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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 751 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 10, 11 e 16 o dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 14, 15, 20, 35 e 43 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 14 e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 25.000 euro. Chiunque violi il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 4, comma 2, lettera d), 5, 6, 7, commi 1 e 2, 19, comma 3, 22, comma 3, lettera c), 23, comma 1, lettera a), 24, comma 1, lettere a) e b), 37, comma 1, 38, comma 1, 51, comma 1, lettera d), 54, comma 1, lettera a), 55, comma 1, 58, commi 1 e 5, e 64, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. Chiunque viola i divieti imposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettere b), c) e d), e 24, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. Chiunque viola i divieti imposti dagli articoli 25, comma 1, 26, comma 1, 27, comma 1, 28, comma 1, 30, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 1, 33, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, 55, commi 3 e 5, lettera d), e 58, commi 6, 8 e 13, lettere a) e c), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro fino a 24.000 euro. Il titolare dell'azienda od il trasportatore che non si attiene alle prescrizioni indicate negli articoli 27, comma 6, e 40, comma 6, o che non si attiene ai divieti di cui agli articoli 27, comma 7, 29, comma 1, 40, comma 7, 41, comma 1, 54, comma 4, e 58, comma 10, ovvero che raccoglie o trasporta campioni di latte crudo di animali di specie sensibili senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 58, comma 13, lettera b), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro. I proprietari e le persone addette al trasporto od alla commercializzazione di animali di specie sensibili che a seguito della richiesta dei servizi veterinari delle aziende sanitarie non forniscono le informazioni indicate nell'articolo 48 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'articolo 49, comma 1, ovvero fa uso di vaccini anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali di specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 49, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni animale vaccinato. La stessa sanzione si applica a chiunque manipola virus vivi dell'afta epizootica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 65, comma 1. Chiunque non ottempera alle disposizioni impartite dai veterinari delle aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), o non si attiene alle prescrizioni di cui agli articoli 55, comma 5, lettere a), b) e c), e 58, comma 7, ovvero non rispetta il divieto di cui all'articolo 54, comma 5, lettere a), b) e c), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 77, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. L'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle regioni e dalle province autonome che le destinano ai Centri territoriali per il finanziamento di attivita' eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art79 · fonte del testo

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