Art. 37 — Misure destinate alle aziende nella zona di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 238 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nella zona di sorveglianza, i veterinari ufficiali dispongono l'applicazione delle medesime misure di cui all'articolo 22, comma 1. Se all'interno della zona di sorveglianza la capacita' di macellazione e' insufficiente o nulla, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare al divieto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), disponendo il trasporto diretto e sotto controllo ufficiale, ai fini della macellazione, degli animali delle specie sensibili dalle aziende situate nella zona di sorveglianza ad uno stabilimento di macellazione situato al di fuori della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
tolto: a) le registrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, devono essere state sottoposte a verifiche ufficiali e la situazione epidemiologica dell'azienda non deve presentare possibilita' di sospetti di infezione o contaminazione da virus dell'afta epizootica;
tolto: b) tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono stati sottoposti ad un'ispezione da parte del veterinario ufficiale con esito negativo;
tolto: c) il veterinario ufficiale deve attestare l'esecuzione, su un numero rappresentativo di animali, tenuto conto dei parametri statistici di cui al punto 2.2 dell'allegato III, di un approfondito esame clinico che ha escluso la presenza o il sospetto di animali infetti;
tolto: d) lo stabilimento di macellazione e' stato preventivamente designato dalla regione o dalla provincia autonoma e si trova il piu' possibile vicino alla zona di sorveglianza;
tolto: e) le carni ottenute da tali animali devono essere sottoposte al trattamento di cui all'articolo 39.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art37 · fonte del testo
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