Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 in

relazione all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al

sistema penale) promossi con ordinanze emesse l'8 giugno 1982 dal

Pretore di Pizzo, il 23 novembre 1982 dal Pretore di Portogruaro, l'11

gennaio 1983 dal Pretore di Thiene, il 12 gennaio 1983 dal Pretore di

Recanati, il 16 gennaio 1983 dal Pretore di La Spezia, il 21 gennaio

1983 dal Pretore di Genova, il 17 marzo 1983 dal Pretore di Lugo, il 18

aprile 1983 dal Pretore di Oristano (n. 2 ord.), il 18 aprile 1983 dal

Pretore di Gavirate, l'11 marzo 1983 dal Pretore di Ginosa, il 5 maggio

1983 dal Pretore di Livorno, il 16 maggio 1983 dal Pretore di Legnano,

il 21 aprile 1983 dal Pretore di Trebisacce, il 14 ottobre 1983 dal

Pretore di Bergamo, il 13 ottobre 1983 dal Tribunale di Vigevano, il 12

dicembre 1983 dal Pretore di Montecchio Emilia, il 15 dicembre 1983 dal

Pretore di Livorno, l'11 luglio 1983 dal Tribunale di Forlì, il 12

gennaio 1984 dal Pretore di Sondrio, il 21 dicembre 1983 dal Tribunale

di Modena, il 16 gennaio 1984 dal Pretore di Poggibonsi, il 16 dicembre

1983 dal Pretore di Torino, il 23 novembre 1983 dal Pretore di

Catanzaro, il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Camposampiero (n. 3 ord.),

il 2 febbraio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il, 6 febbraio 1984 dal

Pretore di Gavirate, il 21 gennaio 1984 dal Pretore di Mantova, il 18

ottobre 1983 dal Pretore di Fidenza, il 10 febbraio 1984 dal Pretore di

Gubbio, il 23 febbraio 1984 dal Tribunale di Padova, il 27 febbraio

1984 dal Pretore di Mantova, il 7 giugno 1983 dal Pretore di Grumello

del Monte (n. 3 ord.), il 23 marzo 1984 dal Tribunale di Bari, il 18

aprile 1984 dal Pretore di Livorno, il 21 febbraio 1984 dal Pretore di

Palmi, il 12 novembre 1983 dal Pretore di Portoferraio, il 10 aprile

1984 dal Pretore di Camposampiero (n. 2 ord.), il 13 aprile 1984 dal

Pretore di Padova, il 28 aprile 1984 dal Pretore di Rimini, il 31

maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il 31 gennaio 1984 dal Pretore

di Ortona, il 12 giugno 1984 dal Pretore di Camposampiero, il 5 giugno

1984 dal Pretore di Camposampiero, il 6 giugno 1984 dal Pretore di

Mortara, il 22 maggio 1984 dal Pretore di Camposampiero (n. 2 ord.), il

9 novembre 1984 dal Pretore di Città di Castello, il 2 luglio 1984 dal

Pretore di Ragusa, iscritte rispettivamente al n. 592 del registro

ordinanze 1982, ai nn. 69, 181, 235, 292, 308, 390, 489, 490, 491, 493,

500 e 559 del registro ordinanze 1983; ai nn. 33, 73, 92, 102, 137,

223, 224, 283, 320, 355, 360, 371, 372, 373, 443, 445, 469, 471, 493,

517, 555, 577, 578, 579, 580, 808, 824, 839, 855, 856, 877, 930, 948,

962, 972, 973, 993, 1021, 1228, 1340 del registro ordinanze 1984 e n.

37 del registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 46, 184, 225, 212, 232, 253, 301, 308, 336

dell'anno 1983 e nn. 155, 162, 190, 197, 218, 245, 252, 259, 266, 287,

294, 307, 321, 335 dell'anno 1984 e nn. 7 bis, 13 bis, 19 bis, 34 bis,

25 bis, 32 bis, 74 bis, 125 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985, il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Portogruaro con ord. 23 novembre 1982 (n.

