Art. 27 — Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari prodotti nella zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 913 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: E' vietato immettere sul mercato:
tolto: a) latte ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;
tolto: b) latte e prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti in uno stabilimento situato nella zona di protezione. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica:
tolto: a) al latte e ai prodotti lattiero-caseari derivati da animali delle specie sensibili originari della zona di protezione, se prodotti in data anteriore di almeno ventuno giorni alla data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione e se, fin dalla produzione, sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data;
tolto: b) al latte ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, se sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle parti A o B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione finale, e il trattamento e' effettuato in stabilimenti situati all'interno della zona di protezione e in conformita' alle prescrizioni di cui al comma 4; se nella zona di protezione non vi sono stabilimenti, il trattamento puo' essere effettuato presso stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione purche' in conformita' alle prescrizioni di cui al comma 6. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica al latte e ai prodotti lattiero-caseari preparati in stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, se sono rispettate le prescrizioni di cui al comma 4. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3:
tolto: a) lo stabilimento deve operare sotto controllo ufficiale permanente;
tolto: b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento deve essere conforme al disposto di cui al comma 2, oppure il latte crudo deve provenire da animali esterni alla zona di protezione;
tolto: c) durante l'intero processo di produzione il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte crudo e dai prodotti lattiero-caseari derivati dal latte crudo non destinati ad essere spediti fuori della zona di protezione;
tolto: d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di protezione verso gli stabilimenti deve essere effettuato in veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di protezione in cui sono tenuti animali di specie sensibili. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, quando il latte e' destinato agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, in caso di scambi intracomunitari, fornisce immediatamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al comma 4, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona di protezione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
tolto: a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione di latte crudo prodotto da animali di specie sensibili tenuti all'interno della zona di protezione deve essere autorizzata dalla regione o dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento, individuare espressamente lo stabilimento ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
tolto: b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e scarico del latte;
tolto: c) prima di lasciare l'azienda presso la quale e' stato raccolto il latte di animali di specie sensibili, il veicolo, con particolare attenzione ai tubi di raccordo, ai pneumatici, ai passaruote e alle sue parti inferiori, deve essere pulito e disinfettato e, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di protezione, non deve avere contatti successivi con aziende situate nella zona di protezione in cui sono presenti animali di specie sensibili; eventuali versamenti di latte durante tali operazioni vanno eliminati e la zona sottoposta a disinfezione;
tolto: d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area geografica o amministrativa predefinita, preventivamente autorizzati dalle regioni o dalle province autonome, su indicazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, ed appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale. E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali delle specie sensibili da aziende situate nella zona di protezione verso laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute, nonche' procedere, in detti laboratori, alla trasformazione del latte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art27 · fonte del testo
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