Art. 47 — Identificazione degli animali di specie sensibili
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 286 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fermo restando il rispetto della normativa sull'identificazione di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suidi, in caso di insorgenza sul territorio nazionale di un focolaio di afta epizootica, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e i veterinari ufficiali consentono l'uscita degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano solo dopo aver accertato che gli stessi sono stati identificati mediante l'apposito contrassegno supplementare individuato dal Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, nell'ambito del Piano nazionale di emergenza di cui all'allegato XVII o con successivi provvedimenti, e nel rispetto delle modalita' stabilite dallo stesso Ministero; il contrassegno deve essere permanente e indelebile e permettere una rapida localizzazione dei movimenti degli animali e la loro azienda di origine o qualsiasi altra azienda da cui provengono. Nei casi di cui agli articoli 15, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo', in circostanze specifiche e tenuto conto della situazione sanitaria, autorizzare modalita' diverse da quelle di cui al comma 1, che consentono la localizzazione rapida dei movimenti degli animali e della loro azienda di origine o di qualsiasi altra azienda da cui provengono. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le modalita' per l'identificazione degli animali o la determinazione dell'azienda di origine, adottate ai sensi dei commi 1 e 2. Nel caso di ricorso alle vaccinazioni di cui agli articoli 52 e 53, il Ministero della salute assicura l'adeguamento delle misure nazionali adottate in conformita' ai commi 1 e 2 alle eventuali diverse disposizioni adottate in sede comunitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art47 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.