Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1983 dal Pretore di Lecce nel

procedimento penale a carico di Picciarelli Salvatore, iscritta al n.

850 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Pretore di Montagnana

nei procedimenti penali riuniti a carico di Colpo Ivana ed altro,

iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 28 giugno 1984 dal Pretore di Tione di

Trento nei procedimenti penali riuniti a carico di Cassago Giacomo,

iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250-bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale iniziato dinanzi al Pretore

di Lecce a carico di Picciarelli Salvatore, per il delitto di cui

all'art. 116 n. 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,

l'imputato, rinviato a giudizio, chiedeva che gli venisse applicata

la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689, precisando che il fatto era

legato dal vincolo della continuazione con altri, per i quali tale

provvedimento gli era già stato concesso con sentenza del 10

dicembre 1982 del Pretore di Martina Franca.

Per l'ipotesi che si ritenesse ostativo alla emissione del

provvedimento richiesto il disposto dell'art. 80 della legge n. 689

del 1981 citata, secondo cui "Il provvedimento di cui all'art. 77 non

può essere emesso nei confronti di chi ne ha già beneficiato", il

Picciarelli sollevava eccezione di illegittimità costituzionale di

tale disposizione per contrasto con il principio di eguaglianza.

Il Pretore di Lecce, constatata la sussistenza del vincolo della

continuazione allegata dall'imputato, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata l'eccezione proposta, rimettendo gli atti

alla Corte costituzionale con ordinanza in data 8 giugno 1983 (reg.

ord. n. 850 del 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del

29 febbraio 1984).

Osserva il giudice a quo che "Il caso dei fatti legati da nesso di

continuità con altri per i quali è intervenuta sentenza pronunciata

a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può

essere trattato diversamente da quello in cui la continuazione è

accertata con unica sentenza".

L'art. 80 della legge citata - impedendo l'applicazione dell'art.

77 agli imputati che abbiano già beneficiato dell'applicazione della

sanzione sostitutiva - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,

poiché farebbe dipendere la disparità di trattamento fra ipotesi

sostanzialmente eguali da circostanze occasionali, quali, ad esempio,

la non contestualità delle denunce, la competenza territoriale di

distinte autorità giudiziarie, l'omessa riunione dei procedimenti.

Si fa anche rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza

n. 108 del 1973 in materia di perdono giudiziale, si sarebbe già

espressa nel senso dell'illegittimità del divieto di reiterazione

del beneficio nel caso di fatti commessi con vincolo di

continuazione.

2. - Identica questione è stata sollevata dal Pretore di

Montagnana con ordinanza emessa il 23 novembre 1984 (reg. ord. n. 196

del 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167-bis del 17

luglio 1985), nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di

Colpo Ivana e Greggio Adriano, e dal Pretore di Tione di Trento, con

ordinanza emessa il 28 giugno 1984 (reg. ord. n. 360 del 1985,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250-bis del 23 ottobre 1985),

nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di Cassago

Giacomo. Quest'ultimo giudice ha ricompreso nella questione di

legittimità costituzionale anche l'art. 53 della legge 24 novembre

1981, n. 689, per violazione dell'art. 3 Cost.. Considerato in diritto :

1. Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità

costituzionale sostanzialmente identiche: i rispettivi giudizi vanno,

quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Oggetto comune di censura, in costante riferimento all'art. 3

della Costituzione, è l'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689

("Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei

confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti

di chi ha riportato condanna a pena detentiva"), nella parte in cui

non consente di reiterare il provvedimento di applicazione di una

sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, previsto dall'art.

77 della stessa legge, "relativamente ad altri reati che si legano

con il vincolo della continuazione a quelli per i quali il medesimo

imputato ne ha già beneficiato" (così le ordinanze del Pretore di

Lecce e del Pretore di Montagnana). O, più propriamente, trattandosi

di esclusioni soggettive, nella parte in cui il legislatore non

prevede l'applicazione del beneficio della sostituzione della pena

"per una seconda volta per chi sia giudicato per fatti legati col

vincolo della continuazione ad altri per i quali sia già stato

concesso il beneficio medesimo" (così l'ordinanza del Pretore di

Tione di Trento).

