Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 1054 parole tolte, 10 parole aggiunte in 28 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) animale delle specie sensibili: qualsiasi animale, domestico o selvatico, dei sottordini Ruminantia, Suina e Tylopoda dell'ordine Artiodactyla. Altri animali, quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscidae, possono essere considerati sensibili all'afta epizootica sulla base di dati scientifici ai fini dell'applicazione di misure specifiche, in particolare di quelle cui e' fatto riferimento al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 15 nonche' all'articolo 77, comma 2, lettera b);

tolto: b) azienda: l'azienda agricola o qualsiasi altra struttura, compresi i circhi, situata nel territorio nazionale, in cui vengono allevati o tenuti animali di specie sensibili, a titolo permanente o provvisorio. Tuttavia, per i fini di cui all'articolo 10, comma 1, questa definizione non include gli spazi riservati all'abitazione umana all'interno di detti fabbricati, a meno che animali delle specie sensibili, compresi quelli di cui all'articolo 77, comma 2, lettera b), vi sono tenuti a titolo permanente o temporaneo, ne' gli stabilimenti di macellazione, i mezzi di trasporto e i posti d'ispezione frontalieri, ne' le zone recintate in cui vengono tenuti e possono essere cacciati animali di specie sensibili, se tali zone recintate sono di dimensioni tali da rendere inapplicabili le misure di cui all'articolo 10;

tolto: c) mandria: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuto in un'azienda come unita' epidemiologica; qualora un'azienda detenga piu' di una mandria, ciascuna delle mandrie costituisce un'unita' distinta ma con la stessa qualifica sanitaria;

tolto: d) proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria di un animale di una specie sensibile o incaricata di allevarlo dietro compenso o senza di esso;

tolto: e) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni e le province autonome;

tolto: f) veterinario ufficiale: il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;

tolto: g) autorizzazione: il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;

Mostra gli altri 20 capoversi cambiati

tolto: h) periodo di incubazione: il periodo di tempo che intercorre tra l'infezione e la comparsa dei segni clinici dell'afta epizootica, stabilito, per i fini di cui al presente decreto, in quattordici giorni per i bovini e i suini e ventuno giorni per gli ovini, i caprini e gli altri animali delle specie sensibili;

tolto: i) animale sospetto di essere infetto: qualsiasi animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, che presenta sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni a prove di laboratorio tali da fare sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;

tolto: l) animale sospetto di essere contaminato: qualsiasi animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epidemiologiche raccolte, puo' essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto con il virus dell'afta;

tolto: m) caso di afta epizootica o animale infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, su cui la presenza della malattia e' stata ufficialmente confermata, tenuto conto delle definizioni di cui all'allegato I, alternativamente in base:

tolto: 1) ai sintomi clinici o alle lesioni post-mortem riferibili all'afta epizootica ufficialmente confermati;

tolto: 2) ad un esame di laboratorio effettuato conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII;

tolto: n) focolaio di afta epizootica: azienda in cui sono tenuti animali delle specie sensibili e che corrisponde a uno o piu' criteri elencati nell'allegato I;

tolto: o) focolaio primario: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

tolto: p) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;

tolto: q) macellazione d'urgenza: la macellazione in situazioni d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di animali che, sulla base di dati epidemiologici, di diagnosi cliniche o di risultati di analisi di laboratorio, non sono considerati infetti o contaminati dal virus dell'afta epizootica, compresa la macellazione effettuata per evitare inutili sofferenze agli animali;

tolto: r) trasformazione: la classificazione, la trasformazione, il trattamento delle carcasse e dei materiali interessati nei cui confronti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002, e le relative disposizioni applicative;

tolto: s) regionalizzazione: la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni ai movimenti o agli scambi di determinati animali o prodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 45 al fine di prevenire la diffusione dell'afta epizootica nelle zone indenni dalla malattia ossia in quelle in cui non si applicano le indicate restrizioni;

tolto: t) regione: zona definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

tolto: u) sottoregione: zona specificata nell'allegato alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 10 marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali ai sensi della direttiva 82/894/CEE, attuata con ordinanza del Ministro della sanita' in data 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 10 ottobre 1984;

tolto: v) banca comunitaria di antigene e di vaccini: locale appropriato designato ai sensi del presente decreto per il magazzinaggio di riserve comunitarie sia di antigene inattivato concentrato del virus dell'afta epizootica per la produzione di vaccini anti-aftosi sia di prodotti veterinari ad azione immunologica ricostituiti da tale antigene e autorizzati ai sensi della normativa concernente i medicinali veterinari;

tolto: z) vaccinazione d'emergenza: vaccinazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1;

tolto: aa) vaccinazione profilattica: vaccinazione d'emergenza praticata in aziende di una determinata zona al fine di proteggere gli animali delle specie sensibili di tale zona contro la diffusione del virus dell'afta epizootica per via aerea o tramite qualunque altro vettore meccanico o biologico, e dove e' previsto che gli animali restino vivi dopo la vaccinazione;

tolto: bb) vaccinazione soppressiva: vaccinazione d'emergenza usata esclusivamente in combinazione con azioni di eradicazione nelle aziende o nelle zone nelle quali vi sia urgente necessita' di ridurre la quantita' di virus di afta epizootica circolante e il rischio di diffusione del virus oltre il confine dell'azienda o della zona in questione e dove e' previsto che gli animali vengano eliminati dopo la vaccinazione;

tolto: cc) animale selvatico: animale delle specie sensibili che vivono al di fuori delle aziende di cui alla lettera b) o al di fuori dei fabbricati di cui agli articoli 15 e 16;

tolto: dd) caso primario di afta epizootica negli animali selvatici: qualsiasi caso di afta epizootica rilevato in un animale selvatico in un'area in cui non sono state poste in essere misure ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari