Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto

nel procedimento penale a carico di Migali Antonio, iscritta al n.

1068 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza del

29 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui dispone la determinazione

della pena da sostituire senza la possibilità di effettuare

istruttoria e discussione", mentre, per poter pervenire alla

sostituzione della pena detentiva, il giudice "deve necessariamente

procedere attraverso l'unico sistema previsto dalla Legge e cioè

attraverso l'istruttoria dibattimentale e la conseguente discussione,

dove la difesa opera in attività garantita" dalla predetta norma

costituzionale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa

secondo cui, in presenza di una richiesta dell'imputato rivolta ad

ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, "manca

radicalmente al Giudice la possibilità di venire in possesso degli

elementi attraverso i quali egli determina la pena nel caso

concreto", con la conseguenza di non poter applicare la sanzione

sostitutiva richiestagli, in quanto, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "il Giudice

che vuol procedere alla sostituzione della pena detentiva deve

preliminarmente determinare la pena da sostituire";

che, peraltro, ad avviso della giurisprudenza più recente, il

giudice non è affatto tenuto a pronunciarsi con immediatezza sulla

richiesta formulata dall'imputato;

che, anzi, a norma dell'art.79 della legge 24 novembre 1981, n.

689, la sanzione sostitutiva può essere applicata "in ogni stato e

grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta"

tempestivamente";

e che, quindi, essendo consentito al giudice di irrogare la

sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato "anche al di là

dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo

grado" (v. sentenza n.120 del 1984) e, quindi, pure dopo il

compimento della "istruttoria dibattimentale e della conseguente

discussione", la premessa posta a base dell'ordinanza di rimessione

risulta del tutto inesatta, così da rendere manifestamente infondata

la questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza

del 29 giugno 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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