Art. 76 — Banche nazionali di antigene e di vaccini
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Se il piano di emergenza lo impone, il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili per le medesime finalita', puo':
tolto: a) istituire o mantenere banche nazionali di antigene e di vaccini per il magazzinaggio di riserve, destinate alla vaccinazione d'emergenza, di antigeni o vaccini autorizzati ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/82/CE;
tolto: b) designare gli stabilimenti per il confezionamento e l'immagazzinamento di vaccini destinati alla vaccinazione d'emergenza. Il Ministero della salute assicura le necessarie verifiche sulla conformita' dell'antigene e dei vaccini conservati nelle banche nazionali di cui al comma 1, lettera a), ai requisiti minimi stabiliti per le riserve comunitarie di antigene e di vaccini in materia di sicurezza, di sterilita' e di contenuto di proteine non strutturali. Il Ministro della salute, in caso di istituzione delle banche nazionali di cui al comma 1, lettera a), informa la Commissione europea delle scorte di antigene e di vaccini in loro possesso. Tali informazioni sono comunicate ogni dodici mesi ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. I dati relativi ai quantitativi e ai sottotipi di antigeni e di vaccini autorizzati conservati nelle banche nazionali sono trattati come informazioni riservate e non devono essere resi pubblici. Il Ministero della salute, ove necessario, puo' chiedere alla Commissione europea di fornire al Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 antigeni e vaccini nella disponibilita' della banca comunitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art76 · fonte del testo
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