Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e

78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1981 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Martini Maria, iscritta al n. 224 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal Pretore di Saluzzo nel

procedimento penale a carico di Giorgis Roberto, iscritta al n. 631 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 2 novembre 1982 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Cardone Raffaele, iscritta al n. 945

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 156 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Martini Maria, tratta a giudizio avanti al Pretore di Torino

per rispondere del reato di guida senza patente, richiedeva, prima

dell'apertura del dibattimento, la sostituzione della pena detentiva

con la libertà controllata.

Aperto il dibattimento, il pubblico ministero d'udienza esprimeva

parere contrario alla richiesta dell'imputata.

Con ordinanza del 16 dicembre 1981, il Pretore ha, quindi,

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui dal loro combinato disposto viene stabilito che il

parere sfavorevole del pubblico ministero circa l'applicazione delle

sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato esclude la possibilità

per il giudice di pronunciare la sentenza prevista dal primo degli

articoli impugnati.

Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato perché, a causa del

suo carattere vincolante, il parere sfavorevole del pubblico ministero

farebbe conseguire "un'inammissibile ed irragionevole disparità di

trattamento tra parte pubblica e parte privata": e ciò in quanto,

mentre le ragioni dell'imputato debbono, per poter venire accolte,

essere vagliate dall'organo giurisdizionale, le ragioni del pubblico

ministero, contrarie alla richiesta di applicazione delle sanzioni

sostitutive, s'impongono al giudice prescindendo dalla loro fondatezza

e senza essere oggetto di "una obiettiva ed imparziale valutazione".

Vi sarebbe, inoltre, violazione dei diritti di azione e di difesa

perché all'imputato verrebbe impedita la possibilità di far valere le

proprie argomentazioni in sede giurisdizionale a causa di un vero e

proprio veto imposto dal pubblico ministero.

Non sarebbe rispettato, infine, l'art. 101, secondo comma, Cost.,

determinandosi "un vincolo alla" autonomia decisionale" del giudice

"sulla base di un atto meramente discrezionale della parte pubblica".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 15 settembre 1982.

Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Circa la denunciata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.,

l'Avvocatura, premesso che "tutta la giurisprudenza costituzionale

univocamente ribadisce che il conclamato principio di eguaglianza va

valutato nell'ambito delle peculiarità delle situazioni specifiche

prese in considerazione dal legislatore ordinario", deduce che nelle

norme impugnate la violazione dell'invocato principio costituzionale

andrebbe riguardata in funzione della posizione specifica che nel

processo penale ha, rispetto alla parte privata, il pubblico ministero:

la differenziazione tra le facoltà spettanti al secondo rispetto a

quelle spettanti alla prima troverebbe la sua giustificazione nella

sostanziale difformità degli interessi e delle istanze rispettivamente

fatte valere.

Nessuna violazione dei diritti di azione e difesa sarebbe, poi,

ipotizzabile, giacché col sistema instaurato dalla disciplina

contestata non verrebbe attuata alcuna preclusione nei confronti

dell'imputato al fine di dare al giudice la prova della sua innocenza.

La tematica in questione, secondo l'Avvocatura, atterrebbe, invece,

alle modalità per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, sanzioni,

che, essendo più favorevoli rispetto a quelle edittali,

richiederebbero una più meditata ponderazione da parte degli organi

istituzionali cointeressati nel rapporto giuridico processuale penale.

Quanto all'ultimo parametro costituzionale invocato dal giudice a

quo, rileva l'Avvocatura che nessun vincolo all'autonomia decisionale

del giudice potrebbe fondatamente prospettarsi: "sia l'affermazione di

colpevolezza, che l'eventuale pronunzia assolutoria " - conclude l'atto

d'intervento - "non sono condizionate sotto alcun aspetto dalle

potestà conferite dagli artt. 77 e 78 della legge n. 329" (recle: n.

689) "al rappresentante della Pubblica accusa".

