Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promossi con ordinanze emesse dal Tribunale di Udine il 15 febbraio

1984, dal Pretore di Dolo il 15 novembre 1984, dal Pretore di

Moncalieri il 5 novembre 1984, dal Pretore di La Spezia il 30 aprile

1985, dalla Corte di Cassazione il 19 febbraio 1985, dal Tribunale di

Pesaro il 19 marzo 1985, dalla Corte di Cassazione il 22 febbraio 1985,

dal Pretore di Chioggia il 28 maggio 1985, dal Tribunale di La Spezia

il 7 maggio 1985, dal Pretore di Pergine Valsugana il 30 giugno 1984 e

rispettivamente iscritte ai nn. 50, 64, 161, 384, 495, 500, 518, 521,

522, 588 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 137 bis, 155 bis, 137 bis, 250 bis, 285

bis, 291 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ord. 15 febbraio 1984 (n.

50/85 reg. ord.), il Pretore di Dolo, con ord. 15 novembre 1984 (n.

64/85 reg. ord.), il Pretore di Moncalieri, con ord. 5 novembre 1984

(n. 161/85 reg. ord.), il Pretore di La Spezia con ord. 30 aprile 1985

(n. 384/85 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ord. 19 febbraio 1985

(n. 495/85 reg. ord.), il Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985

(n. 500/85 reg. ord.), la Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio

1985 (n. 518/85 reg. ord.), il Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio

1985 (n. 521/85 reg. ord.), il Tribunale di La Spezia con ord. 7 maggio

1985 (n. 522/85 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana, con ord.

30 giugno 1984 (n. 588/85 reg. ord.), sollevano questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n.

689, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono

la sostituibilità della pena detentiva congiunta a pena pecuniaria,

che, tutte le ordinanze sono state notificate, comunicate e

ritualmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

che soltanto nei giudizi concernenti le questioni sollevate dal

Tribunale di Udine e dai Pretori di Moncalieri, La Spezia e Pergine

Valsugana (nn. 50, 161, 384 e 588/85 reg. ord.) è intervenuto innanzi

a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto per tutte

le questioni dichiarazione di manifesta inammissibilità,

considerato che, tutte le ordinanze sollevano la medesima questione

riferita allo stesso parametro costituzionale, in guisa che i giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza,

che la questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza

12-17 dicembre 1985, n. 350, che ne ha dichiarato la inammissibilità,

e che le attuali ordinanze di rimessione non hanno prospettato profili

nuovi, tali da indurre la Corte ad allontanarsi da quel primo giudizio,

che pertanto va dichiarata ora la manifesta inammissibilità delle

questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Tribunale di Udine con

ord. 15 febbraio 1984 (n. 50/85 reg. ord.), dal Pretore di Dolo, con

ord. 15 novembre 1984 (n. 64/85 reg. ord.), dal Pretore di Moncalieri,

con ord. 5 novembre 1984 (n. 161/85 reg. ord.), dal Pretore di La

Spezia, con ord. 30 aprile 1985 (n. 384/85 reg. ord.), dalla Corte di

Cassazione, con ord. 19 febbraio 1985 (n. 495/85 reg. ord.), dal

Tribunale di Pesaro, con ord. 19 marzo 1985 (n. 500/85 reg. ord.),

dalla Corte di Cassazione, con ord. 22 febbraio 1985 (n. 518/85 reg.

ord.), dal Pretore di Chioggia, con ord. 28 maggio 1985 (n. 521/85 reg.

ord.), dal Tribunale di La Spezia, con ord. 7 maggio 1985 (n. 522/85

reg. ord.), dal Pretore di Pergine Valsugana, con ord. 30 giugno 1984

(n. 588/85 reg. ord.), con riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari