Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 55,

59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 21 luglio 1983

dal Tribunale militare di Torino, l'11 luglio 1985 dalla Corte

militare di appello, Sezione distaccata di Verona, il 10 marzo 1986 e

il 16 giugno 1986 dalla Corte di cassazione, il 15 aprile 1986 (due

ordinanze), il 4 giugno 1986 (due ordinanze), il 1° luglio 1986, il

25 giugno 1986, il 25 settembre 1986, il 2 ottobre 1986, il 30

ottobre 1986, il 13 novembre 1986 e il 3 dicembre 1986 dal Tribunale

militare di Padova, iscritte ai nn. 847 del registro ordinanze 1983,

675 del registro ordinanze 1985, 511, 522, 559, 633, 665, 666, 668,

844 del registro ordinanze 1986, 5, 6, 7, 88 e 89 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 67 dell'anno 1984, 7, 46, 47, 50, 53, 56, 1ª serie speciale

dell'anno 1986, 8, 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Beretta

Rossano, tratto a giudizio per il reato di diserzione, il Tribunale

militare di Torino, premesso che, quando ancora non erano state

compiute per la prima volta le formalità di apertura del

dibattimento, l'imputato aveva avanzato richiesta per l'applicazione

delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e che sulla detta richiesta il pubblico

ministero aveva espresso parere favorevole; che, peraltro, alla

stregua degli artt. 53, 54, 59,77 e 84 della legge n. 689 del 1981,

la richiesta non avrebbe potuto trovare accoglimento e che il giudice

non avrebbe potuto nemmeno applicare d'ufficio le sanzioni

sostitutive, con ordinanza del 21 luglio 1983 (r.o. n. 847 del 1983),

ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo

comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione,

l'illegittimità dei detti articoli della legge 24 novembre 1981, n.

689, nella parte in cui non consentono che le sanzioni sostitutive

possano essere applicate in relazione ai reati militari, compresi nei

limiti di pena della competenza pretorile, giudicati dai tribunali

militari.

Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato perché l'art. 54,

mentre prevede la sostituibilità della pena detentiva per i reati di

competenza del pretore anche se giudicati, per effetto della

connessione, da un giudice superiore o commessi da persona minore

degli anni diciotto, non prevede analoga sostituibilità nel caso di

"reati militari di competenza dei tribunali militari o sottoposti

alla cognizione del pretore o dei tribunali dei minorenni in caso di

connessione speciale con reati comuni o tra imputati militari e

civili (art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 167)". Poiché da numerose

norme costituzionali si ricava il principio dell'unicità

dell'ordinamento giurisdizionale, non sarebbe "possibile, di

conseguenza, un trattamento differenziato tra imputati e condannati

per reati comuni o militari, da giudici ordinari o militari": non

solo per l'uguale vigenza delle stesse norme costituzionali per

tutti, ma anche per essere i tribunali militari organi giudiziari

dello Stato repubblicano e la pena inflitta agli imputati militari

non una sanzione di un ordinamento interno, ma dell'intero

ordinamento dello Stato; una pena che, peraltro, potendo "essere

scontata dai militari di leva, come l'imputato, anche dopo la

cessazione del servizio militare, non si vede perché non possa

essere sostituita nei confronti del militare che torni nella società

civile, dopo aver espletato il dovere costituzionale".

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione risulterebbe violato

là dove dispone che "nessuno" può essere punito, comprendendo nel

"nessuno" tutti coloro ai quali si indirizza la norma penale.

Sussisterebbe, infine, violazione del secondo e del terzo comma

dell'art. 27 della Costituzione, i quali parlano di "imputato" e di

"condannato", "non facendo alcuna distinzione neppure tra queste due

categorie".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'atto d'intervento "la consolidata giurisprudenza della

Corte costituzionale statuisce che la scelta tra reati da

ricomprendere e quelli da escludere nell'ambito di applicabilità

delle sanzioni sostitutive costituisce squisita espressione di

discrezionalità legislativa e in quanto tale non suscettibile di

sindacato sul piano della costituzionalità".