2. - Il Pretore di Saluzzo, con ordinanza del 25 maggio 1982 emessa

nel procedimento penale a carico di Giorgis Roberto, imputato del reato

di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 116, n. 2, del R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegno privo di

copertura), premesso che il Giorgis all'apertura del dibattimento aveva

richiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva (ammettendo, poi, i

fatti addebitatigli) e che (al termine dell'istruttoria dibattimentale)

il pubblico ministero d'udienza, nell'esprimere parere sfavorevole,

aveva eccepito l'illegittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre

1981, n. 689, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, il suddetto articolo della legge n. 689 del 1981; nella

parte in cui "subordina la possibilità da parte del giudice di

applicare la particolare procedura ivi prevista al parere favorevole

del pubblico ministero".

Secondo il giudice a quo la disciplina impugnata opererebbe una

"commistione di attribuzioni tra autorità giudicante ed autorità

requirente, in contrasto con i principi fissati nella Costituzione"

(rilevabili dagli artt. 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e 112),

la quale, nel delineare le figure degli organi giudicanti e del

pubblico ministero, in relazione alla loro diversa natura, ne avrebbe

separato nettamente le funzioni ed i poteri (viene citata la sentenza

n. 190 del 1970 di questa Corte). Di qui la conseguenza che al

pubblico ministero non potrebbe spettare alcuna competenza ad emettere

provvedimenti decisori (e tale dovrebbe ritenersi il parere espresso ex

art. 77 della legge n. 689 del 1981), "essendo egli titolare solo

dell'esercizio dell'azione penale, che è qualificabile come

giurisdizionale soltanto in senso lato ed è cosa ben diversa dalla

potestà di giudicare" (sentenze n. 40 del 1963, n. 148 del 1963 e n.

97 del 1975 di questa Corte).

Più in particolare, secondo il Pretore, la norma denunciata

contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, Cost., perché nella

procedura prevista dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981 il giudice

incontrerebbe "nel parere dell'organo del - l'accusa un ostacolo

insuperabile non solo all'eventuale applicazione del particolare

meccanismo processuale, ma altresì all'adozione dello speciale

trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella".

L'art. 102, primo comma, Cost., verrebbe violato perché, in caso

di parere sfavorevole, sarebbe il pubblico ministero ad esercitare,

praticamente, col proprio veto (data l'impossibilità di configurare

nel nostro ordinamento - atteso il principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale espresso dall'art. 112 Cost. - una "trattativa" fra

pubblico ministero ed imputato, comportante una sostanziale rinuncia

all'esercizio dell'azione penale), una funzione giurisdizionale a

contenuto decisorio che l'ordinamento giudiziario, cui l'indicata norma

costituzionale fa esplicito rinvio, riserva all'organo giudicante.

Infine, dato che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti

giurisdizionali dovrebbe considerarsi strettamente connesso con il

diritto di difesa, la norma impugnata confliggerebbe con il combinato

disposto degli artt. 24 e 111 Cost.:

da un lato, infatti, il "parere del pubblico ministero, per il

quale non è richiesta alcuna motivazione, malgrado abbia contenuto di

decisione giurisdizionale, non è autonomamente impugnabile,

partecipando di una insindacabile discrezionalità, in quanto sottratto

a qualsiasi gravame; dall'altro, verrebbero meno per l'imputato le

garanzie di difesa "correlate con gli istituti dell'incompatibilità e

della ricusazione, non applica - bili al pubblico ministero, ma solo al

giudice, a salvaguardia dell'obbiettività del giudizio".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 23 febbraio 1983.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Riprodotto, sostanzialmente, il contenuto del precedente atto di

intervento, l'Avvocatura, con riferimento alle nuove censure dedotte,

nega il carattere decisorio e, quindi, giurisdizionale del parere del

pubblico ministero.

3. - Cardone Raffaele, imputato del reato di cui all'art. 72 della

legge 1 aprile 1981, n. 121 (abbandono del posto di servizio da parte

di un agente della Polizia di Stato), formulava avanti al Pretore di

Torino richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, richiesta

sulla quale il pubblico ministero d'udienza esprimeva parere contrario.

