Art. 21 — Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 454 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Ferme restando le eventuali misure disposte ai sensi dell'articolo 7, non appena la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata:
tolto: a) il veterinario ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure, immediatamente disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
tolto: 1) la delimitazione, intorno al focolaio della malattia, di una zona di protezione del raggio minimo di 3 km ed una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 km. La definizione geografica delle zone tiene conto dei confini amministrativi, delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del virus dell'afta epizootica nell'aria o per qualsiasi altra via, e deve essere riveduta, se necessario, tenendo conto di tali elementi;
tolto: 2) la demarcazione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) mediante cartelli di adeguate dimensioni posti sulle relative strade di accesso;
tolto: b) il Ministero della salute e le regioni e le province autonome attivano immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, il Centro nazionale e i Centri territoriali di lotta contro la malattia di cui agli articoli 69 e 73, per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per eradicare l'afta epizootica nel piu' breve tempo possibile. Ai fini dell'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui articolo 13, i predetti centri sono assistiti da un gruppo di esperti di cui all'articolo 75, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Ministero della salute. Oltre alle misure di cui al comma 1, lettera a), i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono procedere:
tolto: a) all'immediato rintraccio di tutti gli animali spediti dalla zona in questione durante un periodo pari almeno a ventuno giorni prima della data presunta della manifestazione del focolaio primario dell'infezione in un'azienda nella zona di protezione, comunicando per iscritto il risultato circa la ricostruzione dei movimenti degli animali alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute che provvede a trasmettere le informazioni pervenute alle competenti autorita' degli altri Stati membri e della Commissione europea;
tolto: b) a localizzare le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e prodotti tra la data della presunta introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera a), numero 1). Le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo devono essere sottoposti, sotto la vigilanza dei medesimi servizi veterinari, ai trattamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 25, 26 e 27, o essere tenuti in vincolo sanitario fino all'esclusione ufficiale della presenza di una possibile contaminazione con il virus dell'afta epizootica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art21 · fonte del testo
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