Quest'ultima ordinanza menziona nel dispositivo, accanto all'art.

80, l'art. 53, ma non già per coinvolgerlo nella ventilata

declaratoria di illegittimità costituzionale, bensì, più

semplicemente, perché tale articolo può assurgere a dato di

partenza per qualunque discorso concernente l'applicazione di

sanzioni sostitutive, anche su richiesta dell'imputato.

3. - La violazione del principio di eguaglianza lamentata dai

giudici a quibus viene concordemente ravvisata nella disparità che

l'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - con il vietare,

sempre e comunque, "la concessione del beneficio di cui all'art. 77

per più di una volta" - inevitabilmente determina tra "chi avendo

commesso più reati legati fra loro dal vincolo della continuazione

venga giudicato in un unico processo e chi, invece, per i medesimi

reati, venga sottoposto a più giudizi". Una disparità che le

ordinanze di rimessione definiscono "irragionevole" per il fatto di

coinvolgere "situazioni identiche", trattate diversamente soltanto a

causa di "un dato processuale del tutto casuale, quale la riunione o

meno dei procedimenti a carico della stessa persona", che, proprio

perché originato da "circostanze occasionali, quali, ad esempio, la

non contestualità delle denunce o la competenza territoriale di

distinte autorità giudiziarie", non è assolutamente idoneo a

giustificare discipline differenziate.

La questione è fondata.

4. - Per dimostrare l'illegittimità della norma denunciata, due

dei giudici a quibus (Pretore di Lecce e Pretore di Montagnana)

richiamano la sentenza costituzionale n. 108 del 1973 in tema di

perdono giudiziale, propugnando, sulla base dell'analogia

riscontrabile fra la questione di oggi e la questione di allora,

l'applicazione del relativo principio informatore anche al "caso in

esame". Ricordato che in quell'occasione la Corte ebbe a dichiarare

illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art.

169 del codice penale "nella parte in cui non consente che possa

estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col

vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il

beneficio", le due ordinanze di rimessione ravvisano un'analogia di

situazioni, oltreché nell'incidenza sostanziale del vincolo della

continuazione, nel particolare effetto (estinzione del reato) che il

legislatore ricollega sia alla concessione del perdono giudiziale sia

all'applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta

dell'imputato (art. 77, primo comma, ultima parte, della legge 24

novembre 1981, n. 689).

In realtà, se è pur vero che anche un'autorevole corrente

dottrinaria coglie strette affinità tra perdono giudiziale ed

applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato,

è altrettanto vero, a riprova dell'assoluta atipicità di

quest'ultimo istituto (v. sentenze n. 120 e n. 148 del 1984, ove si

sottolineano le gravi incertezze sulla sua natura e sul suo

inquadramento sistematico), che ulteriori ipotesi interpretative

preferiscono accostarlo ad altre cause di estinzione del reato, quali

l'oblazione (art. 162, secondo comma, del codice penale) e, più in

particolare, l'oblazione di cui all'art. 162 bis del codice penale

(sesto comma). Senza ignorare il pur eterogeneo istituto della

sospensione condizionale della pena - anch'essa causa di estinzione

del reato (art. 167 del codice penale), sia pur eventuale e

successiva alla pronuncia della condanna (art. 163 del codice penale)

- soprattutto perché l'argomentazione posta a base della sentenza n.

108 del 1973 aveva quale punto di riferimento proprio la sospensione

condizionale della pena.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 169

del codice penale era stata, infatti, ravvisata non, come sembra

ritenere il Pretore di Montagnana, "nell'incompatibilità con il

principio di eguaglianza del divieto di applicazioni ripetute di una

particolare causa di estinzione del reato (il perdono giudiziale) in

tutti i casi in cui venissero giudicati reati legati dal vincolo

della continuazione e commessi precedentemente ad altri per i quali

detta causa di estinzione fosse già stata concessa", bensì, come

emerge dall'epilogo della motivazione, nel fatto "non soltanto

irrazionale, ma contraddittorio" di un perdono giudiziale non

estensibile, a differenza della sospensione condizionale della pena

(v. il dispositivo della sentenza n. 86 del 1970), "a reati che si

riportano ad unica generale ideazione". Un fatto ritenuto irrazionale

e contraddittorio perché - e qui la ratio decidendi del precedente

invocato dai giudici a quibus - la concessione di un "beneficio

maggiore, qual è il perdono giudiziale, che implica una scelta meno

severa in favore di un reo più meritevole" (v. sentenza n. 108 del

1973) non può comportare a vantaggio dell'imputato applicazioni più

ristrette di quelle ricollegate ad un beneficio minore, qual è la

sospensione condizionale della pena.

