Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- Art. 1 — Oggetto e campo d'applicazione
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Obbligo di denuncia
- Art. 4 — Misure in caso di sospetto di malattia
- Art. 5 — Divieti di entrata e uscita da un'azienda oggetto di sospetto per malattia
- Art. 6 — Estensione delle misure ad altre aziende
- Art. 7 — Zona di controllo temporaneo
- Art. 8 — Programma preventivo di eradicazione
- Art. 9 — Mantenimento delle misure
- Art. 10 — Misure applicabili in caso di conferma di un focolaio della malattia
- Art. 11 — Pulizia e disinfezione
- Art. 12 — Rintraccio e trattamento di prodotti e materiali provenienti da un focolaio di malattia
- Art. 13 — Indagine epidemiologica
- Art. 14 — Misure supplementari applicabili in caso di conferma di focolai
- Art. 15 — Misure applicabili in caso di focolai insorti in prossimità o all'interno di luoghi particolari
- Art. 16 — Misure applicabili nei stabilimenti di macellazione nei posti d'ispezione frontalieri e nei mezzi di trasporto
- Art. 17 — Esame delle misure
- Art. 18 — Aziende composte da diverse unità epidemiologiche di produzione
- Art. 19 — Aziende che hanno avuto contatti
- Art. 20 — Misure aggiuntive all'interno di luoghi particolari
- Art. 21 — Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
- Art. 22 — Misure da applicare alle aziende presenti nella zona di protezione
- Art. 23 — Spostamenti e trasporto di animali e prodotti da essi derivati nella zona di protezione
- Art. 24 — Misure aggiuntive e deroghe
- Art. 25 — Misure applicabili alle carni fresche prodotte nella zona di protezione
- Art. 26 — Misure applicabili ai prodotti a base di carne prodotti nella zona di protezione
- Art. 27 — Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari prodotti nella zona di protezione
- Art. 28 — Misure applicabili allo sperma, agli ovuli e agli embrioni raccolti da animali di specie sensibili nella zona di protezione
- Art. 29 — Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di protezione
- Art. 30 — Misure applicabili alle pelli di animali di specie sensibili nella zona di protezione
- Art. 31 — Misure applicabili alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suidi prodotti nella zona di protezione
- Art. 32 — Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di protezione
- Art. 33 — Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno e alla paglia prodotti nella zona di protezione
- Art. 34 — Deroghe e certificazioni supplementari
- Art. 35 — Misure supplementari nella zona di protezione
- Art. 36 — Revoca delle misure nella zona di protezione
- Art. 37 — Misure destinate alle aziende nella zona di sorveglianza
- Art. 38 — Movimenti di animali di specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza
- Art. 39 — Misure applicabili alle carni fresche di animali di specie sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza e ai prodotti ottenuti da tali carni
- Art. 40 — Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
- Art. 41 — Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
- Art. 42 — Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di sorveglianza
- Art. 43 — Misure supplementari applicate nella zona di sorveglianza
- Art. 44 — Revoca delle misure nella zona di sorveglianza
- Art. 45 — Regionalizzazione
- Art. 46 — Misure applicate in una zona soggetta a restrizioni
- Art. 47 — Identificazione degli animali di specie sensibili
- Art. 48 — Controllo dei movimenti degli animali in caso di focolaio di afta epizootica
- Art. 49 — Uso, fabbricazione, vendita e controllo dei vaccini
- Art. 50 — Vaccinazione d'emergenza
- Art. 51 — Condizioni per la vaccinazione d'emergenza
- Art. 52 — Vaccinazione profilattica
- Art. 53 — Vaccinazione soppressiva
- Art. 54 — Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno 30 giorni dopo il suo completamento
- Art. 55 — Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra la vaccinazione d'emergenza e il completamento dell'indagine e della classificazione delle aziende
- Art. 56 — Indagine clinica e sierologica nella zona di vaccinazione
- Art. 57 — Classificazione degli allevamenti nella zona di vaccinazione
- Art. 58 — Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra il completamento dell'indagine e della classificazione delle aziende e il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
- Art. 59 — Ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
- Art. 60 — Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione dell'afta epizootica senza vaccinazione d'emergenza
- Art. 61 — Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione dell'afta epizootica con vaccinazione
- Art. 62 — Modifica delle misure volte al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
- Art. 63 — Certificazione degli animali di specie sensibili e dei prodotti da essi derivati ai fini degli scambi intraco-munitari
- Art. 64 — Movimenti di animali vaccinati di specie sensibili dopo il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
- Art. 65 — Laboratori e stabilimenti che manipolano virus vivi dell'afta epizootica e controlli
- Art. 66 — Laboratorio nazionale di riferimento
- Art. 67 — Norme di sicurezza e orientamenti per la sorveglianza
- Art. 68 — Test e norme per la diagnosi della malattia e per la diagnosi differenziale di altre malattie vescicolari
- Art. 69 — Piani di emergenza
- Art. 70 — Esercitazioni e simulazioni di emergenza
- Art. 71 — Funzioni e compiti del Centro nazionale di lotta contro la malattia
- Art. 72 — Requisiti tecnici del Centro nazionale di lotta contro la malattia
- Art. 73 — Istituzione, funzioni e compiti dei Centri territoriali di lotta contro la malattia
- Art. 74 — Requisiti tecnici dei Centri territoriali
- Art. 75 — Gruppo di esperti
- Art. 76 — Banche nazionali di antigene e di vaccini
- Art. 77 — Misure complementari di prevenzione e di controllo dell'afta epizootica
- Art. 78 — Adozione di misure epidemiologiche
- Art. 79 — Sanzioni
- Art. 80 — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 81 — Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 82 — Abrogazione