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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 1284 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, cosiddetta «fase 1», nella zona di vaccinazione, su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente:

tolto: a) dispone il divieto dei movimenti di animali vivi delle specie sensibili tra aziende all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione. In deroga al divieto, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, previa ispezione clinica degli animali in questione e degli allevamenti d'origine o di spedizione, effettuata da veterinari ufficiali, il trasporto diretto di animali vivi delle specie sensibili, ai fini della loro immediata macellazione, in un stabilimento di macellazione da essa designato, situato nella zona di vaccinazione o, in casi eccezionali, in prossimita' della medesima;

tolto: b) con riguardo alle carni fresche di animali vaccinati, macellati durante il periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, dispone e il veterinario ufficiale verifica:

tolto: 1) l'obbligo di bollatura, in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;

tolto: 2) l'obbligo di immagazzinamento e di trasporto separati rispetto alle carni sprovviste del bollo di cui al numero 1), nonche' quello di successivo trasporto in recipienti ermeticamente chiusi verso uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1 nella parte A dell'allegato VII;

tolto: c) con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati, ne dispongono l'immissione sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione solo se, in funzione dell'utilizzo finale sia per il consumo umano che non, essi sono stati sottoposti almeno ad uno dei trattamenti previsti all'allegato IX, parti A e B. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, presso stabilimenti situati nella zona di vaccinazione o, qualora non vi sono stabilimenti in tale zona, presso stabilimenti situati al di fuori della zona di vaccinazione verso i quali il latte crudo deve essere trasportato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 1:

tolto: a) lo stabilimento deve operare sotto controllo ufficiale permanente;

tolto: b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento deve essere conforme a quanto disposto alla lettera c) del comma 1, oppure il latte crudo deve provenire da animali esterni alla zona di vaccinazione;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: c) durante l'intero processo di produzione il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte crudo e dai prodotti lattiero-caseari derivati dal latte crudo non destinati ad essere spediti fuori della zona di vaccinazione;

tolto: d) il trasporto di latte crudo da aziende situate al di fuori della zona di vaccinazione verso gli stabilimenti deve essere effettuato in veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona soggetta a restrizioni in cui sono tenuti animali di specie sensibili. Il veterinario ufficiale certifica il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b), le carni fresche sono destinate agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti presso i quali e' stato certificato il rispetto delle predette prescrizioni nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia in provenienza da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle citate prescrizioni per esse stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

tolto: a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona di vaccinazione di latte crudo prodotto da animali di specie sensibili tenuti all'interno della zona di vaccinazione deve essere autorizzata dalla regione o provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso lo stabilimento, individuare espressamente lo stabilimento ed emanare ogni altra opportuna istruzione;

tolto: b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti e disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto e attrezzati in modo da evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e scarico del latte;

tolto: c) prima di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di animali di specie sensibili, i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono essere puliti e disinfettati e il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di vaccinazione, non deve avere contatti successivi con aziende situate nelle zone di vaccinazione in cui sono presenti animali di specie sensibili;

tolto: d) i mezzi di trasporto devono essere utilizzati nell'ambito dell'area geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo previa pulizia e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale. Durante la fase 1:

tolto: a) sono vietati la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della salute per la diagnosi dell'afta epizootica nonche' la trasformazione del latte in detti laboratori;

tolto: b) e' vietata la raccolta di ovuli e embrioni da animali donatori;

tolto: c) su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone la sospensione della raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale da animali donatori delle specie sensibili tenuti in centri di raccolta dello sperma situati all'interno della zona di vaccinazione. In deroga al divieto, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, la raccolta di sperma per la produzione di sperma congelato presso centri di raccolta all'interno della zona di vaccinazione, se sono rispettate congiuntamente le seguenti prescrizioni:

tolto: 1) lo sperma raccolto nella zona di vaccinazione durante il periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, e' stato immagazzinato separatamente per almeno trenta giorni;

tolto: 2) precedentemente alla spedizione dello sperma l'animale donatore non e' stato vaccinato e sono state applicate le condizioni di cui all'articolo 28, comma 3, lettere b) e c), ovvero se, in alternativa, sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: 2.1) gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo ad un test per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica prima della vaccinazione; 2.2) e' stato effettuato, con esito negativo, ad un test per l'individuazione del virus o del genoma virale o ad un test approvato per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali, effettuati al termine del periodo di quarantena su campioni di sperma prelevato da tutti gli animali delle specie sensibili presenti nel centro di raccolta nel periodo considerato; 2.3) lo sperma soddisfa i requisiti di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, ed in particolare quelli dell'articolo 3; 2.4) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alle lettere 2.2) e 2.3) e' assoggettata alle medesime misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art54 · fonte del testo

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