Art. 29 — Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 469 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: All'interno della zona di protezione, e' vietato il trasporto ed ogni forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico e di letame proveniente da aziende, nonche' da installazioni o mezzi di trasporto di cui all'articolo 16 situati nella medesima zona in cui sono presenti animali delle specie sensibili. In deroga al divieto di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare la rimozione dello stallatico proveniente da animali delle specie sensibili:
tolto: a) da un'azienda situata nella zona di protezione, ai fini del suo trasporto verso un impianto designato dalla stessa regione o provincia autonoma dove deve essere trattato conformemente al punto 5 della sezione II nella parte A del capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, o essere immagazzinato temporaneamente;
tolto: b) da aziende situate nella zona di protezione e non soggette alle misure di cui agli articoli 4 o 10, ai fini del suo spandimento su aree prestabilite dalla stessa regione o provincia autonoma se l'intero quantitativo dello stallatico e' stato prodotto almeno ventuno giorni prima della data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona di protezione o il letame deve essere sparso al livello del terreno e a sufficiente distanza da aziende che detengono animali di specie sensibili ed immediatamente interrato. Nel caso di stallatico proveniente da animali delle specie sensibili, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, in alternativa alle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 2, la rimozione dello stallatico da aziende situate nella zona di protezione e non soggette alle misure di cui all'articolo 4 o all'articolo 10, solo se:
tolto: a) il veterinario ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli animali presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la presenza di animali sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica;
tolto: b) l'intero quantitativo di stallatico e' stato prodotto almeno quattro giorni prima dell'esame di cui alla lettera a);
tolto: c) lo stallatico e' interrato, sotto controllo ufficiale, in aree prestabilite dalla stessa regione o provincia autonoma, prossime all'azienda di origine e a sufficiente distanza da altre aziende che, nella zona di protezione, hanno animali delle specie sensibili. Nel caso di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma deve assoggettare le operazioni di rimozione del letame o dello stallatico da una azienda che detiene animali di specie sensibili a ogni necessaria e rigorosa misura atta ad evitare la propagazione dell'epidemia di afta epizootica, disponendo, in particolare, l'obbligo di verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione dei veicoli dopo ogni operazione di carico e prima della partenza dall'azienda; i veicoli utilizzati per tale trasporto devono essere a chiusura ermetica. I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art29 · fonte del testo
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