

sua sostituibilità. Mentre - come pure si è detto - isolate ordinanze

(cfr. quelle del Pretore di Poggibonsi), sempre in aggiunta alla

denunzia del principio di uguaglianza, fanno anche riferimento a quello

di cui all'art. 24 Cost. lamentando, ma senza alcuna motivazione, la

violazione del diritto sostanziale di difesa.

Infine, il Pretore di Asti, con ord. 27 aprile 1984 n. 868, impugna

l'istituto stesso della sostituibilità della pena detentiva, nella

parte in cui prevede l'estinzione del reato in quanto - con riferimento

al principio di uguaglianza - rappresenterebbe un ingiustificato

beneficio a favore di taluni imputati, con discriminazione degli autori

di reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria.

4. - Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto nel giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato. Per le ordinanze antecedenti alla

citata sent. n. 148/1984 di questa Corte, l'Avvocatura ha concluso per

una sentenza interpretativa di rigetto, ritenendo applicabile l'art.

77 della legge anche alle ipotesi in esame attraverso un procedimento

di interpretazione o estensiva o addirittura analogica.

Per quelle, invece, successive alla richiamata sentenza,

l'Avvocatura richiede una pronunzia di inammissibilità della

questione. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze di rimessione impugnano la stessa norma,

lamentando che essa non consenta di sostituire la pena detentiva a

richiesta dell'imputato, se non quando essa sia prevista da sola o in

via alternativa a pena pecuniaria, ma non quando sia comminata

congiuntamente a quest'ultima. Tutte sollevano la questione con

riferimento al comune parametro di cui all'art. 3 Cost., anche se poi

alcune fanno altresì riferimento all'art. 24 o altre all'art. 27

Cost..

È, perciò, opportuno procedere alla riunione dei giudizi allo

scopo di decidere con unica sentenza.

2. - Una sola ordinanza, quella 27 aprile 1984 n. 868 del Pretore

di Asti, investe, come tale, lo stesso istituto della sostituibilità

della pena detentiva, che è visto come ingiustificato privilegio

rispetto alle altre ipotesi non sostituibili (pena pecuniaria, sola o

congiunta a pena detentiva).

Ma si tratta di questione palesemente irrilevante ex actis, in

quanto una pronunzia che annullasse - come si richiede -la denunziata

disposizione non avrebbe alcuna influenza sul processo cui l'incidente

si riferisce. L'art. 77 della legge, infatti, non potrebbe, in tal

caso, essere più applicato in assoluto, esattamente come, attualmente,

il Pretore lo giudica comunque inapplicabile al caso di specie.

Ciò dipende dal fatto che il giudice non chiede l'estensione della

procedura anche al caso sottoposto al suo esame, ma vuole che essa

venga esclusa anche per coloro che attualmente ne godono. E ciò,

peraltro, a prescindere dal fatto che il giudice non ha nemmeno risolto

il suo dubbio sulla pena che dovrà irrogare.

Così proposta, la questione è manifestamente inammissibile.

3. - Osservano i giudici rimettenti che il solo fatto di una

modesta pena pecuniaria, che si aggiunge nella previsione edittale a

quella detentiva, non è di per se stesso significativo di un più

grave disvalore del fatto di reato, rispetto a molti altri sanzionati

con la sola pena detentiva. Ed è bene chiarire che, correttamente si

parla di "modesta" pena pecuniaria, con riferimento a quel ragguaglio

di cui all'art. 135 cod. pen. che, contestato allo stato della

legislazione ai fini della sostituibilità della composita pena in

esame (come si è detto in narrativa), trova, invece, precisi

riferimenti nel sistema ogni qualvolta il legislatore fa dipendere da

un determinato ammontare complessivo della pena l'astratta possibilità

di applicazione di taluni istituti (sospensione condizionale della pena

- assoggettabilità a taluni provvedimenti restrittivi della libertà

personale - possibilità di concedere la libertà provvisoria -

ammissibilità di misure sostitutive in sede esecutiva etc.). Ne

deriva che qualunque indagine, diretta a stabilire la ragionevolezza

della sostituibilità anche delle pene detentive congiunte a quella

pecuniaria, ha comunque quale premessa indefettibile che si tratti di

una pena pecuniaria che, unita a quella detentiva, non abbia a superare

in concreto e nel complesso il limite di mesi tre oppure di un mese,

stabilito dal secondo inciso del primo comma dell'art. 53 della legge

(cui rimanda l'art. 77), a seconda che la sostituzione debba avvenire

con libertà controllata o con pena pecuniaria.