Per quel che attiene ai reati militari, l'esclusione delle

sanzioni sostitutive deriverebbe dalla diversità del regime

sanzionatorio cui essi sono assoggettati: in particolare, da un lato,

il codice penale militare non prevede l'irrogabilità di pene

pecuniarie, dall'altro, istituti quali la semidetenzione e la

libertà controllata comportano modalità di esecuzione

inconciliabili con rilevanti aspetti dello status di militare.

2. - Con ordinanza dell'11 luglio 1985 (r.o. 675 del 1985) la

Corte militare di appello, Sezione distaccata in Verona, ha

denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt.

53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte, in cui è

esclusa la loro estensibilità ai reati militari di competenza del

Pretore e non commessi da minorenni".

Rileva il giudice a quo che per i reati militari l'applicazione

delle sanzioni sostitutive, tanto ai sensi dell'art. 53 e seguenti

quanto ai sensi dell'art. 77 e seguenti della legge n. 689 del 1981,

può essere disposta con riferimento ai reati "commessi da persone

estranee alle Forze armate, da sole" ( ex art. 14, secondo comma, del

codice penale militare di pace) "o in concorso con chi alle Forze

armate appartenga" ( ex art. 14, primo comma, del codice penale

militare di pace), reati che, "a norma dell'art. 103 Cost., sono da

comprendere nell'originaria competenza del giudice ordinario, e

quindi del Pretore secondo le regole emanate negli artt. 31 e 32

c.p.p., anche se giudicati, per effetto della connessione, dal

tribunale e dalla Corte d'Appello".

Le sanzioni sostitutive risultano, inoltre, applicabili

nell'ipotesi di reati militari commessi da militare infradiciottenne

giudicati sia dal tribunale militare sia dal tribunale per i

minorenni; con la conseguenza che resta estraneo al regime della

sostituzione - in quanto compreso nella competenza del giudice

militare - solo il reato militare commesso da militare maggiorenne,

anche se, per effetto della connessione, debba essere giudicato dal

pretore.

L'assetto normativo ora delineato determinerebbe, ad avviso del

giudice a quo, una disparità di trattamento relativamente

all'applicazione delle sanzioni sostitutive, a seconda che i reati

militari siano stati commessi "dall'estraneo o dall'intraneo alle

Forze armate, dal militare infradiciottenne o maggiorenne": una

disparità del tutto irragionevole, non sussistendo alcuna

giustificazione della disciplina di maggior rigore riservato ai

militari maggiorenni che pongono in essere reati militari.

Il diverso regime non potrebbe ragionevolmente fondarsi, come,

invece, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, da

un lato, sul fatto che "tra la semidetenzione o la libertà

controllata e lo stato militare v'è un'ontologica ed essenziale

incompatibilità", dall'altro, sul fatto "che nel codice penale

militare non sono previste pene pecuniarie". Quanto all'un argomento,

verrebbero "enfatizzate" difficoltà pratiche nell'applicazione delle

sanzioni sostitutive al militare in servizio, egualmente proponibili

per altre categorie di persone che certamente fruiscono della

sostituzione (ad esempio, gli appartenenti alla polizia di Stato, le

guardie giurate, etc.), difficoltà talora anche insussistenti come

quelle che si fanno derivare dagli artt. 55 e 56 della legge n. 689

del 1981, i quali sicuramente non riguardano "l'armamento

istituzionale affidato al militare". Senza contare che il giudice è

comunque tenuto, ai sensi degli artt. 55, primo comma, 56, nn. 1 e 2,

62, 63, 64 e 69 della legge n. 689 del 1981, ad "adattare la sanzione

sostitutiva alle condizioni personali di chi dovrà scontarla".

Quanto all'altro argomento, a parte il rilievo che le pene

pecuniarie non sono estranee al sistema penale militare nel suo

complesso (v. art. 3 della legge 5 dicembre 1941, n. 1383; artt. 150

e 152 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237), rileva il giudice a quo

che esso non è apparso di ostacolo all'applicazione della

continuazione fra reati comuni e reati militari, "con la

possibilità, dunque, che, nei congrui casi, la pena militare sia

sostituita con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più

grave reato comune".

