Art. 13 — Indagine epidemiologica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 361 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nel caso di focolai di afta epizootica, le indagini epidemiologiche sono effettuate dai veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e delle province autonome nonche', nel caso di cui all'articolo 16, dai veterinari ufficiali del posto d'ispezione frontaliera, congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 69, nonche' attenendosi al protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari, in modo da garantire la conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato. Per svolgere le attivita' di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso di una preparazione, ufficialmente attestata, sulla materia oggetto del presente decreto. Le indagini epidemiologiche devono verificare almeno:
tolto: a) la durata del periodo durante il quale l'afta epizootica puo' essere stata presente nell'azienda prima del sospetto o della notifica;
tolto: b) la possibile origine del virus della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende nelle quali si trovano animali che si sospetta possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
tolto: c) la possibile entita' dell'infezione o contaminazione di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini;
tolto: d) i movimenti di animali, persone, veicoli e materiali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), che possono avere portato il virus aftoso fuori o dentro l'azienda interessata. Le regioni, le province autonome e il Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari devono informare costantemente il Ministero della salute sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche; il Ministero della salute aggiorna regolarmente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia. In presenza di circostanze particolari, quali il numero dei focolai, l'ampiezza dei territori in cui sono insorti o la diversificazione dei stessi, la dimensione delle aziende interessate, la quantita' degli animali o la diversita' delle specie interessate, il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, adotta ogni provvedimento ritenuto opportuno per assicurare la tempestiva esecuzione delle indagini epidemiologiche e delle misure di contenimento ed eradicazione della malattia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art13 · fonte del testo
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