69/83), il Pretore di Recanati con ord. 12 gennaio 1983 (n. 235/83), il

Pretore di La Spezia con ord. 16 febbraio 1983 (n. 292/83), il Pretore

di Lugo con ord. 17 marzo 1983 (n. 390/83), il Pretore di Oristano con

due ordinanze 18 aprile 1983 (nn. 489, 490/83), il Pretore di Gavirate

con ord. 18 aprile 1983 (n. 491/83) ed altra 6 febbraio 1984 (n.

445/84), il Pretore di Ginosa con ord. 11 marzo 1983 (n. 493/83), il

Pretore di Livorno con ord. 5 maggio 1983 (n. 500/83), con altra 15

dicembre 1984 (n. 137/84) e ulteriore altra 18 aprile 1984 (n. 808/84),

il Pretore di Trebisacce con ord. 21 aprile 1984 (n. 33/84), il Pretore

di Bergamo con ord. 14 ottobre 1983 (n. 73/84), il Tribunale di

Vigevano con ord. 13 ottobre 1983 (n. 92/84), il Pretore di Montecchio

Emilia con ord. 12 dicembre 1983 (n. 102/84), il Tribunale di Forlì

con ord. 11 luglio 1983 (n. 223/84), il Pretore di Sondrio con ord. 12

gennaio 1984 (n. 224/84), il Pretore di Poggibonsi con ord. 16 gennaio

1984 (n. 320/84), il Pretore di Torino con ord. 16 dicembre 1983 (n.

355/84), il Pretore di Catanzaro con ord. 23 novembre 1983 (n. 360/84),

il Pretore di Camposampiero con tre ordinanze datate 10 gennaio 1984

(nn. 371-372-373/84), con altre due datate 10 aprile 1984 (nn.

855-856/84), ulteriori due datate 22 maggio 1984 (nn. 1021, 1228/84), e

infine ancora due datate rispettivamente 12 e 6 giugno 1984 (nn. 972-973/84), il Pretore di Mantova con due ordinanze datate rispettivamente

21 gennaio e 27 febbraio 1984 (nn. 469, 555/84), il Pretore di Fidenza

con ord. 18 ottobre 1984 (n. 471/84), il Pretore di Gubbio con ord. 10

febbraio 1984 (n. 493/84), il Tribunale di Padova con ord. 23 febbraio

1984 (n. 517/84), il Pretore di Grumello con tre ordinanze datate 7

giugno 1983, ma pervenute alla Corte il 24 maggio 1984 (nn.

577-578-579/84), il Tribunale di Bari con ord. 23 marzo 1984 (n.

580/84), il Pretore di Portoferraio con ord. 12 novembre 1983, ma

pervenuta alla Corte il 19 giugno 1984 (n. 839/84), il Pretore di

Padova con ord. 13 aprile 1984 (n. 877/84), il Pretore di Rimini con

ord. 28 novembre 1984 (n. 930/84), il Pretore di Ortona con ord. 31

gennaio 1984 (n. 962/84), il Pretore di Mortara con ord. 6 giugno 1984

(n. 993/84), il Pretore di Ragusa con ord. 2 luglio 1984, pervenuta il

23 gennaio 1985 (n. 37/85), sollevavano tutti la medesima questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689

in relazione all'art. 53 stessa legge, con riferimento all'art. 3

Cost.. Rappresentavano i detti giudici che la mancata previsione della

possibilità di applicare sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria,

tanto a richiesta dell'imputato quanto d'ufficio, e ciò sia nel caso

che la fattispecie comminasse soltanto una pena pecuniaria, sia

nell'ipotesi in cui, prevista in via alternativa a quella detentiva, il

giudice decidesse, però, d'irrogare in concreto quella pecuniaria,

integrava una situazione di ingiustificata disparità rispetto a coloro

che, meritevoli di pena detentiva (e perciò autori di fatto più

grave), potevano ottenere la sostituzione.

