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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 371 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Se un'azienda comprende due o piu' unita' di produzione distinte, la regione o la provincia autonoma, d'intesa con il Centro di cui all'articolo 69, puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare, in via eccezionale e previa accurata valutazione dei rischi, alla misura di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), limitatamente alle unita' di produzione non colpite dall'afta epizootica, nel rispetto delle modalita' stabilite ai sensi del comma 4. La deroga di cui al comma 1 puo' essere concessa solo dopo che il veterinario ufficiale ha confermato, nell'ambito delle indagini ufficiali di cui all'articolo 4, comma 1, che prima dell'avvenuta identificazione, nell'azienda, del focolaio di afta epizootica sussistevano cumulativamente, almeno per due periodi d'incubazione, i seguenti requisiti atti ad impedire la diffusione del virus aftoso tra le varie unita' di produzione di cui al comma 1:

tolto: a) la struttura, compresa l'amministrazione, e le dimensioni dei fabbricati consentivano una netta separazione nella stabulazione e nel governo di mandrie distinte di animali delle specie sensibili ed erano idonee ad evitare una dispersione del virus aftoso nell'aria o per qualsiasi altra via;

tolto: b) le operazioni riguardanti le varie unita' di produzione, in particolare la gestione delle stalle e dei pascoli, l'alimentazione degli animali, la rimozione di stallatico o di letame, erano effettuate in modo nettamente distinto e da personale diverso;

tolto: c) i macchinari, gli animali da lavoro di specie non sensibili all'afta epizootica, le attrezzature, gli impianti, gli strumenti e i dispositivi di disinfezione utilizzati nelle unita' di produzione erano nettamente separati. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare all'articolo 10, comma 1, lettera d), limitatamente al latte, nel caso di un'azienda di produzione lattiera, a condizione che sussistano cumulativamente i seguenti requisiti:

tolto: a) l'azienda risulta conforme al disposto del comma 2;

tolto: b) le operazioni di mungitura sono svolte separatamente in ciascuna unita';

tolto: c) il latte e' sottoposto, in funzione dell'uso previsto, ad almeno uno dei trattamenti descritti nella parte A o B dell'allegato IX. Fermi restando i requisiti di cui al comma 2, le modalita' di applicazione della deroga di cui al comma 1 sono stabilite preventivamente dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, e comunicate alla Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art18 · fonte del testo

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