Art. 43 — Misure supplementari applicate nella zona di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le misure di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre ogni misura supplementare ritenuta necessaria per meglio contrastare il virus dell'afta epizootica, tenuto conto delle specifiche condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali esistenti nelle aree considerate; nel caso di misure specifiche per limitare il movimento di equidi, si tiene conto di quelle previste all'allegato VI. I servizi veterinari delle aziende sanitarie assicurano l'applicazione delle misure di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art43 · fonte del testo
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