Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice

penale militare di pace e degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 maggio 1986 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Tabanelli David, iscritta

al n. 636 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dal Tribunale Militare di

Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di Giustacchini Carlo

ed altro, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico emesse

rispettivamente il 7 maggio 1986 e il 18 giugno 1986, il Tribunale

militare di Padova ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13

e 52 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 170 del codice

penale militare di pace, in relazione agli artt. 168 e 169 dello

stesso codice, che commina una pena detentiva per il reato di

danneggiamento colposo di edifici militari e per il danneggiamento

colposo di cose mobili militari, anche se di lieve entità.

Il giudice a quo ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, con la prima ordinanza gli artt. 53, 54, 77

e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e con la seconda ordinanza

gli artt. 53, 54 della stessa legge n. 689 del 1981, nella parte in

cui escludono che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

siano applicabili anche nei confronti dei militari maggiorenni che

commettano reati militari compresi nell'astratta competenza del

pretore.

Con riguardo alla prima questione, le ordinanze rilevano che gli

artt. 2 e 13 della Costituzione sarebbero violati perché con la

norma censurata viene limitata la libertà personale "per punire

fatti colposi che compromettono, anche nel modo più lieve, la

perfetta funzionalità economica di un qualsiasi oggetto appartenente

all'amministrazione militare e perciò destinato al servizio

militare".

Sarebbe altresì violato l'art. 52, terzo comma, della

Costituzione, ove è affermato che l'ordinamento delle Forze armate

deve uniformarsi ai princi'pi - base della Repubblica.

Sussisterebbe, infine, violazione del princi'pio di eguaglianza,

per il fatto che nell'ordinamento penale comune sono previste come

reato ipotesi di danneggiamento colposo solo se abbiano ad oggetto

materiale cose di particolare interesse (v. art. 773 del codice

penale ed art. unico delle legge 20 marzo 1968, n. 304, fattispecie,

quest'ultima trasformata, peraltro, in illecito amministrativo).

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 53, 1ª serie speciale, e n.

56, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che le due questioni siano dichiarate non

fondate.

Quanto alla questione concernente la legittimità dell'art. 170

del codice penale militare, premesso che (v. sentenze n. 16 del 1973

e n. 31 del 1982) "l'interesse costituzionale di assicurare il

regolare svolgimento del servizio militare e di tutelare

l'ordinamento giudiziario militare in funzione della previsione di

cui all'art. 52 della Costituzione, consente al legislatore non

soltanto di introdurre limitazioni ma anche di sanzionare penalmente

i fatti colposi ex art. 170 C.p.m.p.", l'Avvocatura deduce, da un

lato, che, in via generale, stando alla giurisprudenza costituzionale

(v. sentenza n. 126 del 1983), stabilire se e come una condotta debba

essere sanzionata costituisce il risultato di una scelta legislativa

sindacabile dalla Corte nell'esclusiva ipotesi di palese

irrazionalità (una irrazionalità non configurabile nella previsione

della norma censurata, la quale tende non soltanto a tutelare in modo

particolarmente rigoroso il patrimonio dell'amministrazione militare

nei confronti dei danneggiamenti colposi, ma anche ad assicurare la

migliore efficienza delle Forze armate e ad evitare comportamenti

colposi che incidano sulla disciplina militare e possano menomare il

prestigio e la dignità delle Forze armate stesse), e, dall'altro,

che l'affermazione contenuta nelle ordinanze di rimessione, secondo

cui non può essere consentito al legislatore sanzionare con una pena

detentiva comportamenti lesivi di interessi di trascurabile

importanza, non tiene conto che tale valutazione spetta

esclusivamente al legislatore e che essa deve riguardare la norma

nella sua previsione generale ed astratta e non anche il singolo caso

in cui il danno patrimoniale sia di particolare tenuità, con

conseguente applicabilità della specifica attenuante.

Quanto alla questione concernente gli artt. 53, 54, 77 e 79 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Avvocatura sostiene che, "attese le

palesi e rilevanti diversità delle situazioni messe a confronto e

per evidenti incompatibilità tra sanzioni sostitutive e stato

militare", la norma denunciata non comporta, comunque, violazione

degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze in epigrafe sottopongono al vaglio della

Corte questioni di legittimità costituzionale pressoché

coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - In entrambi i casi due sono le questioni sollevate dal

Tribunale militare di Padova, comune giudice a quo.

Con la prima questione viene coinvolto, in riferimento agli artt.

2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, l'art. 170 del codice

penale militare di pace, in forza del quale "Se alcuno dei fatti

preveduti dagli artt. 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la

reclusione militare fino a sei mesi". Con la seconda questione

vengono coinvolti, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dall'una ordinanza gli artt. 53, 54, 77 e 79 della

legge 24 novembre 1981,

n. 689, e dall'altra i soli artt. 53 e 54 di tale legge, "nella parte

in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre

che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che

commettono reati militari compresi nella competenza del Pretore,

anche nei confronti dei militari maggiorenni che si rendono colpevoli

dei medesimi reati".

Peraltro, la seconda questione, essendo tra quelle già dichiarate

inammissibili da questa Corte con la sentenza in pari data n. 279 del

1987, deve dirsi manifestamente inammissibile, data l'identità di

termini e di situazioni.

3. - A loro volta, le ragioni che hanno indotto il Tribunale

militare di Padova a prospettare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione agli

artt. 168 e 169 dello stesso codice, non sembrano emergere con

univoca chiarezza dalla motivazione delle due ordinanze.

Il giudice a quo comincia, infatti, con il manifestare "dubbi

circa la legittimità costituzionale di (due) norme incriminatrici

che puniscono danneggiamenti colposi", e cioè in un caso l'art. 170

in relazione all'art. 168 (danneggiamento colposo di edificio

militare, per avere infranto un vetro di una caserma) e nell'altro

l'art. 170 in relazione all'art. 169 (deterioramento di cosa mobile

militare, per avere determinato il ribaltamento e conseguente

danneggiamento di un automezzo militare).

Ma, subito dopo, con l'invocare la specifica tutela apprestata

alla libertà personale dagli artt. 2 e 13 della Costituzione, la

doglianza pare concentrarsi sulla specie di pena comminata

(reclusione militare fino a sei mesi), facendo carico all'art. 170

non tanto di incriminare, quanto di "sanzionare con pena limitativa

della libertà personale qualsiasi comportamento lesivo di un

interesse di trascurabile importanza".

A dissolvere ogni ambiguità non basterebbe l'argomento, peraltro

sottaciuto, dell'assenza di ogni previsione di pene pecuniarie nel

codice penale militare di pace. Tale argomento, invero, non

risulterebbe decisivo, dato che questa specie di pena risulta

comminata in leggi speciali anche per reati demandati alla cognizione

dei tribunali militari

(v. artt. 150 e 152, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.

237; nonché art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383): previsioni

certamente isolate, ma non per ciò meno significative, dal momento

che, come ricordano le due ordinanze di rimessione, le ipotesi di

danneggiamento colposo eccezionalmente previste dall'ordinamento

penale comune sono sanzionate o con una pena pecuniaria (v. articolo

unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, sia pur oggetto di

sopravvenuta depenalizzazione) o con una pena detentiva

alternativamente ad una pena pecuniaria (v. art. 733 del codice

penale).

In ogni caso, il dolersi che venga sanzionato "con pena limitativa

della libertà personale qualunque comportamento lesivo di un

interesse di trascurabile importanza" dà adito ad un ulteriore

motivo di incertezza: se, cioè, la pena limitativa della libertà

personale sia da ritenere "eccessiva" nei riguardi di tutti i

danneggiamenti colposi di cose militari o soltanto nei riguardi di

danneggiamenti colposi di cose militari aventi trascurabile valore.