Ma, se dalla comparazione fra perdono giudiziale e sospensione

condizionale della pena discende agevole la conclusione che il primo

istituto rappresenta un beneficio senz'altro maggiore rispetto a

quello insito nel secondo, lo stesso non può dirsi a proposito

dell'analogo raffronto fra applicazione di una sanzione sostitutiva

su richiesta dell'imputato e sospensione condizionale della pena: la

complessità dei profili da prendere in considerazione, tanto più

nel vario atteggiarsi delle singole fattispecie concrete, non

permette di giungere a prese di posizione univoche quanto

all'intensità dell'un beneficio rispetto all'altro.

Del resto, nemmeno "adattando" la ratio decidendi della sentenza n.

108 del 1973 ai rapporti tra applicazione di una sanzione sostitutiva

su richiesta dell'imputato e perdono giudiziale, nel senso di elevare

quest'ultimo a punto di riferimento, esisterebbero gli estremi per

un'applicazione della stessa ratio alla questione in esame: il

perdono giudiziale si risolve, infatti, in un beneficio di sicura

maggiore intensità rispetto a quello insito nell'applicazione di una

sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

5. - La difficile praticabilità della via che vorrebbe far leva

sul discusso effetto estintivo così atipicamente ricollegato

all'applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta

dell'imputato induce a verificare la legittimità della norma

denunciata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, muovendo,

anziché dalla natura del beneficio culminante nell'effetto estintivo

del reato, dalla consolidata prospettazione del reato continuato in

termini di istituto ispirato di per sé al favor rei (v., da ultimo,

sentenza n. 115 del 1987).

È, del resto, la stessa ordinanza del Pretore di Montagnana a

portare opportunamente l'attenzione, nell'epilogo della parte motiva,

sulla "irragionevole disparità di trattamento determinata dall'art.

80 della citata legge 689/81 rispetto alla situazione di chi,

versando nella medesima condizione giuridica, si trovi a beneficiare,

per cause meramente accidentali ed in ogni caso esterne al reato,

dell'istituto della continuazione".

Il vero precedente da richiamare è, dunque, quello costituito

dalla sentenza n. 86 del 1970, dal cui principio informatore aveva

preso le mosse, sia pur senza poi direttamente utilizzarlo, la

sentenza n. 108 del 1973. Ed il principio informatore è, appunto,

questo: il caso "riguardante più fatti legati da nesso di

continuità con altri puniti con sentenza precedente non può essere

trattato diversamente dal caso in cui la continuazione viene

accertata con unica sentenza", ad evitare che un nesso "sostanziale",

quale quello di continuità, venga fatto dipendere da circostanze

meramente occasionali.

Come la Corte ha ancora di recente ribadito (v. sentenza n. 115 del

1987), a rilevare ai fini dell'unificazione è "l'esistenza del

requisito soggettivo rappresentato dall'unicità del disegno

criminoso", che si identifica "con l'ideazione complessiva, con il

piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento

attuativo". Muovendo da tali premesse, è da ritenere "incoerente...

che una situazione processuale (giudizio in tempi diversi) impedisca

l'applicazione" delle disposizioni di favore ad uno o più dei reati

così collegati. Nemmeno il giudicato può impedire di "applicare

l'istituto della continuazione all'intero sviluppo esecutivo

dell'intero disegno criminoso".

Pertanto, l'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

impedendo, con il suo tassativo disposto, la reiterazione del

beneficio di cui all'art. 77 anche per i fatti legati con il vincolo

della continuazione a quelli che già ne hanno fruito, va dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nella parte censurata dai giudici a

quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art.

77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che

si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali

egli già ha beneficiato del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

ECLI:IT:COST:1987:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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