Corte costituzionale

Ordinanza n. 552/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse il 6 giugno, il 3 e il 17 ottobre, il 4 aprile, il

17 ottobre e il 4 aprile 1985 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte

rispettivamente ai nn. 766, 767, 768, 769, 770 e 771 del registro

ordinanze 1986 e il 31 marzo 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte,

iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 29 prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo, con le sei ordinanze

indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, con

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude

dall'assimilabilità a sanzioni sostitutive i reati puniti con pena

detentiva congiunta a pecuniaria;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la questione

inammissibile;

Considerato che le ordinanze del Pretore di Spilimbergo sono

assolutamente prive di qualsiasi riferimento e del pur minimo cenno

di motivazione sia in ordine alla rilevanza che in ordine alla non

manifesta infondatezza;

che su quest'ultimo punto non potrebbe nemmeno bastare il

laconico riferimento all'ord. 24 marzo 1984 delle Sezioni Unite della

Cassazione, espresso fuggevolmente, e fra parentesi, soltanto con

l'allusione alla data dell'ordinanza, perché questa Corte ha più

volte ammonito che la motivazione deve risultare dal testo

dell'ordinanza e non può essere enunciata per relationem;

che, comunque, e particolarmente per quanto riguarda l'ordinanza

del Pretore di Cairo Montenotte la questione è stata già risolta

con sent. n. 350 del 1985 di questa Corte, e successivamente ribadita

(v. da ultimo ord. 25 febbraio 1987) nel senso dell'inammissibilità,

perché si chiede alla Corte un intervento riservato al legislatore

attesa la necessità di complessa e coordinata disciplina;

che conformemente la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24

novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Spilimbergo, con

riferimento all'art.3 Cost., con due ordinanze datate 4 aprile 1985

(nn. 769 e 771/86), con ord. 6 giugno 1985 (n. 766/1986), con ord. 3

ottobre 1985 (n. 767/1986), e con due ordinanze datate 17 ottobre

1985 (nn. 768 e 770/1986), (tutte pervenute il 10 novembre 1986),

nonché dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 31 marzo 1987

(n. 264/1987).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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