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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 520 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le deroghe ai divieti di immissione sul mercato, contenute negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, rappresentano deroghe alle misure di lotta ed eradicazione dell'afta epizootica e sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, almeno ventiquattro ore prima di comunicarlo all'interessato, lo trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero della salute. Prima del rilascio di qualunque provvedimento di autorizzazione in deroga, la regione o la provincia autonoma deve accertare, anche mediante ispezioni effettuate da proprio personale compreso quello facente parte dei Centri territoriali di cui all'articolo 73, che sono stati soddisfatti, per un periodo sufficiente prima che i prodotti lascino la zona di protezione, tutti i requisiti, le prescrizioni o le condizioni stabiliti negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, o in quelli aggiuntivi eventualmente stabiliti in sede comunitaria, nonche' dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, e che non sussistono rischi di diffusione del virus dell'afta epizootica. Le previsioni del presente comma si applicano anche all'ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22. Se i prodotti oggetto di deroga da parte della regione o della provincia autonome ai sensi del comma 1 sono destinati agli scambi intracomunitari, la medesima regione o provincia autonoma assicura il rilascio di una certificazione supplementare da parte dei veterinari ufficiali in conformita' alle disposizioni eventualmente adottate in proposito in sede comunitaria o, in loro mancanza, secondo le indicazioni stabilite di concerto tra la regione o provincia autonoma interessata e il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69. Se i prodotti di cui al comma 3 giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, si seguito UVAC, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione supplementare di accompagnamento, interessando, in caso di sua assenza o di dubbi circa la necessita' della sua presenza, gli UVAC che ne informano immediatamente il Ministero della salute e attivano contestualmente le procedure di assistenza con le autorita' degli Stati membri speditori ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 27 del 1993, disponendo, se del caso, l'applicazione di provvedimenti e delle misure cautelari di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni. Se il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, ritiene, anche a seguito delle eventuali verifiche ispettive eseguite dal personale da esso incaricato, che le deroghe autorizzate dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1 o le modalita' di loro applicazione possono compromettere la complessiva strategia nazionale di controllo, lotta e eradicazione della malattia o risultano essere state disposte senza aver rispettato l'obbligo di accertamento prescritto dal comma 2, comunica immediatamente alla regione o alla provincia autonoma interessata le misure correttive da adottare, comprese l'eventuale revoca o modifica delle autorizzazioni in deroga rilasciate; in caso di mancata applicazione delle misure indicate, il Ministero della salute puo' adottarle direttamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art34 · fonte del testo

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