Né il prosieguo della motivazione dissipa le perplessità di cui

si è detto. Ribadito che "a questo giudice appare eccessiva la

condanna penale e la pena detentiva sia pure di breve durata, a

sanzione del danneggiamento colposo, anche di modesta entità", le

due ordinanze continuano ad oscillare tra le varie prospettive

indicate.

Dapprima, il giudice a quo insiste sulla lesione del diritto di

libertà personale, insita nella norma che "ne dispone una

limitazione per punire fatti colposi che compromettono, anche nel

modo più lieve, la perfetta funzionalità economica di un qualsiasi

oggetto appartenente all'amministrazione militare" e, in base

altresì all'art. 52, terzo comma, della Costituzione, qualifica

"eccessiva" la limitazione della libertà personale del militare

prevista dall'art. 170 del codice penale militare di pace, senza,

però, lasciar comprendere se l'eccesso lamentato riguardi pure i

fatti colposi che compromettano la funzionalità economica

dell'oggetto in modo non lieve.

Successivamente, ponendosi nell'ottica dell'art. 3 della

Costituzione, lo stesso giudice a quo reputa "sicuramente non

giustificabile" che - a differenza di quanto avviene nella

legislazione penale ordinaria, dove normalmente i danneggiamenti

colposi non sono presi in considerazione - "nella legislazione penale

militare viene, invece, penalmente sanzionato il danneggiamento

colposo di qualsiasi cosa appartenente all'amministrazione militare"

e ritiene, a sua volta, "chiaramente insostenibile" che "qualsiasi

oggetto, dal più comune al più specialistico e sofisticato,

assuma... per il solo fatto di entrare nel patrimonio

dell'amministrazione militare" quella particolare importanza o quel

non trascurabile interesse che può rendere accettabile

l'incriminazione del danneggiamento colposo. Ma neppure questa volta

risulta chiaro se all'eccesso lamentato si debba porre riparo facendo

venir meno l'incriminabilità di tutti i danneggiamenti militari

colposi o soltanto l'incriminabilità di quelli che abbiano avuto

effetti più lievi. Le due ordinanze di rimessione preferiscono,

piuttosto, adombrare un'ultima ipotesi di "coerente" soluzione,

quella di configurare i reati militari di danneggiamento colposo

"come perpetrabili da chiunque, e non già dal solo militare".

4. - La questione è inammissibile.

La non omogeneità delle argomentazioni addotte e la conseguente

diversificazione dei risultati cui i rispettivi sviluppi potrebbero

condurre non permettono a questa Corte di individuare con certezza i

veri termini del petitum e, quindi, di pervenire ad una risposta di

sicura aderenza a quanto effettivamente dal giudice a quo.

L'univocità formale

dei due dispositivi, diretti ad una declaratoria di illegittimità

dell'art. 170 del codice penale militare di pace, non può ovviare da

sola alla non univocità della motivazione, non foss'altro perché il

raggiungimento dei più circoscritti obiettivi in essa

alternativamente ravvisabili risulterebbe compromesso da un epilogo

drasticamente conforme a quanto in apparenza richiesto nel

dispositivo.

Si aggiunga che alcune delle soluzioni insite nella motivazione

sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali

esclusivi del legislatore, donde l'esigenza, anche sotto questo

profilo, di una più lineare delimitazione. Senza dimenticare che la

problematica relativa ad un'eventuale distinzione tra danneggiamenti

di lieve e danneggiamenti di meno lieve entità non può prescindere

da un sia pur breve cenno (l'art. 170 non vi è menzionato, ma gli

artt. 168 e 169 sì) all'art. 171 del codice penale militare di pace,

il cui n. 1 prevede una circostanza aggravante specifica "se dal

fatto è derivato un danno di rilevante entità" e il cui n. 2

prevede un'altrettanto specifica circostanza attenuante "se, per la

particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità",

sempre, peraltro, nell'ottica della pena detentiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in

relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le due ordinanze

in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale

militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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