Entro questi limiti, pertanto, non può esservi dubbio che - come

lamentano le ordinanze di rimessione - se deve ritenersi che il

legislatore non consenta la possibilità di sostituire la pena

detentiva quando sia congiunta a pena pecuniaria, si verifichi una

disparità di trattamento rispetto agli autori di reati, anche più

gravi, puniti con sola pena detentiva: disparità resa evidente dal

rilievo secondo cui - scontata la modestia (e quindi la scarsa

rilevanza in punto di maggiore gravità) della pena pecuniaria - la

componente detentiva residua ha sicuramente quel carattere di brevità

che ha ispirato la concezione degli istituti di cui agli artt. 53 e 77

della legge.

4. - In realtà, le cinquantatré ordinanze in epigrafe, ivi

comprese le due delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione,

partono dalla premessa che, nel sistema e nel dettato della legge, la

pena pecuniaria non possa essere in alcun caso e in nessun modo

sostituibile.

Va notato che ben quarantanove delle predette ordinanze (Sezione

Unite comprese) sono antecedenti alla pubblicazione della sentenza n.

148/1984 di questa Corte, che ha espresso identico pensiero, escludendo

ogni possibilità di risolvere la questione in via interpretativa.

Ma tutte le citate ordinanze, ampliando il campo delle preclusioni,

assumono anche che uguale sorte tocchi, nell'ambito dell'art. 77 della

legge, alla pena detentiva quando sia congiunta a pena pecuniaria,

proprio perché, trattandosi di pena complessa, l'insostituibilità di

una delle sue componenti renderebbe impossibile l'intera operazione.

Tale indirizzo costituisce diritto vivente, particolarmente per

l'intervento delle due ordinanze delle Sezioni Unite penali che, con

ampia motivazione, hanno preso in esame le varie tesi che

giurisprudenza e dottrina avevano adombrate nell'intento di superare le

difficoltà di ordine letterale e sistematico.

La Corte, perciò, non può che prendere atto che il diritto

vivente esclude la possibilità di dare soluzione al problema sul piano

interpretativo.

5. - È nella costante giurisprudenza di questa Corte, però, il

principio secondo cui spetta alla autorità rimettente individuare

l'oggetto del giudizio, in guisa da circoscrivere in termini precisi

l'incidente di legittimità costituzionale. L'osservanza di tale

requisito si modella in vario modo a seconda della questione sollevata

dal giudice a quo. Talché, ad esempio, l'esigenza è stata ritenuta

insoddisfatta quando all'esame di legittimità, si prospetti in via

alternativa l'applicazione della norma denunziata (sent. 146/85),

ovvero sia stato portato un coacervo normativo con diversi precetti

autonomi campi di operatività (cfr. sent. 81/83) ovvero vengano

proposte questioni con un'antinomia di letture interpretative impugnate

così radicale da rendere ancipite il thema decidendi (sent. 169/1983).

In particolare quando, come nella specie, si invochi un intervento

additivo, e cioè un novum da introdurre nell'ordinamento, questa Corte

ha richiesto che il giudice a quo prospetti la soluzione idonea a

realizzarlo (cfr. sent. 296/84 e 230/85): soluzione che, in questo

caso, rappresenta l'indicazione normativa necessaria ad ancorare il

giudizio ad un oggetto determinato.

Orbene siffatta indicazione, nella specie, o manca del tutto o è

insufficiente nelle pur numerose ordinanze di rimessione, che si

limitano in genere a descrivere il profilo di illegittimità

costituzionale, ma non individuano in qual modo a questa carenza si

potrebbe porre rimedio con una statuizione che per di più si dovrebbe

palesare costituzionalmente obbligata (cfr., tra le altre, sentenze nn.

