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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 834 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: E' vietato immettere sul mercato:

tolto: a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni di animali di specie sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza e di prodotti ottenuti da tali carni;

tolto: b) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carni di animali di specie sensibili prodotti in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni se sono state prodotte in data anteriore di almeno ventuno giorni a quella presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione corrispondente e se, dal momento della produzione, sono state immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni prodotte dopo tale data. Il veterinario ufficiale provvede ad identificare dette carni, mediante l'apposizione dei contrassegni che le rendano facilmente distinguibili da quelle che non possono essere spedite fuori dalla zona di sorveglianza; il contrassegno utilizzabile e' stabilito in sede comunitaria. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni prodotte da animali trasportati allo stabilimento di macellazione nel rispetto delle medesime prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), e se dette carni sono state sottoposte alle misure previste dal comma 4. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni ottenute in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza se:

tolto: a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;

tolto: b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, carni macinate o le preparazioni di carni di cui al comma 3, e sottoposte alle prescrizioni aggiuntive di cui alla parte B dell'allegato VIII, ovvero che sono ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di sorveglianza o da animali trasportati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b);

tolto: c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;

tolto: d) durante l'intero processo di produzione tutte le carni fresche, le carni macinate o le preparazioni di carni sono state chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate in modo distinto dalle carni fresche, dalle carni macinate e dalle preparazioni di carni non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai prodotti a base di carne ottenuti con carni fresche provenienti da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza che recano il bollo sanitario di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e che sono trasportati, sotto controllo ufficiale, ad uno stabilimento designato dalla regione o provincia autonoma per essere sottoposti a un trattamento in conformita' del punto 1 della parte A dell'allegato VII. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica ai prodotti a base di carne provenienti da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza e che sono conformi alle disposizioni di cui al comma 5 o sono ottenuti da carni conformi alle prescrizioni di cui al comma 4. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6, quando le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettua costanti verifiche sulla conformita' di detti prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando i prodotti in questione, giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 7, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni. Nel caso di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede comunitaria, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzarne l'applicazione sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni specifiche eventualmente stabilite dagli stessi organi comunitari, con riguardo, in particolare, alla bollatura sanitaria delle carni ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone di sorveglianza mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art39 · fonte del testo

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