Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 916 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: E' vietato immettere sul mercato:

tolto: a) latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;

tolto: b) latte e prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica al latte di animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai prodotti lattiero-caseari derivati da tale latte, se sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in una azienda situata nella zona di protezione corrispondente e se dal momento della produzione sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica al latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte se sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle parti A o B dell'allegato IX, a seconda dell'uso cui sono destinati. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, in stabilimenti situati all'interno della zona di sorveglianza o, se nella zona di sorveglianza non vi sono stabilimenti, presso stabilimenti designati dalla regione o dalla provincia autonoma, situati all'esterno della zona di protezione e di sorveglianza. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica al latte e ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti di cui al comma 3 se:

tolto: a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;

tolto: b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento e' conforme al disposto del comma 3 o e' stato ottenuto da animali esterni alla zona di sorveglianza e di protezione;

tolto: c) nel corso di tutto il processo produttivo il latte e' stato chiaramente identificato, trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori della zona di sorveglianza;

tolto: d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di protezione e di sorveglianza verso gli stabilimenti e' stato effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di protezione e di sorveglianza in cui sono tenuti animali di specie sensibili. Negli stabilimenti di cui al comma 3, il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, quando il latte e' destinato agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di esso alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie verificano, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al comma 6, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni. Il trasporto di latte crudo da aziende situate nella zona di sorveglianza a stabilimenti situati al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

tolto: a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza di latte crudo proveniente da animali di specie sensibili tenuti all'interno della zona di sorveglianza deve essere autorizzata dalla regione o dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento da essa stessa individuato ed emanare ogni altra opportuna istruzione;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da evitare una dispersione del virus afoso nell'aria o per qualsiasi altra via durante le operazioni di carico e scarico del latte;

tolto: c) prima di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di animali di specie sensibili i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono essere puliti e disinfettati e il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di controllo, non deve avere contatti successivi con aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza in cui sono presenti animali di specie sensibili;

tolto: d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale. E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di sorveglianza verso laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute nonche' procedere, in detti laboratori, alla trasformazione del latte. Il campionamento ed il trasporto dei campioni di latte devono essere svolti sotto controllo ufficiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art40 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari