Art. 22 — Misure da applicare alle aziende presenti nella zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 339 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nella zona di protezione, i veterinari ufficiali provvedono a:
tolto: a) registrare immediatamente tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili, censire contestualmente tutti gli animali presenti nelle stesse e aggiornare costantemente i dati raccolti;
tolto: b) sottoporre a ispezioni veterinarie periodiche tutte le aziende in cui sono presenti animali delle specie sensibili, eseguendole in modo da evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica eventualmente presente. L'ispezione deve comprendere la verifica della documentazione, in particolare quella relativa alle registrazioni di cui alla lettera a), nonche' delle misure applicate per impedire l'introduzione o la diffusione del virus dell'afta epizootica; in occasione dell'ispezione il veterinario ufficiale puo' eseguire l'esame clinico descritto al punto 1 dell'allegato III e il prelievo di campioni dagli animali delle specie sensibili conformemente alle raccomandazioni del gruppo di esperti epidemiologici di cui all'articolo 75;
tolto: c) disporre il divieto di entrata e di uscita degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare al divieto di cui al comma 1, lettera c), disponendo il trasporto diretto e sotto controllo ufficiale degli animali di specie sensibili ad uno stabilimento di macellazione situato all'interno della stessa zona di protezione per procedere alla loro macellazione d'urgenza. Se nella zona considerata non esistono stabilimenti di macellazione, la regione o la provincia autonoma provvede a individuare uno stabilimento di macellazione situato all'esterno di tale zona; in tal caso i mezzi di trasporto utilizzati devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale dopo ciascun trasporto. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare la deroga di cui al comma 2, solo dopo:
tolto: a) aver valutato gli esiti dell'esame clinico, conformemente al punto 1 dell'allegato III, di cui il veterinario ufficiale deve attestare l'avvenuta esecuzione su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda;
tolto: b) aver accertato, in base alle circostanze dell'epidemia, che non vi e' motivo di ritenere presenti nell'azienda animali sospetti di essere infetti o contaminati. Le carni di tali animali sono soggette alle misure previste all'articolo 25.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art22 · fonte del testo
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