Con ordinanza del 2 novembre 1982, emessa al termine del

dibattimento, il Pretore di Torino ha sollevato questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e

secondo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,

dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n.689, nella parte in cui

attribuisce al parere sfavorevole del pubblico ministero, relativamente

all'applicazione di sanzioni sostitutive richieste dall'imputato,

natura vincolante per il giudice.

Secondo il Pretore, poiché la particolare procedura prevista dalla

legge n. 689 del 1981 consente al difensore di esplicare le sue

funzioni nei confronti del solo pubblico ministero, al fine di

ottenerne il parere favorevole circa l'applicazione delle misure

sostitutive - che solo in caso di giudizio positivo potranno essere

concesse dal giudice - si verrebbe a creare "una ingiustificata e non

controllabile subordinazione di una parte processuale (imputato) ad

un'altra (pubblico ministero) ed una inammissibile ed irragionevole

disparità, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.": nel senso

che, mentre in caso di parere favorevole "le ragioni dell'imputato

debbono essere sottoposte, per poter essere accolte, al vaglio

dell'organo giurisdizionale ", "le ragioni del pubblico ministero,

contrarie alla richiesta dell'imputato, s'impongono all'organo

giurisdizionale, a prescindere dalla propria fondatezza e senza

soggiacere ad una obiettiva ed imparziale valutazione".

L'art. 24 Cost. sarebbe violato perché avverso il parere

sfavorevole del pubblico ministero il difensore non potrebbe svolgere

alcuna difesa, mentre l'impossibilità per il giudice di valutare le

ragioni del diniego renderebbe del tutto inutile l'intervento del

difensore.

Verrebbe, poi, vulnerato l'art. 111, secondo comma, Cost., non

consentendosi all'imputato di proporre ricorso per cassazione avverso

un provvedimento - che sia inficiato da violazione di legge - avente ad

oggetto la libertà personale, come il parere negativo del pubblico

ministero in merito all'applicazione delle richieste sanzioni

sostitutive.

Infine, poiché tale parere, se sfavorevole, obbliga il giudice ad

una pronuncia negativa, creando un vincolo alla sua autonomia

decisionale sulla base di un atto meramente discrezionale ed

insindacabile della parte pubblica, risulterebbe non osservato anche

l'art. 101, secondo comma, Cost..

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 giugno 1983.

Anche in questo giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che - per probabile scambio di atti difensivi - ha svolto

argomentazioni non pertinenti alla proposta questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte questioni

di legittimità costituzionale sostanzialmente coincidenti; i relativi

giudizi vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

2. - Oggetto comune di censura è quella parte dell'art. 77, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che subordina al "parere

favorevole del pubblico ministero" la possibilità per il giudice di

"disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato", l'applicazione

della sanzione sostitutiva" della libertà controllata o della pena

pecuniaria.

Una precisazione s'impone preliminarmente al fine di individuare

con esattezza la norma giuridica impugnata. In ciascuno dei

procedimenti a quibus il problema dell'applicabilità della libertà

controllata o della pena pecuniaria su richiesta dell'imputato è

venuto in discussione solo dopo l'apertura del dibattimento, mentre

l'art. 77, primo comma, prende in diretta considerazione l'esercizio di

detto potere " nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono

compiute per la prima volta le formalità di apertura del

dibattimento": opportunamente, quindi, una delle tre ordinanze - quella

del Pretore di Saluzzo - coinvolge nel giudizio anche l'art. 78, il cui

secondo comma si riferisce al "giudice del dibattimento" ed al

"pubblico ministero di udienza". Questa precisazione comporta che non

si possa, altresì, prescindere dall'art. 79, che la stessa legge 24

novembre 1981, n. 689, appositamente ed espressamente dedica

all'applicazione del nuovo istituto "nell'ulteriore corso del

procedimento", vale a dire "in ogni stato e grado del procedimento"

successivi all'avvenuta apertura del dibattimento davanti al giudice di

primo grado.

Di conseguenza, la norma da esaminare è rappresentata dagli artt.