Comunque, la pretesa incompatibilità fra lo stato di militare ed

il regime delle sanzioni sostitutive non sarebbe in grado di

conferire carattere di razionalità alla normativa denunciata,

ostandovi l'applicabilità del detto regime sia ai militari minorenni

che abbiano commesso reati militari sia ai militari che abbiano

commesso un reato comune.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale, del 19

febbraio 1986.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale, riproducendo le conclusioni sub 1, ha chiesto che la questione

sia dichiarata non fondata.

3. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 marzo 1986 (r.o.

622 del 1986), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, gli artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n.

689, "nella parte in cui non consentono l'applicazione di sanzioni

sostitutive a richiesta dell'imputato in relazione ai reati

militari".

Premesse alcune considerazioni circa le finalità - sia di

prevenzione generale sia di prevenzione speciale - perseguite dal

legislatore con l'introduzione dell'istituto delle sanzioni

sostitutive delle pene detentive brevi, rileva il giudice a quo che

l'ambito applicativo del nuovo sistema risulta considerevolmente

ristretto, fra l'altro, dalla previsione che il detto regime può

operare solo con riguardo a reati di competenza del pretore: con la

conseguenza che se, per un verso, "si dimostrano privi di rilevanza

gli spostamenti di competenza per materia stabiliti per motivi di

connessione" (v. art. 54 della legge n. 689 del 1981), per un altro

verso, assumono, invece, rilevanza, per la loro forza preclusiva, le

deroghe alla competenza per materia del pretore stabilite dalle leggi

speciali; "in dette evenienze, cioè, non è possibile sostituire le

pene detentive brevi".

Una di tali deroghe è, appunto, rappresentata

dall'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari:

inapplicabilità che darebbe luogo ad una "grave sperequazione", fino

a tradursi in "incongruenza soprattutto ove si consideri che, stante

la unicità della giurisdizione", discriminare fra reati comuni di

competenza del pretore e reati militari compresi nei limiti della

competenza pretorile, i primi soli assoggettati al regime delle

sanzioni sostitutive, significa travalicare "i confini della

elementare logica, accolta dal sentimento sociale". Una deroga "così

vistosa ai principi generali" non potrebbe nemmeno essere

giustificata considerando la natura dell'interesse che forma oggetto

della tutela; ciò in quanto la particolarità dell'interesse "non

conferisce alcuna notazione di rilievo alla norma penale che

quell'interesse garantisce". Ne consegue che, sotto tale profilo, "i

reati militari non sono diversi dai reati comuni".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46, 1ª serie speciale, del 24

settembre 1986.

Un'identica questione la Corte di cassazione ha sollevato con

ordinanza del 16 giugno 1986 (r.o. 844 del 1986), ordinanza che,

ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 8, 1ª serie speciale, del 18 febbraio 1987.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale, sostanzialmente riproducendo le deduzioni sub 1, ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

4. - Con undici ordinanze di contenuto sostanzialmente identico

emesse il 15 aprile 1986 (due: r.o. 511 del 1986 e r.o. 559 del

1986), il 4 giugno 1986 (due r.o. 663 del 1986 e r.o. 668 del 1986),

il 25 giugno 1986 (r.o. 666 del 1986), il 1° luglio 1986 (r.o. 665

del 1986), il 25 settembre 1986 (r.o. 5 del 1987), il 2 ottobre 1986

(r.o. 7 del 1987), il 30 ottobre 1986 (r.o. 6 del 1987), il 13

novembre 1986 (r.o. 88 del 1987) e il 3 dicembre 1986 (r.o. 89 del

1987), il Tribunale militare di Padova ha denunciato, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ora gli artt. 53 e 54 (r.o.

511, 559, 633, 668 del 1986, 7 e 86 del 1987), ora gli artt. 53, 54,

77 e 79 (r.o. 665 e 666 del 1986), ora gli artt. 53, 54 e 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 5, 6 e 88 del 1987), nella parte

in cui escludono che le sanzioni sostitutive (irrogate dal giudice, a

seconda dei casi, d'ufficio o su richiesta dell'imputato) siano

applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate ed ai militari

minorenni che commettono reati militari compresi nell'astratta

competenza del Pretore, anche nei confronti dei militari maggiorenni

che si rendono colpevoli dei medesimi reati.

