Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo

comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal pretore di Dolo nel

procedimento penale a carico di D'Amerio Adele iscritta al n. 321 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1984 dalla Corte di Cassazione sul

ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Forlì nei confronti di Boni Bruno iscritta al n. 15 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21/1 s.s. dell'anno 1986;

3) due ordinanze emesse il 16 novembre 1985 dal pretore di Pergine

Valsugana nei procedimenti penali a carico di Oss Bals Corrado e

Visintainer Andrea iscritte ai nn. 112 e 113 del registro ordinanze

1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1

s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal pretore di Arezzo nei

procedimenti penali riuniti a carico di Bertocci Massimo ed altro

iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

5) due ordinanze emesse il 5 luglio 1985 dal pretore di Pordenone

nei procedimenti penali a carico di Zambianchi Alessandro e Cao

Caterina iscritte ai nn. 138 e 139 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s.

dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Dolo con ordinanza 24 febbraio 1983 (n.

321/83 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ordinanza 22 maggio 1984

(n. 15/86 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana con due ordinanze

del 16 novembre 1985 (nn. 112 e 113/86), il Pretore di Arezzo con

ordinanza 5 dicembre 1985 (n. 114/863, il Pretore di Pordenone con due

ordinanze 5 luglio 1985 (nn. 138 e 139/86 reg. ord.) hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e

77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non

ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena

pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze del Pretore di Pordenone non

contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della

questione, di modo che questa si appalesa manifestamente inammissibile;

che la medesima questione, promossa dalle altre ordinanze, è stata

già dichiarata inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350

del 1985.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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