2. - Altri magistrati, peraltro, pur sollevando la stessa

questione, proponevano, oltre a quello di cui all'art. 3 Cost., anche

profili concernenti ulteriori parametri costituzionali. Così i

Pretori di Pizzo Calabro e Città di Castello, rispettivamente con ord.

8 giugno 1982 (n. 592/82) e 9 novembre 1984 (n. 1340/84), facevano

riferimento anche agli artt. 24 e 27 Cost.: in particolare il Pretore

di Pizzo Calabro riferiva l'art. 24 Cost. al fatto che l'art. 77 della

legge prevedeva come vincolante per il giudice il parere contrario del

P.M.; ma i Pretori di Legnano, di cui all'ord. 16 maggio 1983 (n.

559/83), e di Palmi, di cui all'ord. 21 febbraio 1984 (n. 824/84),

molto più correttamente riferivano quella stessa situazione all'art.

101 secondo comma Cost.

3. - L'art. 27 Cost., comunque, era poi invocato (sempre in una

all'art. 3 Cost.) anche dai Pretori di Genova, con ord. 21 gennaio

1983 (n. 308/83) e di Thiene, con ord. 11 gennaio 1983 (n. 181/83), dal

Tribunale di Modena con ord. 21 dicembre 1983 (n. 283/84), e dal

Pretore di Acqui Terme con due ordinanze, l'una del 2 febbraio 1984 (n.

443/84) e l'altra del 31 maggio stesso anno (n. 948/84). L'art. 27

terzo comma Cost. è stato utilizzato dai remittenti per prospettare, a

fianco della disuguaglianza, anche il valore diseducante della norma

impugnata che sostanzialmente privilegerebbe l'autore di reati più

gravi. Ciò ovviamente nel presupposto che la risocializzazione sia

affidata non soltanto all'esecuzione ma anche "al momento legislativo

della creazione di un sistema sanzionatorio differenziato" (così in

particolare il Pretore di Città di Castello).

L'Avvocatura Generale dello Stato che, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio, si è costituita nella maggior parte dei

giudizi, ha insistito sulla richiesta di sentenza interpretativa di

rigetto nei giudizi precedenti alla sent. 148/84 di questa Corte,

mentre si è rimessa, per i successivi, a tale sentenza. Considerato in diritto :

1. - Poiché tutte le ordinanze impugnano la medesima norma e tutte

con riferimento all'art. 3 Cost., anche se poi alcune vi aggiungano

ulteriori profili, le questioni sollevate possono essere decise con

unica pronunzia.

2. - Devono essere, però, preliminarmente esaminate alcune

questioni attinenti alla rilevanza. Il Pretore di Montecchio Emilia (n.

102/84) afferma sia la rilevanza della questione, sia la sua non

manifesta infondatezza, ma non spende una sola parola di motivazione

né sull'una né sull'altra, limitandosi ad indicare esclusivamente le

norme impugnate e il parametro costituzionale di riferimento. Anche il

Pretore di Padova (877/84), e il Pretore di Livorno nell'ord. 18 aprile

1984 (808/84), omettono su tutto qualsiasi motivazione, ritenendo

sufficiente il riferimento a precedenti ordinanze cui rimandano

integralmente. Pacifica e costante essendo la giurisprudenza di questa

Corte secondo cui le ragioni della rimessione devono risultare dal

contesto stesso dell'ordinanza, non essendo consentito motivare per

relationem, tutte le tre ordinanze qui in esame devono essere

dichiarate inammissibili per assoluta carenza di motivazione.

