Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24

novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze

emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n.2 ord.), il 7

aprile 1986 dal pretore di Terni (n.5 ord.), iscritte ai nn.557, 558,

565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima

s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le

ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti

con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti

dei procedimenti penali in cui la questione è sorta, sicché,

risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa è

manifestamente inammissibile;

che peraltro parimenti manifestamente inammissibile è la

questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già

dichiarata inammissibile con sent. n.350 del 1985, antecedente al

deposito delle ordinanze di rimessione;

Visti gli art.li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti

con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze

in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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