Art. 41 — Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'interno e all'esterno della zona di sorveglianza, e' vietato il trasporto ed ogni forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico e di letame proveniente da aziende ed altre installazioni, quali quelle di cui all'articolo 16, situate nella medesima zona e in cui sono presenti animali delle specie sensibili. In deroga al divieto di cui al comma 1, in casi eccezionali, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, sentito il Centro di cui all'articolo 69, mediante mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati prima e dopo l'uso, il trasporto di stallatico o letame da utilizzare in aree da essa prestabilite all'interno della zona di sorveglianza, a sufficiente distanza dalle aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili, solo se e' rispettata una delle seguenti condizioni:
tolto: a) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la presenza di animali sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica e se lo stallatico o il letame e' sparso a livello del suolo, in modo da evitare una diffusione del virus afoso nell'aria e, se il terreno viene immediatamente arato, in modo da incorporarvi lo stallatico o il letame;
tolto: b) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame clinico di tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda con esito negativo e se lo stallatico e' interrato;
tolto: c) lo stallatico e' assoggettato alle medesime disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a). I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art41 · fonte del testo
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