Art. 25 — Misure applicabili alle carni fresche prodotte nella zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 736 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: E' vietato immettere sul mercato:
tolto: a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione;
tolto: b) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili prodotte in stabilimenti situati nella zona di protezione. I veterinari ufficiali provvedono alla bollatura delle carni fresche, delle carni macinate e delle preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione in conformita' al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e ne dispongono il successivo trasporto in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini della trasformazione in prodotti a base di carne trattati conformemente alle disposizioni di cui al punto 1, nella parte A dell'allegato VII. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni di carni, se sono state prodotte in data anteriore di almeno ventuno giorni alla data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione e se, dal momento della produzione, sono state immagazzinate e trasportate in modo distinto dalle carni dello stesso tipo prodotte dopo tale data. I veterinari ufficiali provvedono a identificare le carni di cui al comma 3, mediante l'apposizione di contrassegni chiari in modo da renderle facilmente distinguibili da quelle che non possono essere spedite fuori dalla zona di protezione; i contrassegni utilizzabili, stabiliti in conformita' alla legislazione comunitaria, sono individuati dal Ministero della salute per l'intero territorio nazionale. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni fresche, alle carni macinate o alle preparazioni di carni ottenute da stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, se:
tolto: a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
tolto: b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, carni macinate o preparazioni di carni di cui ai commi 3 e 4, o carni fresche, carni macinate o preparazioni di carni ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di protezione o da animali trasportati nello stabilimento e ivi macellati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b);
tolto: c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
tolto: d) durante il ciclo completo di produzione tutte le carni fresche, le carni macinate o le preparazioni di carni sono identificate, trasportate e immagazzinate in modo distinto dalle carni fresche, dalle carni macinate e dalle preparazioni di carni non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto legislativo. Negli stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, quando le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni, sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di detti prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando i prodotti di cui al comma 5, giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui al medesimo comma 5, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni. Nel caso di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede comunitaria, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzarne l'applicazione sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti scritti e nel rispetto di ogni condizione e prescrizione specifica eventualmente stabilita dagli stessi organi comunitari, con riguardo, in particolare, alla bollatura sanitaria delle carni ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone di protezione mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art25 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.