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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 1700 parole tolte, 10 parole aggiunte in 30 capoversi.

tolto: Nella zona di vaccinazione, successivamente al completamento delle misure di cui all'articolo 57 e fino al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 59, cosiddetta «fase 3», su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone:

tolto: a) il divieto dei movimenti degli animali delle specie sensibili al di fuori della zona di vaccinazione;

tolto: b) i movimenti di animali delle specie sensibili tra le aziende situate nella zona di vaccinazione, solo previa autorizzazione. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, disponendo l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 55, comma 2, il trasporto diretto di animali delle specie sensibili verso un stabilimento di macellazione ove devono essere immediatamente macellati. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera b), la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il trasporto di animali non vaccinati delle specie sensibili tra aziende situate nella zona di vaccinazione solo se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

tolto: a) entro ventiquattro ore dal carico, tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono sottoposti ad esame clinico e non sono stati riscontrati sintomi clinici dell'afta epizootica;

tolto: b) gli animali hanno sostato nell'azienda di origine per un periodo di almeno trenta giorni durante il quale nessun animale delle specie sensibili e' stato introdotto;

tolto: c) l'azienda di origine non e' situata nella zona di protezione o di sorveglianza;

tolto: d) gli animali destinati al trasporto sono stati individualmente sottoposti, con esito negativo, ad un test per l'individuazione degli anticorpi del virus dell'afta epizootica al termine del periodo di isolamento, o ad un esame sierologico portato a termine nell'azienda conformemente al punto 2.2 dell'allegato III a prescindere dalle specie interessate;

tolto: e) gli animali non sono stati esposti ad alcuna sorgente di infezione durante il trasporto dall'azienda di origine al luogo di destinazione. I controlli e le verifiche del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, sono effettuati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie. Durante la fase 3, oltre alle misure di cui al comma 1, su proposta dei servizi sanitari, l'autorita' sanitaria competente dispone il divieto di uscita dall'azienda d'origine degli animali non vaccinati, nati da madri vaccinate. Il divieto non si applica nel caso in cui i predetti animali sono trasportati:

Mostra gli altri 22 capoversi cambiati

tolto: a) ad un'azienda situata all'interno della zona di vaccinazione che ha la stessa qualifica sanitaria dell'azienda di origine degli animali;

tolto: b) ad uno stabilimento di macellazione ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

tolto: c) ad un'azienda individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, e dalla quale gli animali devono essere condotti direttamente ad uno stabilimento di macellazione;

tolto: d) ad una qualsiasi azienda, se gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato prima della spedizione dall'azienda di origine. Durante la fase 3, le carni fresche ottenute da animali non vaccinati di specie sensibili possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se:

tolto: a) in tutta la zona di vaccinazione sono state attuate le misure di cui all'articolo 57, commi 2, lettera b), e 3 o, in alternativa, se gli animali sono trasportati allo stabilimento di macellazione alle condizioni previste dal comma 2 o dal comma 3, lettera d);

tolto: b) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;

tolto: c) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche di animali di cui alla lettera a), o carni fresche di animali allevati o macellati al di fuori della zona di vaccinazione, ovvero carni fresche di cui al comma 8;

tolto: d) le carni indicate alla lettera c) recano il bollo di cui al regolamento (CE) n. 853 del 2004;

tolto: e) durante tutto il processo di produzione le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni. Le carni fresche ottenute da animali vaccinati di specie sensibili o da animali non vaccinati dal virus dell'afta epizootica, denominati sieropositivi, nati da madri vaccinate e macellate durante la fase 3, devono essere contrassegnate con il bollo sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste di detto bollo e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1 della parte A dell'allegato VII. Durante la fase 3, in deroga al comma 7:

tolto: a) le carni fresche e le frattaglie ottenute da grossi e piccoli ruminanti vaccinati o dai loro discendenti sieropositivi non vaccinati possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione se:

tolto: 1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;

tolto: 2) nello stabilimento vengono trasformate unicamente carni fresche, escluse le frattaglie, sottoposte al trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 della parte A dell'allegato VIII o le carni fresche di cui al comma 6 ovvero quelle ottenute da animali allevati o macellati al di fuori della zona di vaccinazione;

tolto: 3) le carni indicate al numero 2) riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853/2004;

tolto: 4) durante tutto il processo di produzione le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni;

tolto: b) le carni fresche ottenute da suidi vaccinati e dai loro discendenti sieropositivi non vaccinati, prodotte nel periodo compreso tra l'inizio dell'indagine fino all'attuazione delle misure di cui all'articolo 57 in tutta la zona di vaccinazione e fino a che siano trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato in tale zona, possono essere immesse sul mercato dell'intero territorio nazionale sia all'interno che all'esterno della zona di vaccinazione se:

tolto: 1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;

tolto: 2) nello stabilimento vengono trasformate unicamente le carni fresche di animali provenienti da aziende che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 57, comma 6, o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di vaccinazione;

tolto: 3) recano un bollo sanitario, individuato in sede comunitaria, per assicurare le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;

tolto: 4) durante tutto il processo di produzione le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni. La Commissione europea puo' autorizzare, su richiesta di uno Stato membro che vi ha interesse, l'immissione sul mercato delle carni di cui alla lettera b) del comma 8, ottenute in Italia, nel territorio di detto Stato, o in parte di esso, stabilendone le condizioni. Se dette carni sono prodotte in uno Stato membro diverso dall'Italia, la decisione in merito alla loro immissione sul territorio nazionale, o in parte di esso, spetta, sentite le regioni o le province autonome, al Ministero della salute che formula, se del caso, la relativa domanda di autorizzazione comunitaria, partecipando altresi' alla definizione delle relative condizioni. La spedizione dalla zona di vaccinazione di carni fresche di suidi vaccinati prodotte dopo il periodo di cui al capoverso della lettera b) del comma 8 fino al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne ai sensi dell'articolo 61, deve essere effettuata nel rispetto delle norme stabilite in sede comunitaria e secondo le modalita' indicate, se necessario, dal Ministero della salute anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69; le regioni e le province autonome ne assicurano l'applicazione tramite i servizi veterinari. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 8, lettera a), nonche', se ricorrono i presupposti, quelle del comma 9, quando le carni fresche di cui ai predetti commi sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di esse alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni per esse previste, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio1993, n. 28, e successive modificazioni. Se in sede comunitaria, riguardo alle carni fresche di ruminanti non sottoposte al trattamento di cui all'Allegato VIII, parte A, nonche' alle carni macinate e alle preparazioni di carni ottenute da tali carni, destinate ad essere immesse sul mercato in una regione specifica dello Stato membro d'origine, e' disposto l'utilizzo di un bollo sanitario speciale, diverso da quelli previsti al numero 3) delle lettere a) e b) del comma 8, i servizi veterinari delle aziende sanitarie ne assicurano l'impiego, nel rispetto delle modalita' comunitarie eventualmente stabilite. Durante la fase 3:

tolto: a) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX, a seconda che siano o meno destinati al consumo umano. Tale trattamento deve essere stato effettuato, sotto controllo ufficiale, presso uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 1 lettera c), 2, 3 e 4;

tolto: b) la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute per la diagnosi dell'afta epizootica, nonche' la trasformazione del latte in detti laboratori, sono assoggettati ad autorizzazione della regione o della provincia autonoma che devono adottare, contestualmente, ogni misura necessaria ad evitare la propagazione di un eventuale virus dell'afta epizootica;

tolto: c) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, e alle lettere a) e b), e' assoggettata alle medesime misure stabilite agli articoli 30, 31, 32 e 42.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art58 · fonte del testo

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