77, primo comma, e 78, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689, in relazione all'art. 79 della stessa legge, nella parte

concernente i rapporti tra pubblico ministero e giudice. Infatti, pur

non avendo i giudici a quibus espressamente indicato tale ultimo

articolo, dalle ordinanze di rimessione risulta nettamente individuata

e chiaramente evidenziata nei sensi suddetti la norma sottoposta a

vaglio di costituzionalità (v., in proposito, la sentenza n. 63 del

1982: cioè, la norma secondo cui, in qualsiasi stato e grado del

procedimento, anche al di là dell'istruzione e degli atti preliminari

al dibattimento di primo grado, sempre occorrerebbe il parere

favorevole del pubblico ministero per addivenire all'applicazione di

una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

3. - Questa norma, ad avviso dei giudici a quibus, sarebbe in

contrasto con una pluralità di parametri costituzionali, alcuni dei

quali invocati da tutte le ordinanze (artt. 24 e 101, secondo comma,

Cost.) ed altri non così unanimemente (artt. 3, primo comma, 102,

primo comma, e 111, secondo comma, Cost.), ma sempre facendo leva sul

ruolo esorbitante che ne deriverebbe al pubblico ministero non solo nei

confronti dell'imputato, bensì anche e soprattutto nei confronti del

giudice. Essa viene ricavata da un'interpretazione della sezione II del

capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, decisamente orientata ad

intendere come globale il rinvio che l'art. 79 fa all'art. 77 e,

quindi, a riconoscere come valevole in ogni stato e grado del

procedimento la portata di tutte le prescrizioni contenute nell'art.

77, a cominciare da quella che richiede il parere favorevole del

pubblico ministero

Si tratta, innegabilmente, di un'interpretazione assai diffusa

tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina. Tuttavia,

consentono di escludere che si debba, al momento, ritenere formato un

diritto vivente la mancanza di precedenti nella Giurisprudenza della

Corte di cassazione e, insieme, l'ancor breve periodo di applicazione

dell'istituto in questione, totalmente nuovo per il nostro ordinamento

(e con solo vaghe affinità in ordinamenti stranieri) sia sotto il

profilo dell'introduzione di sanzioni sostitutive della detenzione, sia

soprattutto sotto il profilo della loro applicabilità su richiesta

dell'imputato, cui può seguire un'atipica "estinzione del reato".

4. - Prima ancora che da considerazioni di ordine logico -

sistematico (non va trascurata, in particolare, la differenza

intercorrente, quanto a legittimazione soggettiva attiva, tra il parere

demandato nell'istruzione al procuratore della Repubblica ed il parere

demandato nel dibattimento al pubblico ministero di udienza, tutte le

volte - e sono le più - che il procedimento interessato sia di

competenza pretorile), è dalla stessa lettera dell'art. 79 della legge

24 novembre 1981, n. 689, che, secondo un indirizzo dottrinale, prende

spunto una diversa prospettazione dei suoi rapporti con l'art. 77: una

prospettazione tale da circoscrivere l'incidenza del rinvio racchiuso

nell'art. 79 al riconoscimento della possibilità per il giudice di

adottare, anche nel corso ulteriore del processo, il provvedimento

configurato dall'art. 77, in tutti i suoi contenuti.

