Art. 14 — Misure supplementari applicabili in caso di conferma di focolai
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 337 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, puo' disporre e far eseguire l'abbattimento e la trasformazione, oltre che degli animali delle specie sensibili, anche di quelli di specie non sensibili all'afta presenti nelle aziende nelle quali e' stato confermato un focolaio di afta epizootica. Tale prescrizione non si applica agli animali di specie non sensibili all'afta epizootica, in particolare equidi e cani, che devono essere isolati, puliti e disinfettati in maniera efficace, a condizione che possano essere identificati singolarmente per consentire il controllo dei loro spostamenti; gli equidi devono essere identificati in conformita' alla normativa comunitaria. Se i dati epidemiologici o altri riscontri evidenziano il pericolo di una contaminazione di unita' di produzione collegate sotto il profilo epidemiologico o di aziende situate nelle immediate vicinanze di quella nell'azienda in cui e' stato confermato un focolaio di afta epizootica, le regioni e le province autonome, in conformita' al parere del Centro nazionale di referenza per l'afta epizootica, dispongono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), anche a tali luoghi, informandone il Ministero della salute. Il Ministero della salute notifica tale misura alla Commissione europea, se possibile prima della sua effettiva applicazione. Nel caso considerato, le misure relative al prelievo di campioni e all'esame clinico degli animali devono essere attuate perlomeno in conformita' del punto 2.1.1.1 dell'allegato III. Non appena ricevuta conferma del primo focolaio di afta epizootica, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
tolto: a) dispone immediatamente tutte le misure necessarie ai fini della vaccinazione d'emergenza in una zona di dimensioni pari almeno a quelle della zona di sorveglianza stabilita ai sensi dell'articolo 21;
tolto: b) puo' disporre l'applicazione delle misure di cui agli articoli 7 e 8. L'applicazione delle misure di cui al comma 3 e' assicurata dai veterinari ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art14 · fonte del testo
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