3. - La questione di fondo, sulla sostituibilità della pena

pecuniaria, sollevata con riferimento principalmente all'art. 3 Cost.,

ma da alcuni anche sotto i profili dell'art. 27 Cost. e, da una

isolata ordinanza, in riferimento altresì all'art. 24 Cost. è stata

già risolta da questa Corte con sent. 24 maggio 1984 n. 148. Pure

risolta è stata la questione concernente la violazione dell'autonomia

decisionale del giudice a causa di un atto discrezionale e vincolante

del Pubblico Ministero, per la quale è stato fatto riferimento tanto

all'art. 24 quanto all'art. 101, secondo comma Cost.. In proposito va

richiamata la sent. 18 aprile 1984 n. 120 che ha dichiarato la

questione non fondata nei sensi di cui in motivazione.

4. - La Corte non trova motivo per discostarsi dalle citate

pronunzie. In particolare va detto che la negativa risposta data alla

richiesta di sentenza interpretativa di rigetto in ordine alla

sostituibilità della pena pecuniaria avanzata dall'Avvocatura Generale

nei giudizi precedenti alla sent. 148/84 di questa Corte, ha trovato

riscontro anche nel diritto vivente, autorevolmente rappresentato dalle

Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione che, con due ordinanze

datate 24 marzo 1984 (l'una imp. Florio, l'altra Mattuzzi), ha

eliminato il contrasto tra i giudici di merito escludendo

categoricamente qualunque possibilità di risolvere il problema

attraverso l'interpretazione.

Per il resto, va confermata l'inammissibilità della questione in

questa sede a causa delle scelte discrezionali implicite nell'additivo

conseguente alla richiesta declaratoria d'illegittimità

costituzionale: scelte che competono esclusivamente al legislatore. E

ciò per tacere del serio dubbio circa una reale situazione di pretesa

ingiustificata disparità di trattamento ove si rifletta al

modestissimo vantaggio che il condannabile alla multa riceverebbe

dall'ammissione alla procedura (una anomala estinzione del reato,

considerata dalla giurisprudenza della Cassazione come sostanziale

condanna), per di più contenuto in limiti molto esigui (750 mila

lire), sottostando sia al pagamento della somma che alla iscrizione del

provvedimento nel certificato penale, a fronte della grave perdita di

ogni futura possibilità di fruire della procedura per evitare mesi di

reclusione e della pressoché inesistente ipotizzabilità di

applicazione di pene accessorie o, addirittura, di misure di sicurezza

di conseguenza a condanna per un reato che comporti così tenue pena

pecuniaria. Queste osservazioni portano a respingere anche il

riferimento all'art. 24 Cost. avanzato dal Pretore di Città di

Castello (ord. n. 1340/84), secondo cui il difensore potrebbe essere

costretto a chiedere la pena detentiva, pur di ottenere una

declaratoria di improcedibilità.

Né può trovare ingresso il profilo riferito all'art. 27 Cost.

poiché per constante orientamento di questa Corte esso riserva alla

sola fase di esecuzione la finalità rieducativa della pena, accanto a

quella ineliminabile di carattere afflittivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1. - manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 in relazione all'art. 53 della legge 24

novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di Montecchio Emilia con

ord. 12 dicembre 1983 (n. 102/84), dal Pretore di Livorno con ord. 18

aprile 1984 (n. 808/84), dal Pretore di Padova con ord. 13 aprile 1984

(n. 877/84), dal Pretore di Bergamo con ord. 14 ottobre 1983 (n.

73/84) e dal Pretore di Catanzaro con ord. 23 novembre 1983 (n.

360/84);

2. - manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli stessi articoli, nella parte in cui prevederebbero

come vincolata al parere del P.M. la pronuncia del giudice, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., dalle ordinanze dei

Pretori di Pizzo 8 giugno 1982 (n. 592/82), di Legnano 16 maggio 1983

(n. 559/83) e di Palmi 21 febbraio 1984 (n. 824/84) e già dichiarata

non fondata con sent. 120/84;

3. - inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli stessi articoli nella parte in cui non prevedono la

sostituibilità della pena pecuniaria, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 27 Cost., dalle altre ordinanze riportate in epigrafe e

da quelle citate al n. 2.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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