Art. 57 — Classificazione degli allevamenti nella zona di vaccinazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 482 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I servizi veterinari delle aziende sanitarie effettuano la classificazione delle aziende situate nella zona di vaccinazione in cui si trovano animali di specie sensibili, in base all'esito dell'indagine di cui all'articolo 56, comma 1, e ai criteri di cui all'allegato I, cosiddetta fase «2 B». Oltre a quanto stabilito al comma 1, nelle aziende situate nella zona di vaccinazione, il veterinario ufficiale verifica le seguenti misure, disposte su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente:
tolto: a) per quelle in cui e' tenuto almeno un animale sospetto di essere infetto e nelle quali la presenza del virus dell'afta epizootica e' stata confermata in conformita' ai criteri di cui all'allegato I, l'applicazione delle prescrizioni degli articoli 10 e 21;
tolto: b) per quelle in cui e' tenuto almeno un animale delle specie sensibili sospetto di essere stato infettato attraverso un precedente contatto con il virus dell'afta epizootica ma prove ulteriori effettuate su tutti gli animali di specie sensibili presenti nell'azienda hanno confermato l'assenza di circolazione del virus:
tolto: 1) l'abbattimento degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda e la trasformazione delle relative carcasse;
tolto: 2) la pulizia e la disinfezione delle aziende ai sensi dell'articolo 11;
tolto: 3) il ripopolamento dell'azienda in conformita' all'allegato V. Per le aziende di cui alla lettera b) del comma 2, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono richiedere alla regione o alla provincia autonoma l'autorizzazione a disporre misure alternative all'abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda, consistenti nella loro classificazione e ad effettuare:
tolto: a) la soppressione di quelli risultati positivi ad almeno uno dei test approvati di cui all'articolo 56, comma 2, e la trasformazione delle relative carcasse;
tolto: b) la macellazione di quelli non assoggettati alle misure di cui alla lettera a), che deve essere effettuata in conformita' alle prescrizioni stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma contestualmente al rilascio della autorizzazione sopra citata. La regione o la provincia autonoma trasmette immediatamente l'autorizzazione di cui al comma 3 al Ministero della salute unitamente alle prescrizioni da essa stabilite per la macellazione degli animali ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3. Nel caso di prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 3, lettera b), durante la fase 2 B, i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono e verificano l'applicazione:
tolto: a) delle disposizioni dell'articolo 55, commi 3 e 5, lettera a), per le carni fresche ottenute, rispettivamente, da ruminanti e da suidi;
tolto: b) di almeno uno dei trattamenti di cui alle parti A e B dell'allegato IX, in funzione dell'utilizzo previsto, e delle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a), per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Nelle aziende che detengono animali di specie sensibili in cui la presenza attuale o passata del virus dell'afta epizootica e' stata ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56, i servizi veterinari delle aziende sanitarie verificano l'applicazione delle misure stabilite all'articolo 58.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art57 · fonte del testo
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