La formula "il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in

ogni stato e grado del procedimento" non implica necessariamente un

concomitante richiamo dell'iter procedimentale antecedente l'adozione

del provvedimento. Potrebbe trarsene conferma dal fatto che l'art. 79

prosegue e si conclude con l'esplicitare l'esigenza che l'imputato

abbia "formulato la richiesta di cui allo stesso articolo (il 77) nel

termine previsto": se il "può procedere ai sensi dell'art. 77" fosse

comprensivo di tutti gli aspetti disciplinati da quest'ultimo, inclusi

quelli di natura procedimentale, correrebbe il rischio di apparire

superflua l'espressa prescrizione che esista una richiesta formulata

dall'imputato entro il termine stabilito dall'art. 77 La verità è

che l'art. 77 pone sì un termine ("fino a quando non sono compiute per

la prima volta le formalità di apertura del dibattimento"), ma lo pone

non tanto con riguardo all'iniziativa dell'imputato, quanto con

riguardo all'esercizio del potere di sostituzione da parte del giudice

nei modi ivi previsti, compreso il parere favorevole del pubblico

ministero. Scaduto quel termine, l'ambito di applicazione dell'art. 77,

completato, per ciò che attiene alla determinazione delle competenze,

dall'art. 78, primo comma, sarebbe di per se esaurito. L'art. 79, in

uno con il già ricordato secondo comma dell'art. 78, gli ridà spazio,

ma soltanto per gli aspetti chiaramente richiamati dallo stesso art. 79

e, comunque, non suscettibili di trovare soluzione nelle prescrizioni

del diritto comune. Per gli altri aspetti, invece, non strettamente

collegati alla specialità del rito, le norme generali, in quanto non

espressamente derogate, tornano nuovamente ad operare.

In particolare, per quel che concerne il pubblico ministero,

nell'assenza di un sicuro rinvio in proposito dell'art. 79 all'art. 77,

nulla impedisce di riconoscere piena applicabilità alle disposizioni

generali che il libro primo del codice di procedura penale, da

integrare con le disposizioni dettate per il dibattimento, dedica alle

conclusioni del pubblico ministero, prescrivendole (art. 76 c.p.p.)

come necessarie, mai come vincolanti.

5. - Prestandosi la normativa da applicare nei procedimenti a

quibus ad una interpretazione diversa dalla lettura offertane dalle

ordinanze di rimessione, donde la possibilità di avvalersene per la

definizione delle relative controversie, le sollevate eccezioni di

legittimità risultano senz'altro superabili, dal momento che proprio

l'interpretazione or ora delineata consente di pervenire nei casi di

specie a quella soluzione che i giudici a quibus riterrebbero

raggiungibile soltanto in forza dei principi costituzionali invocati

(cfr., per analoghi precedenti, le sentenze n. 13 del 1979 e n. 191 del

1983).

Più precisamente, una volta escluso che, per poter far luogo

all'applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato

dopo l'apertura per la prima volta del dibattimento di primo grado, sia

indispensabile il parere favorevole del pubblico ministero, dovendosi

intendere limitata alle fasi dell'istruzione e del predibattimento la

portata preclusiva del parere sfavorevole del pubblico ministero, due

diventano le conseguenze da trarre: per un verso, viene meno, con il

cadere del presupposto da cui hanno preso le mosse i giudici a quibus,

la stessa possibilità di ravvisare l'esistenza di un contrasto della

normativa applicabile nel dibattimento con i vari parametri richiamati

nelle ordinanze, mentre, per l'altro verso, viene ad emergere la non

fondatezza del contrasto con i medesimi parametri ipotizzabile nei

confronti della norma che trova applicazione prima del dibattimento.

Infatti, la principale argomentazione addotta dall'Avvocatura dello

Stato per sostenere la non fondatezza delle questioni sollevate - e,

cioè, l'argomentazione secondo cui il legislatore farebbe soltanto

"discendere da un apprezzamento discrezionale del pubblico ministero

l'applicabilità o meno di uno specifico schema processuale", senza,

pertanto, introdurre, allorquando il parere del pubblico ministero sia

negativo, né ingiustificati squilibri con la difesa, sempre in grado

di "far valere le proprie argomentazioni" nella pienezza degli sviluppi

dello schema processuale ordinario, né, tanto meno, inaccettabili

limitazioni per il giudice, che conserva "integro" il suo potere

decisionale - merita adesione se ed in quanto riferita a fasi anteriori

al dibattimento di primo grado, laddove non si potrebbe dire

altrettanto se al parere negativo del pubblico ministero fosse

riconosciuta natura vincolante anche dopo l'apertura del dibattimento.