141, 234, 242, 294/84).

Vero è che talune ordinanze sembrano accennare in positivo una

soluzione additiva. Ma si tratta proprio di quei filoni interpretativi

che le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto sulla base di

precise argomentazioni sistematiche; le soluzioni da essi proposte, non

sarebbero, comunque, strettamente obbligate e perciò risulterebbero di

pertinenza del legislatore più che del giudice di legittimità

costituzionale (cfr. sent. n. 232 del 1984; n. 141/84; e 103/84): per

taluna di esse, anzi, la Cassazione ha adombrato anche qualche dubbio

di legittimità costituzionale.

6. - Purtroppo tante difficoltà e così gravi incertezze dipendono

dalla singolare vicenda parlamentare che la legge ha avuto proprio

riguardo al cosidetto "patteggiamento".

Nella sua originaria concezione, così come lo aveva formulato il

comitato ristretto della Camera dei deputati, l'art. 52 bis del

progetto (l'attuale 77) parlava di applicazione (a richiesta

dell'imputato) di "misura corrispondente alla sanzione stessa, mediante

sentenza non impugnabile colla quale (il giudice) dichiara l'estinzione

del reato". Non si trattava, perciò, di sanzione penale, e la sentenza

aveva senza dubbio, nel pensiero dei primi compilatori, carattere di

proscioglimento.

Ma, a seguito dei rilievi della Commissione affari costituzionali,

che ritenne improponibile in tema di provvedimenti limitativi della

libertà personale, un sistema analogo a quello della oblazione, l'art.

52 bis venne modificato coll'introduzione dei brevi accertamenti e

colla sostituzione dell'espressione "sanzione" a quella di "misura".

A fronte di tale modificazione, la Commissione giustizia del Senato

(rel. Valiante) giudicò a quel punto contraddittoria la previsione di

una sentenza estintiva del reato e la soppresse per coerenza colla

nuova complessiva struttura della disposizione. Ma la Camera dei

deputati, osservando che per tal modo si sarebbe completamente

vanificato l'istituto, reintrodusse la sentenza estintiva (rel.

Sabbatini), ed il Senato - benché fosse rimasto di parere contrario -

non insistette a causa dei "pericoli di intollerabili allungamenti dei

tempi" che il rappresentante del Governo metteva in evidenza nella

seduta del 22 ottobre 1981. Il dissenso fra i due rami del Parlamento e

l'intervento sollecitatorio del Governo cagionarono, quindi, questa

frettolosa formulazione definitiva, carica di interne contraddizioni.

Non può stupire, perciò, che dottrina e giurisprudenza ne abbiano poi

dato interpretazioni così contrastanti, e che questa Corte

conseguentemente non abbia la possibilità di operare delle scelte

costituzionalmente obbligate, e tanto meno interventi che

postulerebbero una diversa e coordinata disciplina normativa.

Non resta, quindi, altra alternativa che la declaratoria di

inammissibilità: sicuramente inappagante per i quesiti che la

giustizia propone con giustificata preoccupazione. Proprio per questo,

però la Corte non può esimersi dal richiamare l'attenzione del

legislatore sull'ormai indifferibile esigenza di dare alla materia in

esame una più adeguata normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24

novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) sollevata dal

Pretore di Asti con ordinanza 27 aprile 1984 n. 868/1984 R.O. in

riferimento all'art. 3 Cost..

Dichiara inammissibili tutte le questioni concernenti lo stesso

art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689 proposte dalle altre Autorità

giudiziarie indicate in epigrafe con le ordinanze ivi precisate, tanto

con riferimento all'art. 3 Cost., quanto in riferimento agli artt. 24 e

27 Cost. (reg. ord. nn. 68, 220, 309, 492, 498, 527, 562, 563, 571,

981, 991, 1026, 1052/83; 2, 44, 46, 60, 72, 162, 281, 321, 356, 418,

467, 468, 499, 518, 522, 560, 561, 832, 867, 890, 891, 892, 894, 944,

960, 961, 995, 1008, 1089, 1145, 1146, 1174 1204, 1281, 1282, 1308/84;

15, 21, 139/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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