Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione

all'art. 78 della stessa legge, promossi con:

1) ordinanza emessa l'11 maggio 1983 dal Pretore di Savona nel

procedimento penale a carico di Foria Luigi, iscritta al n. 681 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 20 luglio 1983 dal Pretore di Catania nel

procedimento penale a carico di Sinatra Fabrizio, iscritta al n. 815

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza dell'11 maggio

1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101,

secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità "dell'art. 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 78 della stessa

legge, nella parte in cui prevede che il pretore, prima di applicare la

sanzione sostitutiva, debba richiedere il parere favorevole del

procuratore della Repubblica";

e che il Pretore di Catania, con ordinanza del 20 luglio 1983, ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della predetta legge n.

689 del 1981, nella parte in cui "ancora esclusivamente al parere del

pubblico ministero l'applicazione delle sanzioni sostitutive su

richiesta dell'imputato";

considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni

proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, quanto agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della

Costituzione, le censure sono già state disattese da questa Corte con

la sentenza n. 120 del 1984, che ha dichiarato non fondate, "nei sensi

di cui in motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 77 e 78

della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli

artt,. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma,

102, primo comma e 111, secondo comma, della Costituzione", e che nelle

ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte;

che, quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la

questione riproduce, nonostante la diversità del parametro invocato,

le stesse censure già disattese dalla suddetta sentenza n. 120 del

1984 sotto il profilo della violazione degli artt. 101, secondo comma,

e 102, primo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Savona con ordinanza dell'11

maggio 1983, e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma,

della Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 20 luglio

1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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