La questione muove dal rilievo che la giurisprudenza della Corte

di cassazione ha ritenuto inapplicabile il regime delle sanzioni

sostitutive ai reati di competenza del giudice militare e che l'art.

103, terzo comma, della Costituzione, "comunemente interpretato nel

senso che sarebbe con esso costituzionalizzato solamente il limite

della giurisdizione militare in tempo di pace", consente che

"nell'originaria competenza del giudice ordinario" vengano ricompresi

anche reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Ciò

premesso, alla stregua dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, "le

sanzioni sostitutive sono applicabili ai reati militari compresi

nella competenza originaria del Pretore secondo i criteri indicati

negli artt. 31 e 32 C.p.p.": commessi, quindi, sia da chi non

appartenga alle Forze armate (v. artt. 14, 140 e 166 del codice

penale militare di pace) sia dal militare infradiciottenne, quale che

sia il giudice chiamato ad irrogarle (nei casi previsti dall'art. 264

del codice penale militare di pace): le sanzioni sostitutive

resterebbero inapplicabili soltanto ai reati militari commessi dal

militare maggiorenne "dato che tali reati sono compresi

nell'originaria competenza del giudice militare". La diversità di

trattamento circa l'applicazione del regime delle sanzioni

sostitutive a seconda che il reato venga posto in essere

"dall'estraneo, dall'intraneo alle forze armate, dal militare

infradiciottenne o dal maggiorenne" sarebbe irrazionale, tenuto conto

che la pretesa incompatibilità del detto regime con lo status di

militare rappresenta la risultante di una posizione concettuale

fondata sulla enfatizzazione di "difficoltà meramente pratiche, che

potrebbero, al massimo, presentarsi nella concreta applicazione,

anzi, nell'esecuzione, delle sanzioni sostitutive a militari in

servizio effettivo alle armi". Al contempo, altre difficoltà addotte

per giustificare come la sostituzione della pena e lo status di

militare siano tra loro incompatibili si rivelano del tutto

inconsistenti (si pensi al riferimento agli artt. 55 e 56 della legge

n. 689 del 1981), essendo comunque consentito al giudice, sia nella

fase della cognizione sia nella fase dell'esecuzione, di adattare la

sanzione sostitutiva alle condizioni personali di chi dovrà

scontarla.

In ogni caso, è evidente che "non può essere l'asserita

incompatibilità tra reato militare e pena sostitutiva a conferire

carattere di razionalità alla normativa in esame": fra l'altro, tale

normativa dovrebbe, allo stesso modo, risultare inapplicabile - ma

nessuna preclusione del genere figura nella legge - al caso di reato

comune commesso dal militare.

Parimenti non sostenibile è la tesi che, per negare

l'applicabilità del regime delle sanzioni sostitutive ai reati

militari commessi da appartenenti alle Forze armate, fa leva

sull'assenza di previsione nel codice penale militare di pene

pecuniarie: non solo perché il sistema penale militare nel suo

complesso prevede anche pene pecuniarie, ma anche perché la

giurisprudenza della Corte di cassazione, ritenendo applicabile la

continuazione tra reati comuni e reati militari, ha riconosciuto la

possibilità che, nei congrui casi, la pena militare sia sostituita

con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più grave reato

comune.

In conclusione, secondo il giudice a quo, la vigente disciplina in

tema di sanzioni sostitutive appare discriminatoria, "nel senso

vietato dall'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei militari

maggiorenni colpevoli di reati militari che, alla stregua delle

regole enunciate negli artt. 31 e 32 c.p.p. rientrerebbero nella

competenza del Pretore": infatti, agli altri colpevoli di questi

stessi reati (militari minorenni ed estranei alle Forze armate), le

sanzioni sostitutive risultano applicabili. La detta discriminazione

vulnererebbe anche l'art. 27 della Costituzione, "da cui si evince

che i princìpi fondamentali in tema di responsabilità penale, e

particolarmente sulla funzione devoluta alla pena, debbono valere,

senza eccezioni di sorta, in ogni settore della legislazione penale,

compreso l'ordinamento penale militare".

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47, 1ª serie speciale (r.o.

511 del 1986), n. 50, 1ª serie speciale (r.o. 559 del 1986), n. 53,

1ª serie speciale (r.o. 633 del 1986), n. 56, 1ª serie speciale (r.o.

665, 666, 668 del 1986) dell'anno 1986, n. 8, 1ª serie speciale (r.o.

5, 6, 7 del 1987) e n. 14, 1ª serie speciale (r.o. 88 e 89 del 1987)

dell'anno 1987.

In tutti questi giudizi (ad eccezione di quello instaurato da r.o.

665 del 1986), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

"inammissibile e, in subordine, infondata".

La questione sarebbe inammissibile perché il petitum divisato dai

giudici a quibus postulerebbe "un ampiamento dell'area operativa

della disposizione, sì da ricomprendere gli imputati militari che,

allo stato, ne sono esclusi": un risultato conseguibile solo

attraverso l'intervento "integratore e completativo" del legislatore

e non anche attraverso una pronuncia della Corte "che non può essere

additiva rispetto al corpo normativo esistente". Circa la sua

infondatezza, riprodotte sostanzialmente le argomentazioni sub 1,

l'Avvocatura osserva: con riferimento alla dedotta violazione

dell'art. 3 della Costituzione, relativa alla disparità di

trattamento fra la posizione del militare minorenne e la posizione

del militare maggiorenne, che si tratta "di situazioni non

equiparabili attesa la sostanziale difformità delle medesime messe a

raffronto", anche perché la tutela accordata in genere al minore è,

nell'apprezzamento del legislatore, "tale da abbattere" - nell'ambito

della razionalità - "quei limiti che sono stati invece ravvisati per

i militari maggiorenni"; con riferimento alla prospettata violazione

dell'art. 27 della Costituzione, come debba escludersi che il

legislatore abbia, avvalendosi del suo potere discrezionale,

travalicato i limiti oltre i quali il trattamento sanzionatorio

previsto è contrario ai princìpi rieducativi postulati dal precetto

costituzionale invocato: altrimenti dovrebbe sostenersi che in ogni

caso in cui non è prevista l'applicazione delle sanzioni sostitutive

l'art. 27 della Costituzione risulterebbe violato.

Il discorso assumerebbe allora portata generale e non sarebbe,

perciò, "accettabile come proposto", perché "il sistema

sanzionatorio risponde generalmente a criteri di politica criminale,

logica e congrua nelle sue implicazioni concrete, come si verifica

nella specie in esame". Considerato in diritto

1. - Le quindici ordinanze riassunte in narrativa sollevano

questioni di legittimità costituzionale strettamente connesse,

quando addirittura non coincidenti: i relativi giudizi vanno,

pertanto, riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Nel corso di altrettanti procedimenti penali contro militari

maggiorenni imputati di reati militari, i giudici a quibus - pur

muovendo da interpretazioni non univoche dell'art. 54 della legge 24

novembre 1981, n. 689, per quel che riguarda il problema della sua

applicabilità ai reati militari commessi da persone estranee alle

forze armate ed ai reati militari commessi da militari minorenni -

concordano nel ritenere le sanzioni sostitutive delle pene detentive

brevi non applicabili ai reati militari commessi da militari

maggiorenni ed altrettanto concordemente deducono l'illegittimità

costituzionale di tale mancata estensione.

Più in particolare, l'addebito della "non previsione" viene

rivolto ad una serie di combinati disposti, sostanzialmente non

dissimili, tratti dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689,

dedicato appunto alle sanzioni sostitutive delle pene detentive

brevi: combinati disposti dalle articolazioni più o meno ampie,

soprattutto a seconda che, nella singola fattispecie concreta, fosse

stata adombrata l'applicabilità di una sanzione sostitutiva ex

officio oppure su richiesta dell'imputato. Quest'ultimo è il caso

delle due ordinanze della Corte di cassazione (r.o. 522 e 844 del

1986), che hanno per oggetto gli artt. 54, 77 e 79; di sette fra le

ordinanze del Tribunale militare di Padova (r.o. 511, 559, 633, 668

del 1986 e 5, 6, 7 del 1987), che si dirigono contro gli artt. 53, 54

e 77; di altre due ordinanze del Tribunale militare di Padova (r.o.