Fino a che il dibattimento non sia stato aperto, la formulazione di

un parere negativo con efficacia vincolante da parte del pubblico

ministero altro non significa che preclusione ad un epilogo del

procedimento in anticipo rispetto alla fase processuale maggiormente

garantita, qual è il dibattimento imperniato sul contraddittorio

diretto tra le parti. In altre parole, il no del pubblico ministero,

circoscritto alle fasi dell'istruzione e degli atti predibattimentali,

equivale, in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero

(v. artt. 74, 396, 502 c.p.p.), ad una determinata scelta del rito

processuale, nel senso di un passaggio - assolutamente non eludibile

con la sentenza che dichiara estinto il reato per intervenuta

applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato -

alla fase del dibattimento: fase nel corso della quale le parti

avranno la piena possibilità di tutelare le rispettive posizioni, in

parità di armi, compresi sia il mantenimento della richiesta di una

sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 77, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, sia un nuovo interpello del pubblico ministero,

ed il giudice avrà ogni potere decisionale, compreso quello di

accogliere o no la richiesta dell'imputato, indipendentemente

dall'atteggiamento assunto dal pubblico ministero.

Così circoscritta alle fasi precedenti il dibattimento di primo

grado, la norma che conferisce portata vincolante al parere negativo

del pubblico ministero non contrasta, dunque, con nessuno dei parametri

costituzionali invocati: A) Non con il primo comma dell'art. 3 Cost.,

perché le ragioni del pubblico ministero, contrarie alla richiesta

dell'imputato, non si impongono in modo definitivo al giudice, ma

anch'esse, come quelle dell'imputato, riceveranno obiettiva ed

imparziale valutazione nella fase del dibattimento: la differenza

riscontrabile fra pubblico ministero ed imputato per le fasi che

precedono il dibattimento trova giustificazione nelle esigenze

sottostanti all'esercizio dell'azione penale, sulle cui forme e modi il

legislatore chiama il pubblico ministero a vigilare (v., per tutte, la

sentenza n. 93 del 1974), sino al punto di addivenire ad uno

sdoppiamento tra pretore e procuratore della Repubblica nei momenti

più delicati dell'intervento pretorile (si pensi, come norma alla

quale l'art. 77, primo comma, è sotto certi aspetti maggiormente

suscettibile di accostamento, all'art. 74, quarto comma, c.p.p, di cui

questa Corte ha escluso - v. le sentenze n. 102 del 1964 e n. 95 del

1975 - la dedotta illegittimità). B) Non con l'art. 24, primo e

secondo comma, Cost., perché la richiesta dell'imputato non viene ad

essere sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice,

restando acquisita al processo, in attesa di un più approfondito esame

nel contraddittorio della fase dibattimentale. C) Non con l'art. 101,

secondo comma, Cost.' perché, con il pretendere il passaggio al

dibattimento, il pubblico ministero lascia intatte, anzi esalta, le

attribuzioni di organo giudicante proprie del giudice, nella pienezza

della sua libertà di valutazione e di convincimento, ben potendo

questi emettere in sede dibattimentale qualsiasi tipo di sentenza,

compresa la declaratoria di estinzione del reato per applicazione della

sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. D) Non con l'art. 102,

primo comma, Cost., perché ciò che attiene all'esercizio dell'azione

penale, nelle varie forme di impulso processuale previste dal

legislatore, com'è il caso di ogni richiesta vincolante di passaggio

al dibattimento da parte del pubblico ministero, "se pur evidentemente

implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, non per

questo acquista natura decisoria, essendo diversa dal giudizio in senso

tecnico, in quanto non contiene alcuna decisione sulla notitia

criminis, così da non "sconfinare nel campo dell'attività decisoria

riservata al giudice" (cfr. la sentenza n. 96 del 1975): una diversità

che, nella fattispecie, risulta ulteriormente sottolineata, quando si

tratta di procedimenti pretorili, dal già ricordato sdoppiamento di

compiti tra pretore e procuratore della Repubblica. E) Non con l'art.

111, secondo comma, Cost., perché, per le ragioni dianzi evidenziate,

un parere negativo dalla cui formulazione discende soltanto la

necessità di far posto al dibattimento non integra in alcun modo gli

estremi di un provvedimento decisorio da sottoporre a ricorso per

cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24

novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma,

e 111, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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