Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini

Claudio, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 25

ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) in quanto tali norme - riferendosi

soltanto ai reati di competenza pretorile - escludono

l'estensibilità delle sanzioni sostitutive in esse previste ai reati

commessi da militari maggiorenni e giudicati dal Tribunale militare,

precludendo, nel caso di specie, la sostituzione di una pena

detentiva determinata entro il limite di un mese con la pena

pecuniaria della specie corrispondente;

che, secondo il giudice rimettente, l'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale non inciderebbe sulla rilevanza

della questione prospettata poiché nel giudizio a quo - in

considerazione dei concreti sviluppi del procedimento - occorrerebbe

comunque continuare a far riferimento alle norme impugnate;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni denunciate si

porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,

poiché, da un lato, ricollegano un più rigoroso sistema

sanzionatorio per i militari maggiorenni a dati attinenti alla

giurisdizione, "inidonei di per sé a rappresentare un qualsiasi

disvalore", e, dall'altro, impediscono "la realizzazione della

funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione

delle sanzioni sostitutive";

che, nella sua ordinanza, il Tribunale militare di Padova - pur

dichiarando che non spetta ad esso "né di precisare quale tipo di

intervento, se sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso

specifico, da parte del giudice delle leggi, né di formulare

specifiche richieste nell'uno o nell'altro senso" - sostiene che la

questione di legittimità costituzionale prospettata non

richiederebbe necessariamente, per essere accolta, l'emanazione di

una pronuncia "additiva", ma potrebbe essere favorevolmente risolta

anche grazie ad "un intervento meramente ablativo", che elimini

dall'ordinamento l'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile, con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 279

del 1987;

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte di

pronunciarsi sulla estensibilità ai reati militari commessi dai

militari maggiorenni del complesso sistema di individuazione dei

reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, sistema fondato sulla

combinata valutazione dell'entità della pena concreta e dell'entità

della pena edittale, da quantificarsi con riferimento alla sfera

della competenza pretorile (artt. 53 e 54 legge 24 novembre 1981, n.

689);

che la questione è puntualmente riconducibile - tanto sotto il

profilo delle norme impugnate (artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre

1981, n. 689) quanto sotto il profilo dei parametri costituzionali

invocati (artt. 3 e 27 Cost.) - a quella già esaminata da questa

Corte nella sentenza n. 279 del 1987 e dichiarata inammissibile;

che nella suddetta decisione sono già stati indicati gli

ostacoli che si frappongono alla estensione ai reati militari del

sistema di sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e

ss. della legge 24 novembre 1981, n.689, giungendosi alla conclusione

che siffatta estensione sarebbe realizzabile soltanto attraverso

l'apprestamento di una apposita disciplina implicante "una pluralità

di scelte discrezionali", rimessa alle valutazioni del legislatore

ordinario;

che nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente riproposte le

ragioni che - ad avviso del giudice a quo - militerebbero a favore di

un intervento integrativo di questa Corte nella materia di cui è

causa, ma non vengono addotti argomenti sostanzialmente nuovi e

comunque idonei a dimostrare che sia effettivamente rintracciabile

nel nostro ordinamento una soluzione della questione

costituzionalmente obbligata e pertanto idonea a consentire

l'emanazione di una pronuncia "additiva";

che, infine, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione

del giudice rimettente secondo cui la semplice "eliminazione

dall'ordinamento" dell'art. 54 della legge n. 689/1981

rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata

per la risoluzione della questione: e ciò in quanto un tale

intervento "ablativo" avrebbe l'effetto di modificare l'intero

sistema di identificazione dei reati per cui sono ammesse le pene

sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha imperniato

il legislatore (l'entità della pena edittale da quantificarsi con

riferimento alla sfera della competenza pretorile) e risolvendosi in

una integrale ridefinizione della normativa in questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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