665 e 666 del 1986), che investono gli artt. 53, 54, 77 e 79; e

dell'ordinanza del Tribunale militare di Torino (r.o. 847 del 1983),

che coinvolge gli artt. 53, 54, 59, 77, 78 e 84. L'ordinanza della

Corte militare di appello, Sezione distaccata di Verona (r.o. 675 del

1985), e le due ultime ordinanze del Tribunale di Padova (r.o. 88 e

89 del 1987) hanno per oggetto, invece, i soli artt. 53 e 54.

3. - Quanto ai parametri invocati, costante è il richiamo

all'art. 3 della Costituzione, anche se sotto angolature parzialmente

divergenti. Mentre, infatti, le ordinanze della Corte di cassazione e

del Tribunale militare di Torino denunciano l'illegittimità della

discriminazione ravvisabile, a proposito delle sanzioni sostitutive,

fra imputati di reati comuni ed imputati di reati militari, le

ordinanze della Corte militare di appello, Sezione distaccata di

Verona, e del Tribunale militare di Padova - muovendo

dall'interpretazione, meno restrittiva, dell'art. 54 della legge 24

novembre 1981, n. 689, che porta a ritenere applicabili le sanzioni

sostitutive non solo ai reati comuni ma pure ai reati militari

commessi da persone estranee alle forze armate ed ai reati militari

commessi da militari minorenni - lamentano l'irrazionale diversità

di trattamento da ciò derivante a scapito dei militari maggiorenni.

Oltreché all'art. 3, le ordinanze del Tribunale militare di

Padova si rifanno all'art. 27 della Costituzione, i cui "princi'pi

fondamentali in tema di responsabilità penale, e particolarmente

sulla funzione devoluta alla pena, debbono valere, senza eccezioni di

sorta, in ogni settore della legislazione penale, compreso

l'ordinamento penale militare", e l'ordinanza del Tribunale militare

di Torino sia all'art. 25, secondo comma, che comprende nel "nessuno

può essere punito" tutti coloro ai quali si indirizza la norma

penale, sia all'art. 27, secondo e terzo comma, che parla di

"imputato" e di "condannato", senza fare alcuna distinzione neppure

tra queste due categorie.

4. - Le doglianze, prospettate nel chiaro intento (v. specialmente

le due ordinanze della Corte di cassazione) di contestare le già

più volte rilevate "esitazioni" di una riforma che, anche per una

maggiore coerenza interna, ben altri sviluppi avrebbe potuto

comportare, pongono un problema indiscutibilmente delicato. Esse,

però, così come formulate, si imbattono subito in un'eccezione di

inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato negli atti di

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, ad

esclusione soltanto dei primi due (r.o. 847 del 1983 e 675 del 1985).

Basata sulla considerazione, estremamente sintetica, che "un

ampiamento dell'area operativa della disposizione, sì da

ricomprendere gli imputati di reati militari che, allo stato, ne sono

esenti... appare conseguibile solo in dipendenza dell'intervento

integratore e completativo del Legislatore ordinario e non anche

mercé una pronunzia della Corte Costituzionale che non può essere

additiva rispetto al corpo normativo esistente", l'eccezione

dell'Avvocatura risulta decisiva, tanto più a causa dei connotati

generali assunti dalla questione, ogni volta proposta con riguardo a

tutti i reati militari "rientranti nell'astratta competenza del

pretore", senza mai soffermarsi sulla particolare fattispecie

criminosa addebitata all'imputato.

