Art. 5 — Divieti di entrata e uscita da un'azienda oggetto di sospetto per malattia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 290 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Oltre alle misure di cui all'articolo 4, nei confronti dell'azienda in cui si sospetti la presenza di un focolaio di afta epizootica, il veterinario ufficiale verifica l'applicazione del divieto, disposto su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente, di ogni movimento in provenienza e a destinazione:
tolto: a) di carni o carcasse, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari, sperma, ovuli o embrioni di animali delle specie sensibili, nonche' di mangimi per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane, pelli, setole o rifiuti, liquami, letame e di qualsiasi altra cosa in grado di trasmettere il virus dell'afta epizootica;
tolto: b) di qualunque specie animale anche se non sensibile all'afta epizootica;
tolto: c) di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda;
tolto: d) di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la Regione, in caso di difficolta' ad immagazzinare il latte nell'azienda, puo' autorizzarne un idoneo trattamento nell'azienda o il trasporto nello stabilimento piu' vicino ai fini della sua distruzione o dell'esecuzione di un trattamento che assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica; il trasporto del latte, che deve avvenire sotto controllo veterinario e in veicoli appositamente predisposti per evitare qualsiasi diffusione del virus della malattia, nonche' la relativa distruzione o il trattamento devono essere effettuati sotto controllo ufficiale. Su richiesta del veterinario ufficiale, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, informandone il Ministero della salute, deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), disponendo contestualmente ogni necessaria precauzione per evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica. Le autorizzazioni in deroga ai divieti di cui ai commi 2 e 3, rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art5 · fonte del testo
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