5. - Proprio la formula "reati militari rientranti nell'astratta

competenza del pretore" adottata dalle ordinanze di rimessione nel

tentativo di far emergere un'automatica utilizzabilità del sistema

di sostituzione delle pene detentive cui gli art. 53 e seguenti della

legge 24 novembre 1981, n. 689, hanno dato vita per i reati di

competenza del pretore (oltreché per i reati commessi da persone

minori degli anni diciotto), sta a dimostrare l'impossibilità di

estendere ai reati militari il sistema attualmente congegnato dal

legislatore.

Posto, infatti, che la formula "reati militari rientranti

nell'astratta competenza del pretore" non può intendersi che come

riferita ai reati militari "per i quali la legge stabilisce una pena

detentiva non superiore nel massimo a tre anni"

(v., del resto, sostanzialmente in tali termini, l'art. 25 del primo

d.d.l. concernente sanzioni sostitutive: il n. 1799 Camera dei

deputati dell'VIII legislatura), e ciò alla stregua del

criterio-base adottato per la competenza del pretore dall'art. 31 del

codice di procedura penale, nel testo esistente al momento

dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, ogni

ricerca di parallelismi viene pregiudicata dalla constatazione che la

categoria dei "reati di competenza del pretore", per i quali l'art.

54 di tale legge consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive,

non coincide affatto con la categoria dei reati per i quali la legge

ordinaria prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre

anni. Tale coincidenza viene meno, da un lato, per eccesso, in quanto

- a seguito della riforma operata dall'art. 1 della legge 31 luglio

1984, n. 400, tramite l'aggiunta di un secondo comma all'art. 31 del

codice di procedura penale - ricadono nella competenza del pretore e

sono, quindi, suscettibili di sostituzione della pena detentiva anche

quei reati punibili con pena superiore nel massimo a tre anni di

reclusione elencati nel nuovo comma, e viene meno, dall'altro lato,

per difetto, sia per le numerose ipotesi di competenza qualitativa

del tribunale o della corte di assise sia, soprattutto, per le non

poche "esclusioni oggettive" configurate dall'art. 60 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

Se a questo ostacolo di fondo si aggiungono le difficoltà, non

decisive ma comunque non agevolmente superabili, di cui si sono fatti

carico anche i giudici a quibus (dalla non previsione di pene

pecuniarie nel codice penale militare di pace, che renderebbe

problematica l'operatività della sanzione sostitutiva pecuniaria, ai

particolari contenuti delle altre due sanzioni sostitutive, la

semidetenzione e la libertà controllata, non sempre adeguabili allo

status di militare), la necessità di colmare l'invocata lacuna

apprestando un'apposita disciplina, che tenga conto di ciascuno degli

aspetti indicati, appare non facilmente controvertibile. Come certo

non è controvertibile che l'apprestamento di una simile disciplina -

implicando una pluralità di scelte discrezionali nell'ambito di

complessi normativi, la cui articolazione è di per sé dimostrativa

della necessità di una serie di previsioni, anche di natura

organizzativa - non rientra nei poteri di questa Corte. Non vi è

posto, cioè, per quell'intervento additivo consentitole soltanto

qualora sia rintracciabile nell'ordinamento una soluzione

costituzionalmente obbligata (v., tra le tante, sentenze nn. 141,

234, 242, 294 del 1984, nn. 292, 350 del 1985 e n. 14 del 1986).

Ancora una volta, e proprio con particolare riguardo al settore

delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, è giocoforza

concludere che "non resta, quindi, altra alternativa che la

declaratoria di inammissibilità: sicuramente inappagante per i

quesiti che la giustizia propone con giustificata preoccupazione".

Ma, ancora una volta, si impone l'ulteriore conclusione che "proprio

per questo, però, la Corte non può esimersi dal richiamare

l'attenzione del legislatore sull'ormai indifferibile esigenza di

dare alla materia in esame una più adeguata normativa" (v. sentenza

n. 350 del 1985). Si può, anzi, aggiungere che, fra le non poche

carenze addebitabili al settore, quella della mancata

regolamentazione delle sanzioni sostitutive per le pene militari

brevi non è né la meno grave né la meno bisognosa di urgente

soluzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli art. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento

agli art. 3, 25, primo comma, e 27 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione, dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata di

Verona, dal Tribunale militare di Torino e dal Tribunale militare di

Padova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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